- La tassa etica è un’addizionale Irpef o Ires che si applica sui ricavi derivanti da produzione, distribuzione, vendita o rappresentazione di materiale pornografico.
- Con un apposito decreto, l’Agenzia delle Entrate ha esteso il versamento della tassa etica anche alle trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare.
- Il versamento avviene tramite modello F24 in un’unica soluzione o come prima e seconda rata nella misura del 25% dei ricavi.
A partire dal 2009, anno della sua ufficiale introduzione, è previsto il versamento della tassa etica, che viene applicata nella misura del 25% sui ricavi complessivi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita o rappresentazione di materiale pornografico o che contiene violenza.
Si tratta di un’addizionale, relativa sia all’Ires sia all’Irpef, sui redditi netti a carico principalmente di due categorie di contribuenti: quelli operanti a vario titolo nel settore pornografico (compresi i creatori di contenuti su piattaforme specifiche, anche se aderenti al regime forfettario) e le trasmissioni televisive durante le quali il pubblico viene invitato a telefonare a un numero a pagamento.
Spesso sottovalutata, questa tassa etica deve essere pagata tramite F24 entro delle scadenze precise, pena l’applicazione di interessi e sanzioni: scopriamo i dettagli in questa guida.
Indice
Cos’è la tassa etica
La cosiddetta “tassa etica” è un’addizionale calcolata sui redditi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, inteso in senso ampio come ogni opera che ritrae in modo esplicito atti sessuali e che offende il comune sentimento del pudore.
Introdotta dal D.P.C.M. del 13 marzo 20091, con decorrenza dal medesimo anno di imposta, è stata poi estesa anche alle trasmissioni televisive che sollecitano la credulità popolare.
Il provvedimento citato specifica anche cosa si intende con le seguenti definizioni:
- con il termine “materiale pornografico” si intendono i contenuti presso giornali, quotidiani o periodici e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti;
- con “trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare”, invece, si intendono le trasmissioni, accessibili attraverso servizi telefonici a pagamento o nelle quali sia prevista ogni altra dazione economica, resa da cartomanti, indovini, taumaturghi e medium o comunque da soggetti che fanno riferimento a credenze magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.
Tassa etica: chi deve pagarla
Come specificato dall’apposita sezione web dell’Agenzia delle Entrate, sono tenuti al versamento della tassa etica tutti i soggetti che conseguono redditi o ricavi derivanti da produzione, distribuzione, vendita o rappresentazione di materiali pornografici, compresi i titolari di partita Iva che aderiscono al regime forfettario.
Sono soggetti al pagamento di questa tassa, quindi:
- imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
- lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
- società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati.
Una tassa, quella etica, che viene spesso sottovalutata, ma che comprende, per esempio, anche i creatori di contenuti su piattaforme come Onlyfans o similari.
A quanto ammonta e come si calcola la tassa etica
L’ammontare della tassa etica è fissato nella misura del 25% del reddito complessivo netto corrispondente alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza, dai quali vanno sottratti i costi relativi alla produzione e diffusione dei medesimi contenuti.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o come prima rata dell’addizionale dell’imposta sui redditi, a titolo di saldo e di primo acconto senza alcuna maggiorazione.
Versamenti tassa etica: come e quando pagare
Il versamento della tassa etica può essere effettuato comodamente da casa, con modello F24 o sfruttando le numerose modalità telematiche a disposizione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”).
Si possono altresì utilizzare i canali telematici Fisconline o Entratel oppure si può ricorrere ai servizi di internet banking messi a disposizione da Banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (eccetto nel caso di modello F24 a saldo zero). Infine, è possibile rivolgersi a un intermediario abilitato per effettuare il versamento della tassa etica entro i termini prestabiliti.
Per quanto riguarda le tempistiche, sia le persone fisiche sia i soggetti Ires devono effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno – 1 luglio), pena l’applicazione di interessi e sanzioni.
La scadenza è fissata al 1 luglio per il saldo e il primo acconto (il 30 giugno è domenica), mentre c’è tempo fino al 2 dicembre per il secondo o unico acconto (il 30 novembre è sabato, il 1° dicembre è domenica). Per il 2024 la scadenza per il versamento con maggiorazione dello 0,40% è il 31 luglio .
Codice Tributo e riferimenti
I codici tributo di riferimento (fissati dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 22 aprile 2009, n. 107) per il pagamento della cosiddetta tassa etica, limitatamente alle persone fisiche che sono soggette al versamento, sono tre:
- codice tributo 4003: addizionale all’IRPEF – acconto prima rata;
- codice tributo 4004 : seconda rata o un’unica soluzione dell’addizionale Irpef;
- codice tributo 4005: addizionale all’Irpef – saldo.
Per i soggetti Ires che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono i seguenti:
- codice tributo 2004 per l’acconto dell’addizionale Ires – prima rata;
- codice tributo 2005 per l’acconto dell’addizionale Ires, seconda rata o in un’unica soluzione;
- codice tributo 2006 per il saldo dell’addizionale Ires.
Tassa etica – Domande frequenti
Tra le categorie di contribuenti soggetti alla tassa etica ci sono non solo imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ma anche lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali. Sono soggette a questa tassa anche le società di persone, le società semplici, le snc, sas, e gli Studi Associati.
Il codice tributo 4001 si riferisce al saldo Irpef, mentre il codice tributo 4003 fa riferimento all’acconto prima rata dell’addizionale Irpef. Per i soggetti Ires i codici tributo di riferimento sono 2004 (acconto) e 2006 (saldo).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 13 marzo 2009, Gazzetta Ufficiale ↩︎
Laura Pellegrini
Giornalista e content editor