- La Legge di Bilancio 2023 ha regolarizzato la tassazione delle criptovalute con diverse novità sia per le persone fisiche, sia per le imprese.
- L’aliquota fiscale sulle valute digitali è pari al 26% delle plusvalenze, se i redditi prodotti non rientrano tra quelli di un’attività di impresa, arte o professione o di lavoro dipendente. Con la manovra 2025 l’imposizione fiscale potrebbe arrivare al 42%.
- Si attende di conoscere il testo definitivo della Legge di Bilancio 2025 per sapere cosa cambierà sulla tassazione per tutti coloro che percepiscono ricavi dalle cripto-attività.
Dal 2022 in Italia l’accesso alle criptovalute ha subito un incremento, con 14 milioni di Italiani che hanno utilizzato almeno una volta in un anno le valute digitali1 rispetto agli anni precedenti, come forma di investimento o per l’acquisto di prodotti o servizi.
Tuttavia, se da un lato la loro diffusione è qualcosa di certo, dall’altro in Italia vi erano ampi vuoti legislativi, soprattutto per ciò che concerneva la definizione e la tassazione sulle criptovalute.
Infatti, fino alla Legge di Bilancio 2023, l’ambito fiscale era regolato non da una normativa di base, ma dalle direttive indicate dall’Agenzia delle Entrate attraverso gli interpelli: qualcosa che ha generato un po’ di confusione.
Negli ultimi anni sono state introdotte normative specifiche e con la Legge di Bilancio 2025 si prospettano ulteriori novità, a partire dall’aumento dell’imposta sulle plusvalenze al 42%, contro il 26% precedente. Vediamo cosa potrebbe cambiare.
Indice
- Tassazione criptovalute: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- Tassazione criptovalute in Italia: novità 2024
- Come cambierà la tassazione delle criptovalute nel 2025
- Tassazione criptovalute: il calcolo delle plusvalenze
- Criptovalute e dichiarazione dei redditi
- Tassazione criptovalute e monitoraggio fiscale: Quadro RW
- Tassazione delle valute digitali nel bilancio aziendale
- Mancata dichiarazione delle criptovalute: la sanatoria
Tassazione criptovalute: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 30/2023 del 27 ottobre 20232, aveva proposto dei chiarimenti in merito alle regole di tassazione sulle criptovalute. Le indicazioni tengono in considerazione le norme introdotte con la Legge di Bilancio 2023, specificando alcuni aspetti.
In particolare, viene chiarito che le plusvalenze generate dalle criptovalute vengono tassate al 26%, ma questo solo se non rientrano tra i redditi derivati da un’attività di impresa, arte o professione o tra quelli da lavoro dipendente. Come vedremo tra poco, questo potrebbe presto cambiare.
Le cripto attività vengono quindi equiparate a strumenti finanziari. La Legge di Bilancio 2023 aveva dato infatti una chiara definizione delle valute virtuali.
La circolare specifica anche che il 15 novembre 2023 era scaduto il versamento dell’intero importo, o della prima rata, per coloro che detenevano cripto attività al 1 gennaio 2023, con imposta sostitutiva al 14% per la rideterminazione del costo o valore di acquisto: è stata data la possibilità di regolarizzare la propria situazione precedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
La circolare ha offerto un ulteriore chiarimento: anche i redditi che vengono realizzati da soggetti che non sono residenti sono soggetti a tassazione, se sono di provenienza di attività detenute in Italia, ovvero per cui i prestatori di servizi sono residenti nel paese.
Tassazione criptovalute in Italia: novità 2024
Nel 2023 sono stati chiariti alcuni aspetti sulle criptovalute, a partire dalla definizione di cripto-attività. Vengono identificate come la rappresentazione digitale di un valore, determinato attraverso una procedura elettronica e una tecnologia specifica.
Quindi si vanno ad includere quegli strumenti digitali che possono essere trasferiti e conservati all’interno di un wallet digitale e che prevedono uno scambio attraverso la tecnologia della blockchain.
Inoltre, potrai acquistarle, venderle, investire e scambiarle attraverso un’apposita piattaforma di intermediazione chiamata exchange. Tra le principali novità vi sono quelle di natura fiscale, con una regolamentazione riguardante:
- il calcolo delle plusvalenze sulle criptovalute;
- il monitoraggio fiscale;
- la collocazione delle criptovalute nel bilancio aziendale;
- l’introduzione dell’istituto della sanatoria delle criptovalute.
Per il 2024 vengono messi a disposizione, come conferma la risoluzione n.10/E del 6 febbraio 2024 dell’Agenzia delle Entrate3, i codici tributo che i contribuenti devono utilizzare tramite F24 per il pagamento della tassa sostitutiva all’imposta di bollo, sui rapporti che hanno ad oggetto le criptovalute:
- codice tributo 1728: “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata”;
- codice tributo 1729: “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata”;
- codice tributo 1727: “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo.
Come cambierà la tassazione delle criptovalute nel 2025
Andiamo a vedere quali potrebbero essere le novità che coinvolgeranno le critpo-attività secondo le prime bozze della Legge di Bilancio 2025. La prima questione che ha sollevato parecchie critiche alla manovra riguarda la decisione di innalzare l’aliquota fiscale sulle plusvalenze derivate da bitcoin e criptovalute al 42%, contro i 26% attuali. La soglia di esenzione da questa imposta verrebbe fissata a 2.000 euro.
Questa novità potrebbe apportare pesanti conseguenze a tutti gli operatori del settore, agli investitori e a chi compra e vende criptovalute e bitcoin. Se da un lato l’intenzione è quella di recuperare denaro dall’evasione fiscale e favorire altri tipi di misure, come quelle per le famiglie, dall’altro lato la nuova tassazione peserà decisamente sull’intero settore, che ha visto un boom sostanziale negli ultimi anni.
A questo punto, tenendo presente che la manovra 2025 non è ancora definitiva, potrebbero essere messi in campo diversi emendamenti per modificare questa imposta. La previsione più ottimistica vede un ritorno al 26% anche nel 2025, ma si parla anche del possibile aumento più lieve dell’imposta al 28%.
Un’altra possibilità è quella del mantenimento dell’aliquota al 26% ma con eliminazione della soglia di esenzione a 2.000 euro, per cui sarebbero coinvolti tutti coloro che percepiscono plusvalenze da queste attività. Oltre alla questione centrale della nuova imposizione fiscale per il 2025, spunta anche un’altra problematica.
In base al parere degli esperti e come riportato da Il Sole 24 Ore, l’aliquota fiscale per gli anni 2022 e 2023 non doveva attestarsi intorno al 26%, ma al 12,5%, secondo le normative. Molti quindi, che hanno pagato per queste annualità imposte al 26%, potrebbero richiedere il rimborso allo Stato. Di fronte a questa situazione, ci si chiede se verrà introdotto un provvedimento specifico in sede di manovra 2025.
Tassazione criptovalute: il calcolo delle plusvalenze
Vediamo ora come funzionano attualmente le imposte sulle cripto-attività. Il primo aspetto da considerare fiscalmente è la tassazione sulle plusvalenze collegate alle criptovalute. Infatti, la Legge di Bilancio 2023 ha fatto rientrare le valute digitali tra quegli strumenti finanziari che producono redditi diversi.
Quindi, si applicherà un’imposta sostitutiva, nel momento in cui si genera un capital gain, ovvero un guadagno, calcolato come differenziale tra le plusvalenze e le minusvalenze. Quindi, il semplice possesso delle crypto non determinata la tassazione, ma si andranno a considerare solo quelle che vengono definite le operazioni fiscalmente rilevanti, ovvero:
- conversione delle criptovalute in monete FIAT (vendita);
- acquisto di un bene o un servizio attraverso le monete digitali;
- utilizzo delle criptovalute per l’acquisto di NFT.
Sono escluse dal calcolo delle plusvalenze le attività di permuta, ovvero il cambio di criptovalute in altre criptovalute e i guadagni derivanti dallo staking, che dovranno essere inseriti tra le attività di reddito da capitale.
La principale novità stabilita dalla Legge di Bilancio 2023 è quella di una soglia di esenzione pari a 2.000€ per l’anno di imposta di riferimento, che va a creare una deroga rispetto all’art 67 comma 1 del TUIR. In base a quanto era deciso prima, le plusvalenze erano soggette a tassazione solo nel momento in cui si superava la soglia dei 51.545,69€, anche se per soli 7 giorni in un anno di imposta.
In questo modo si è voluto assoggettare a tassazione la maggior parte della attività di trading sulle criptovalute, oltre ad evitare di sottoporre ad aliquota fiscale redditi non rilevanti. Quindi, se ottieni una plusvalenza al di sotto dei 2.000€, questa non sarà sottoposta a tassazione, mentre al di sopra di questo valore dovrai applicare la relativa imposta.
Tassazione delle plusvalenze
In quanto redditi diversi, i guadagni ottenuti dalle attività crypto, considerati fiscalmente rilevanti, sono oggi sottoposti a un’imposta sostitutiva pari al 26%. Tale aliquota è applicata in modo diverso a seconda della tipologia di regime fiscale adottato, tra:
- regime amministrato: l’intermediario svolge la funzione di sostituto d’imposta;
- regime dichiarativo: devi inserire in modo autonomo il capital gain ottenuto nel Modello Redditi PF.
Infatti, con il regime amministrato, si applica la ritenuta al momento della vendita o cessione a titolo oneroso, eseguita direttamente dall’intermediario finanziario che svolge la funzione di sostituto d’imposta.
Quindi se cambi criptovalute in moneta FIAT, sul valore ottenuto verrà calcolata l’imposta e quindi otterrai il controvalore al netto delle tasse. In assenza di specifiche previste dalla nuova Legge di Bilancio, la determinazione della plusvalenza sarà fatta con il metodo LIFO (Left In First Out) in base al quale vengono considerate cedute per prime le valute acquistate più di recente.
Invece, il sistema dichiarativo si applica per quegli exchange o altre piattaforme di brokeraggio che non svolgono funzioni di sostituto d’imposta. Quindi, dovrai operare in autonomia e calcolare le plusvalenze e le minusvalenze da inserire all’interno del Modello Redditi PF.
Criptovalute e dichiarazione dei redditi
I redditi diversi collegati ad attività di valute estere, nel regime amministrato non prevedono altre forme di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Quindi, non dovrai inserirle nella dichiarazione dei redditi. Invece, con il sistema dichiarativo, dovrai indicare, nel Quadro RT del Modello Redditi PF:
- la plusvalenza ottenuta: in base al valore complessivo delle valute vendute;
- la minusvalenza: con riferimento al valore delle criptomonete acquistate.
L’importo soggetto a tassazione è il valore della criptovaluta calcolato al momento del cambio in euro. Un calcolo non sempre semplice, soprattutto se gli acquisti sono avvenuti diversi anni prima, ma anche a causa dell’alta volatilità di questi strumenti finanziari. Per questo, se il prezzo non può essere determinato, puoi prendere come riferimento il bonifico ottenuto dell’exchange.
Tuttavia, anche in questo caso non sempre ciò è passibile. Si prenda l’esempio di piattaforme chiuse. La normativa ha permesso di semplificare questo processo. Per l’anno scorso era possibile prendere come riferimento il valore delle cripto al 1° gennaio 2023. In questo caso non si è applicata un’imposta sostitutiva del 26%, ma è presente un’agevolazione, che la riduce al 14%.
Nella situazione in cui non hai ottenuto plusvalenze, ma solo minusvalenze, non vi è l’obbligo di compilazione del Quadro RT. Tuttavia, potrebbe essere utile inserire comunque il valore in negativo realizzato, dato che le minusvalenze possono essere utilizzate per:
- compensare i guadagni in caso di superamento della soglia dei 2.000€ nei prossimi quattro anni;
- impiegarle per compensare il capital gain generato da altre tipologie di strumenti finanziari che producono redditi diversi.
Tassazione e staking
Le criptovalute sono strumenti in continua evoluzione e che possono essere utilizzati anche per generare altre forme di redditi, come per lo staking. In questo caso l’attenzione del legislatore è posta al semplice possesso di una valuta digitale che permette di ottenere un guadagno certo e predeterminato. Un qualcosa, per certi aspetti, di molto simile ai dividendi per le azioni delle società. Chiariamo questo aspetto.
Lo staking è un processo in base al quale manterrai delle criptovalute bloccate su un wallet digitale. Queste verranno utilizzate per velocizzare le operazioni sulla blockchain oppure per altre attività, come i prestiti crypto.
In cambio otterrai un rendimento fisso e proporzionato al numero di crypto bloccate e alla tempistica. Il capital gain generato dal punto di vista fiscale viene considerato come reddito da capitale.
In quanto tale, come precisato dalla direttiva dell’Agenzia delle Entrate n.433 del 24 agosto e la n. 437 del 26 agosto 2022, si applicherà una ritenuta d’acconto del 26% se le attività sono riconducibili a un intermediario italiano.
Invece, per un broker straniero e regime fiscale dichiarativo, i proventi da staking rientrano nel Quadro RL della dichiarazione dei redditi e andranno a far cumulo con il reddito imponibile e nel calcolo degli scaglioni IRPEF, applicando un’aliquota dal 23% al 43%. In questo modo viene regolamentata la tassazione dello staking delle criptovalute.
Tassazione degli investimenti crypto tramite ETF
Un altro chiarimento necessario riguarda l’investimento in ETF cripto, che sono inclusi negli ETN (Exchange Traded Notes), ovvero fondi di investimento indicizzati che permettono di investire su strumenti come criptovalute e derivati.
Quindi si considerano quegli Exchange Traded Funds, che vanno a replicare un paniere di titoli composto solo da monete digitali. In questo caso, si applica la tassazione delle criptovalute? La risposta è negativa. Dovrai considerare le regole che riguardano le aliquote fiscali collegate agli ETF:
- ETF armonizzati, ovvero riconosciuti sulle borse europee, l’aliquota sarà del 26%;
- ETF non armonizzati, scambiati su mercati diversi da quelli riconosciuti, la tassazione prevede anche una tassazione in base agli scaglioni IRPEF.
Tassazione criptovalute e monitoraggio fiscale: Quadro RW
Dal punto di vista del monitoraggio fiscale rimane la regola in base alla quale devi inserire le criptovalute all’interno del Quadro RW della dichiarazione dei redditi nel regime dichiarativo, in quanto strumenti finanziari detenuti all’estero. Ciò è necessario anche ai fini del calcolo dell’IVAFE.
Il monitoraggio segue i medesimi principi dei conti esteri, in base ai quali, dal 2023 devi compilare il Quadro RW solo se le criptomonete vengono detenute in un wallet digitale presente fuori dall’Italia o se sono archiviate su chiavette o PC.
Non si richiede per i broker che svolgono la funzione di sostituto d’imposta. Ai fini del calcolo dell’IVAFE dovrai inserire il valore di costo della criptovaluta con riferimento al 31 dicembre dell’anno di imposta ed esprimerlo in euro, con un’imposta sostituiva massima pari a 14.000€.
Tassazione delle valute digitali nel bilancio aziendale
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto dei chiarimenti necessari anche ai fini della tassazione delle criptovalute per le società. Di seguito andiamo ad analizzare sinteticamente quali sono gli aspetti principali da considerare per le criptovalute nel bilancio aziendale.
L’art 32 ha definito alcuni aspetti con riferimento alla classificazione delle monete digitali e alla loro contabilizzazione. Infatti, i Bitcoin e gli altri Altcoin sono considerati come beni immateriali e come tali devono essere inseriti nel conto economico della società tra le immobilizzazioni immateriali, ad eccezione di un utilizzo per la contabilità ordinaria e straordinaria dell’azienda.
Si prenda il caso di vendita delle valute digitali o di acquisto di materiali o fatture attraverso le crypto. Dal punto di vista fiscale, è stato chiarito quando le criptovalute vanno a formare reddito d’impresa ai fini IRES o IRAP. Ciò avviene solo nel momento in cui si effettua una delle seguenti attività:
- vendita delle valute in moneta FIAT;
- trasformazione in altri beni;
- acquisti di NFT;
- utilizzo delle crypto nello staking.
Se non si rientra in queste categorie, la presenza delle crypto nel bilancio aziendale non andrà a cumularsi con i redditi d’impresa e quindi non si dovrà applicare un’aliquota fiscale.
Mancata dichiarazione delle criptovalute: la sanatoria
La mancata dichiarazione delle criptovalute, ai fini del monitoraggio fiscale o dal punto di vista della dichiarazione dei redditi, in quanto strumenti finanziari detenuti all’estero, è soggetta a sanzioni.
Tuttavia, la Legge di Bilancio 2023 aveva previsto un sistema di sanatoria, finalizzato a regolarizzare la posizione nei confronti del fisco. Infatti, potevi avvalerti dell’istanza di emersione per tutte quelle attività collegate alle cripto eseguite entro il 31/12/2021. Grazie ad essa è stato possibile sanare:
- attività di criptovalute che non hanno generato reddito;
- una posizione che ha previsto una plusvalenza non dichiarata.
Tassazione criptovalute – Domande frequenti
L’aliquota sulle criptovalute è pari al 26% per tutte le attività superiori ai 2.000€. Questa potrebbe aumentare al 42% nel 2025.
La tassazione delle criptovalute in Italia si applica non al loro possesso, ma alle attività a titolo oneroso e fiscalmente rilevanti.
Chi non dichiara le criptovalute, è soggetto a una sanzione che può andare dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato.
Per inserire le rendite derivate dalle criptovalute nella dichiarazione dei redditi, bisogna compilare il Quadro RT e il Quadro RW del Modello Redditi PF.
In alcuni casi le criptovalute rientrano nel reddito di impresa: bisogna dichiararle e versare le tasse corrispondenti come IRPEF e IRAP.
- Comunicato stampa del Politecnico di Milano, Osservatori.net ↩︎
- Circolare 30/2023 del 27 ottobre 2023, agenziaentrate.gov.it ↩︎
- Risoluzione n.6/E del 6 febbraio 2024, Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it ↩︎
Buongiorno, vorrei sapere se i soldi persi nel trading Forex ( minusvalenze) vengano compensate dai guadagni delle cripto ad esempio Bitcoin sempre entro i 5 anni ovviamente, cioè sui guadagni delle cripto pagherò il 26% di tasse ma solo oltre la soglia delle perdite sul Forex degli anni prima? Grazie
Buongiorno,
è una richiesta molto complessa che andrebbe approfondita sul caso concreto con un professionista.
Grazie per averci scritto
buongiorno,
ho letto la triste notizia. In questi anni – circa 5 anni – ho investito e perso nelle crypto. Da ca 13 mila investiti in totale adesso ne ho 8 mila. Domanda: adesso devo pagare le tasse sulle plusvalenze degli 8 mila che adesso mi stanno fruttando qualche euro ? Oppure considera tutto l’investito e le perdite degli anni passati ? (in questo caso sono sotto di 5000 euro). Finché le crypto sono sulla piattaforma -eToro – devo pagare qualcosa?
Buongiorno,
la posizione sarebbe da verificare. Se ci sono state plusvalenze negli anni, il versamento potrebbe essere dovuto. Da vedere con un commercialista.
Grazie per averci scritto
Buonasera,
Tanti broker quando faccio uno swap tra criptò convertono la criptò prima in USD o EURO (vendita) e poi convertono nella criptò (acquisto) desiderata. Nel Tracking del broker viene evidenziata una plus- o minusvalenze
Vedi BITVAVO o BINANCE
In questo caso scatta già la ritenuta?
Grazie in anticipo
Buongiorno,
la ritenuta di acconto o di imposta, in genere, è applicata da un sostituto di imposta per un reddito soggetto a ritenuta. Nel caso specifico dovrebbe essere effettuata una analisi puntuale sul soggetto (dovrebbe essere italiano o soggetto al diritto italiano) e sul tipo di reddito erogato.
Grazie per averci scritto
Buongiorno, Ok chiaro per il 2023 ma avrei bisogno di chiarimenti in merito all’anno 2022.
1) Come mi devo comportare per la dichiarazione dei redditi? Devo specificare nel quadro rw solo una “detenzione criptovalute” o anche il patrimonio al 31.12.22? Varia in base ad una soglia o no?
2) Come funziona per l’isee per il 2022?
3) Per le tasse erano ancora considerate valute estere quindi se non ho superato la soglia dei 50k e non ho generato plusvalenze non dovrei pagare nulla, giusto?
Grazie in anticipo per la collaborazione.
Buonasera,
per avere delle risposte ai quesiti posti la invitiamo a visionare il video sul nostro canale Youtube, che tratta l’argomento: https://youtube.com/live/D9pl-q4KCpo.
Grazie per averci scritto
Buonasera, ok chiaro per il 2023 ma avrei bisogno di chiarimenti in merito all’anno 2022. Come mi devo comportare per la dichiarazione dei redditi? Devo specificare nel quadro rw solo una “detenzione criptovalute” o anche il patrimonio al 31.12.22? Come funziona per l’isee per il 2022? e per le tasse erano ancora considerate valuta estera quindi se non ho superato la soglia dei 50k e non ho generato plusvalenze non dovrei pagare nulla giusto? Grazie in anticipo per la collaborazione.
Salve vorrei sapere dove e come si paga l imposta di bollo dello 0 2% di quello che si ha o non é ancora confermato
Buonasera,
L’introduzione di una nuova normativa fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2023 ha reso le cripto-attività soggette a specifiche imposte. Questa legislazione si articola principalmente in due tipi di tassazione: l’imposta finanziaria e la tassa sul valore delle cripto-attività, che riflette in parte le disposizioni dell’IVAFE.
Entrambe le forme di imposizione fiscale adottano un’aliquota dello 0,2%. Questa imposta è pagata almeno una volta all’anno dai possessori di cripto-attività. In situazioni in cui non vi è un intermediario che applica l’imposta finanziaria, viene imposta una tassa basata sul valore delle cripto-attività detenute. Questa tassa, regolata similmente all’IVAFE, è dovuta quando le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente o su dispositivi personali come chiavette, PC o smartphone. Il codice tributo è 1727, come specificato nella risoluzione 36/2023.
Questa imposta deve essere pagata non solo dai soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, ma anche dagli imprenditori, incluse le società di capitali o le società di persone commerciali. Tuttavia, se il possessore delle cripto-attività non è una persona fisica, l’imposta è limitata a un massimo di 14.000 euro.
Un aspetto importante di questa tassazione è la possibilità di dedurre un credito d’imposta per le eventuali imposte patrimoniali sulle cripto-attività pagate all’estero, fino all’importo dell’imposta italiana dovuta. Tuttavia, questo credito non può superare l’importo dell’imposta dovuta in Italia.
Compilazione del Modello F24:
Per effettuare il pagamento, è necessario compilare il modello F24, inserendo il codice tributo 1727 nella sezione “Erario e Altri” e indicando l’importo dell’imposta calcolata. Di seguito un esempio di compilazione dal sito della agenzia delle entrate:https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/SezioneErario.php?CT=1727&Ord=0667&Q1=&Q3=&Q2=&Q4=
Buongiorno, in merito all’applicazione e calcolo dell’imposta sul valore di criptoattivita venduta durante l’anno, come si determina l’importo da versare? Esempio: con valuta fiat acquisto btc e questi btc li uso per acquistare eth. L’imposta si calcola solo sul valore di eth oppure due versamenti, uno per i btc e l’altro per eth? Grazie.
Buonasera,
l’imposta si calcola al momento della conversione in valuta, sulle plusvalenze.
Grazie per averci scritto
Buongiorno, ho acquistato in bitcoin un servizio di noleggio di mining, che mi da, in un anno, una percentuale del prezzo di acquisto in bitcoin e, alla fine dell’anno, mi restituisce il canone versato per il noleggio sempre in bitcoin.
La plusvalenza è data solo dalla percentuale del prezzo di acquisto ricevuta sul wallet
Salve,
se scambi quindi crypto con crypto, esempio bitcoin con solana, o bitcoin con USDT (tether, una stablecoin), in tal caso si ha una “permuta” tra crypto non tassabile; ossia non si genera una plusvalenza o erro?
se si, allora se uno esce da una stablecoin (Tether) in euro? in tal caso non vi è plusvalenza in quanto tether è ancorato al dollaro.
vi ringrazio per l’articolo e le vostre risposte. molto utili!!
un saluto.
Buongiorno,
In linea di principio le criptovalute devono essere trattate come valute estere, da un punto di vista fiscale. Il momento della tassazione è quello del realizzo effettivo o della data convenzionale di realizzo. Sull’argomento la invitiamo a visionare il nostro video su youtube per approfondire l’argomento: https://www.youtube.com/live/D9pl-q4KCpo?si=q79_TM416Vm_SPyy.
Grazie per averci scritto
Mi hanno telefonato che ho a nome mio 2.2 bitcoin da ritirare ma vogliono il 5% su un wallet come garanzia per la barca cosa devo fare grazie
Buongiorno,
le consigliamo di contattare un avvocato specializzato prima di procedere a pagamenti dei quali non conosce il richiedente.
Grazie per averci scritto
Buongiorno,come funziona per la tassazione p2p?
Ad esempio Io compro crypto da un exchange e poi la vendo a diversi privati che mi pagano attraverso bonifico bancario
La tassazione è sempre al 26% sulla plusvalenza? Serve p.iva per effettuare questo tipo di vendite?
Buongiorno,
per avere una consulenza su questa richiesta può compilare il seguente form di consulenza: https://partitaiva.it/link/consulenza.
Grazie per averci scritto
Salve avrei una domanda …tutto questo è relativo al trading e allo Stalingrado ma quanto riguarda i miner come funziona la dichiarazione e la tassazione a riguardo?
Buongiorno,
la sua richiesta richiederebbe una analisi approfondita per poter fornire una risposta. Per avere maggiori info può visionare il nostro video su Youtube: https://www.youtube.com/live/D9pl-q4KCpo?si=_BQF0eAnecLdOZHG
Grazie per averci scritto
Buonasera volevo chiedere se la criptovaluta detenuta su un sito exchange viene tassata nel momento in cui la trasformo in euro e la porto nel mio conto corrente oppure se è già tassata quando si trova nel wallet digitale.
Grazie
Buonasera,
riporto quanto già scritto nell’articolo sul momento della tassazione: Quindi, si applicherà un’imposta sostitutiva, nel momento in cui si genera un capital gain, ovvero un guadagno, calcolato come differenziale tra le plusvalenze e le minusvalenze. Quindi, il semplice possesso delle crypto non determinata la tassazione, ma si andranno a considerare solo quelle che vengono definite le operazioni fiscalmente rilevanti, ovvero:
conversione delle criptovalute in monete FIAT (vendita);
acquisto di un bene o un servizio attraverso le monete digitali;
utilizzo delle criptovalute per l’acquisto di NFT.
Grazie per averci scritto