- Gli autocarri possono essere utilizzati dalle imprese come beni strumentali, ovvero per svolgere l’attività. In questo caso in base a specifici requisiti, è possibile ottenere su di essi delle agevolazioni fiscali.
- I veicoli aziendali considerati come esclusivamente strumentali possono ottenere una deducibilità piena, mentre quelli che sono utilizzati parzialmente come beni strumentali avranno deducibilità ridotta.
- Sono state introdotte delle norme specifiche per limitare le situazioni di definizione illecita di veicoli aziendali come Autocarri Fiscali.
I veicoli aziendali possono essere considerati in molti casi come beni esclusivamente o parzialmente strumentali: pensiamo a quelli che le imprese devono utilizzare quotidianamente per svolgere la propria attività, in diversi settori.
Intorno a questi mezzi il fisco propone diversi tipi di agevolazioni, a partire da una deduzione completa nel caso di veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali. In particolare si parla di Autocarri Fiscali per quei mezzi furgonati che consentono il trasporto di 4 o più persone, entro certi limiti specifici di potenza.
I mezzi che invece superano queste soglie vengono definiti come Falsi Autocarri e non possono accedere in modo completo alle agevolazioni previste. Talvolta le imprese per poter ottenere le deduzioni complete immatricolano dei veicoli come autocarri anche se ciò non corrisponde a realtà.
Indice
Tipologie di veicoli aziendali
I veicoli aziendali possono essere suddivisi in diverse categorie, da cui ne consegue una maggiore o minore agevolazione di tipo fiscale. Pensiamo subito alla principale differenza, legata all’utilizzo che l’imprenditore o professionista fa del mezzo:
- veicoli esclusivamente strumentali: sono utilizzati solamente per l’attività di impresa e rientrano in determinate caratteristiche. Pensiamo ai veicoli ad uso pubblico oppure usati in via del tutto strumentale per l’azienda, oppure a quelli che per natura sono strumentali;
- veicoli parzialmente strumentali: sono usati non solamente per l’attività, ma anche per altri scopi. Vi possono rientrare autoveicoli, autocaravan, ciclomotori e motocicli.
Come è facile immaginare, coloro che utilizzano veicoli della prima categoria possono accedere alle maggiori e più vantaggiose agevolazioni fiscali, ovvero ad una deduzione completa. Per la seconda categoria invece sono applicati dei limiti a tali vantaggi, che variano in termini percentuali.
Da un punto di vista esclusivamente agevolativo, alle imprese conviene quindi avere veicoli esclusivamente strumentali per accedere alla deduzione piena. Ma questo non sempre è applicabile e talvolta gli imprenditori mettono in atto dei raggiri per far rientrare il veicolo nella prima categoria.
Limiti alle deduzioni per veicoli parzialmente strumentali
Nel dettaglio, vediamo come vengono applicate le deduzioni per quei mezzi che solo in parte vengono utilizzati per scopi aziendali, ovvero parzialmente strumentali:
- deduzione al 20% per autovetture e autocaravan nello svolgimento di arti o professioni;
- deduzione all’80% per veicoli usati da agenzia o rappresentanti di commercio.
Va evidenziato anche che non è possibile accedere alle agevolazioni per tutti i mezzi in possesso dell’impresa: nel caso di attività individuale tale deduzione si applica solamente su un veicolo, mentre per le società si parla di un veicolo per ogni socio.
Veicoli aziendali strumentali per natura
Per poter accedere alle forme agevolative maggiori, le imprese spesso dichiarano che un mezzo è utilizzato esclusivamente per uso strumentale, oppure è strumentale per natura. In questo modo vengono spesso aggirate le norme fiscali presenti per accedere alla deduzione completa.
Di fatto si procede all’immatricolazione dei mezzi come autocarri anche se sono in realtà delle autovetture, per poter rientrare nel parametro “strumentale per natura” e accedere così ai maggiori benefici fiscali.
Si tratta di veicoli utilizzati per il trasporto di persone che vengono però immatricolati come Autocarri Fiscali per poter accedere alle deduzioni. Per rimediare a questo raggiro sono state introdotte delle norme specifiche, con l’obiettivo di applicare i limiti previsti per i veicoli parzialmente strumentali anche in questi casi.
Si parla quindi di Autocarro Fiscale nel momento in cui effettivamente si può accedere ad una deduzione completa e di Falso Autocarro quando questo non sarebbe possibile.
Le norme per individuare un Falso Autocarro
Per contrastare gli illeciti, sono state introdotte regole specifiche che vanno ad individuare la categoria effettiva a cui appartiene il veicolo usato dall’azienda. Si va quindi a distinguere tra i mezzi destinati al trasporto di persone da quelli dedicati allo svolgimento dell’attività.
Le informazioni specifiche per distinguere i mezzi sono contenute nel Libretto di Circolazione, per cui effettuare una verifica è piuttosto semplice. Se dai dati viene rilevato che il mezzo è dedicato al trasporto di persone, ovvero in base alla categoria del veicolo N1, il codice carrozzeria F0 apposito e con 4 o più posti, bisogna poi effettuare un secondo controllo.
Questo si riferisce alla potenza del mezzo, per cui è stabilito un preciso limite per essere considerato come Autocarro Fiscale. Un Falso Autocarro ha un rapporto tra potenza e portata che supera o è uguale a 180, mentre un mezzo che può accedere alla deducibilità completa ha un rapporto inferiore. Questi dati possono essere facilmente ricavati dal Libretto di Circolazione.
Dove verificare le caratteristiche dell’autocarro
Queste regole sono state stabilite dal Provvedimento del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate1, che va a individuare, indipendentemente dalla categoria in cui il mezzo è stato omologato, i veicoli che possono ancora essere utilizzati per il trasporto di persone e che quindi non rientrano tra i mezzi in uso esclusivamente strumentale.
Riassumendo, le caratteristiche da considerare per escludere il mezzo dalla totale deduzione sono:
- Codice Carrozzeria F0;
- sono presenti 4 o più posti;
- il rapporto tra la potenza del motore in Kw (Pt) e la portata (p) del mezzo è uguale o superiore a 180.
I casi in cui ci si trova di fronte ad un Falso Autocarro possono quindi essere diversi e spesso le aziende sfruttano la categoria di “veicolo strumentale per natura” per accedere alle agevolazioni maggiori, anche se si tratta di un raggiro delle norme.
Veicoli aziendali: uso proprio e uso terzi
Una distinzione importante da fare riguarda l'”uso proprio” del veicolo o l'”uso terzi”. Nel primo caso ci si riferisce ad un mezzo utilizzato privatamente per trasportare beni come ad esempio una barca, un gommone e così via. In questo caso l’uso è personale in quanto il mezzo non si utilizza per trasportare merci da ricondurre ad un’attività di impresa o professionale.
In questa situazione il veicolo si usa anche per il trasporto di persone, tuttavia la sua caratteristica di autocarro determina l’uso per spostare beni specifici della famiglia.
L’uso terzi invece si riferisce solamente all’utilizzo per l’attività di impresa, ovvero il veicolo è legato strettamente all’attività commerciale svolta. Questo mezzo può essere adoperato dai lavoratori dipendenti esclusivamente per l’attività. Non si può quindi usare per il trasporto di persone esterne alla ditta.
In caso di utilizzi diversi da quelli prefissati, si può incorrere in sanzioni salate e la sospensione della carta di circolazione. Tuttavia molto spesso capita che si utilizzi il mezzo con uso proprio per limitare il rischio di contestazioni rispetto al Codice della Strada, accedendo comunque alle detrazioni Iva (in quanto il mezzo appartiene alla categoria N1 e rispetta le soglie di potenza) previste per le imprese.
Queste situazioni vanno valutate in modo approfondito, anche con l’aiuto di un esperto commercialista, per evitare di incorrere in sanzioni o nella sospensione della carta di circolazione.
Falsi Autocarri: quali sono le sanzioni
In caso di un Falso Autocarro che accede alle agevolazioni in misura piena, quali sono i rischi? Di fatto si stanno aggirando le regole, per cui sono previste delle sanzioni in denaro e anche conseguenze peggiori.
Si parla di una multa da 87 a 344 euro, come specifica l’articolo 82, comma 8, del Codice della Strada:
“Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.”
In determinati casi può anche scattare la sospensione della carta di circolazione, una conseguenza sicuramente non piacevole per un professionista o imprenditore.
- Provvedimento del 6 dicembre 2006, Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it ↩︎
Valeria Oggero
Giornalista