- Il Superbonus al 110% può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025 nei comuni terremotati.
- Per accedere all’agevolazione è necessario che sia un nesso causale tra il sisma e gli interventi.
- Gli interventi devono comunque portare ad un efficientamento energetico.
Confermata la proroga al 31 dicembre 2025 per il Superbonus 110%: a poter beneficiare della misura sono i contribuenti proprietari di un immobile nelle aree terremotate.
In questo particolare caso sarà possibile usufruire del Superbonus 110%, senza tenere conto dei requisiti necessari per accedervi previsti per le altre zone, indipendentemente dalle riduzioni delle aliquote previste normalmente.
A fornire queste particolari precisazioni è l’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, con la quale sono state chiarite le modifiche sulla normativa relativa al Superbonus.
Superbonus per le aree terremotate
Per gli edifici collocati nelle zone terremotate valgono delle regole diverse per accedere al Superbonus. Fino al 31 dicembre 2025 per gli immobili situati in queste aree è possibile beneficiare della detrazione al 110% fino al prossimo 31 dicembre 2025. È comunque necessario riuscire a dimostrare il nesso causale tra la ricostruzione e l’evento sismico.
Oltre alla circolare ricordata in apertura di articolo, l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulla situazione attraverso la risposta n. 584/2022 del 9 dicembre 2022, che ha fornito dei chiarimenti ad un contribuente che stava ultimando dei lavori antisismici finalizzati al risparmio energetico.
I lavori venivano eseguiti in un condominio che è collocato all’interno di un Comune in stato di emergenza a seguito del terremoto del maggio 2012.
Attraverso la risposta fornita al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavori trainanti e trainati, che vengono effettuati fino al prossimo 31 dicembre 2025, possono fruire delle detrazioni al 110%. È necessario che si riesca a dimostrare che vi sia un nesso causale tra i danni che sono stati subiti e l’evento sismico.
Soffermandosi sul caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate, il condominio andrà a realizzare nelle parti comuni dell’immobile, delle opere strutturali e di isolamento termico, che sono state riconosciute ufficialmente come trainanti ai fini del Superbonus. Nelle singole unità residenziali, invece, verranno eseguite delle modifiche trainate, che prevedono la sostituzione degli infissi e degli oscuranti.
Grazie a queste opere il condominio riuscirà ad ottenere un miglioramento energetico di due classi. Il risultato è stato conseguito perché sono stati utilizzati dei materiali più performanti che sono in grado di soddisfare dei criteri ambientali minimi.
L’APE convenzionale obbligatorio
Per poter accedere al Superbonus è necessario che le opere realizzate permettano di assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche. In alternativa è necessario che permettano di conseguire la classe energetica più alta ottenibile.
Il traguardo raggiunto deve essere dimostrato attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE), che è previsto direttamente dall’articolo 6 del Dlgs n. 192/2005 prima e dopo l’intervento. Il documento deve essere rilasciato da un tecnico abilitato attraverso una dichiarazione asseverata.
Il DM Requisiti, inoltre, ha esplicitamente stabilito che l’APE ante e post lavori costituisce una certificazione necessaria ed indispensabile per poter ottenere la maxi detrazione. Entrambi i documenti devono fare esplicito riferimento allo stato dell’intero condominio, sia per quanto riguarda la situazione iniziale che per i singoli lavori trainati e trainanti realizzati.
Proroga al 31 dicembre 2025 del Superbonus 110%
Soffermandosi, invece, sulla proroga a tutto il 2025 della detrazione massima prevista per il Superbonus, a stabilirlo è l’articolo 119 Comma 8 ter del Decreto Legge n. 34/2020.
Il legislatore ha previsto che nei comuni dei terremoti, che sono stati colpiti da eventi sismici che si sono verificati dopo 1° aprile 2009, l’agevolazione si possa applicare, in deroga ai termini ordinari, per i lavori che vengono effettuati fino al 31 dicembre 2025.
Questa proroga coinvolge direttamente gli interventi che sono stati ammessi al superbonus e che vengono realizzati su edifici residenziali, sia in condominio che in unità immobiliari a destinazione abitativa, per i quali, attraverso una scheda AeDES o documento analogo, sia stato appurato il nesso causale tra il danno dell’immobile ed il terremoto.
Gli immobili devono essere collocati in uno dei comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Questo significa che, nel caso preso in esame da parte dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 584/2022 del 9 dicembre 2022 il condominio istante ha la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese che sono state sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Superbonus fino al 2025 – Domande frequenti
È possibile accedere all’agevolazione per gli immobili collocati nei comuni in cui ci sia stato un sisma dopo il 1° aprile 2009.
Per il superbonus 110%, è sempre necessario avere l’APE per l’efficientamento energetico. Anzi, per accedere all’agevolazione bisogna averne due: una precedente all’avvio dei lavori ed una successiva. In questo modo viene certificato il miglioramento energetico dell’immobile.
Le zone terremotate possono accedere al superbonus con percentuale al 110% senza riduzione fino al 2025. Scopri di più in questo articolo.
Buongiorno, terremoto 2016 scadenza super bonus 110 al 31/12/2025. Il mio immobile fa parte di una struttura di 4 piani.
Sub 1 e sub 2 non abitativi accatastati come fondaci con una superfice tot di
160 mq sono di un proprietario.
Sub 3 abitativo residenziale e sub 4 accatastato come fabbricato in costruzione di mia proprietà con superfice tot di
80 + 80 mq.
Il sub 4 accessibile da scala esterna con infissi interni ed esterni, caldaia e cisterna predisposti per riscaldamento e acqua calda, predisposizione impianti idrici, elettrici, e scarichi dal sub 3 al sub 4, senza divisori.
-Vorrei sapere se si può cambiare destinazione d’uso.
-Se si può eliminare la scala esterna per farla dentro e rendere l’immobile unica unità immobiliare.
Se il tutto può rientrare nel finanziamento sisma + 110%.
O se lasciando due unità immobiliari sub 3 e sub 4 posso comunque migliorare il sub 4 e terminarlo con suddetti finanziamenti.
Spero di essere stata abbastanza chiara, in attesa grazie mille.
Buongiorno,
la sua richiesta è molto complessa e richiederebbe un approfondimento con un professionista, le consigliamo di rivolgersi a un commercialista consegnando tutta la relativa documentazione.
Grazie per averci scritto
Salve, ho una villetta singola situata in una città dichiarata in stato di emergenza dopo il sisma del 2016 ma nessuna scheda aedes. Volevo sapere se potevo usufruire del superbonus con sconto in fattura per antisismico e miglioramento energetico. Sembrerebbe che sia per tutti i comuni con stato di emergenza dichiarata ma non capisco se ci seve per forza la scheda aedes. Grazie mille
Buonasera,
non è obbligatoria la scheda aedes ma necessario dimostrare il nesso causale tra il danno all’edificio e l’evento sismico. Si consiglia di approfondire con un commercialista, stante la complessità della materia.
Grazie per averci scritto
Buongiorno,semplicemente volevo sapere se Cefalù rientra tra i comuni interessati al superbonus 110% rafforzato scadenza dicembre 2025.Grazie.
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Buongiorno,
i comuni che possono beneficiare sono quelli interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. “Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso”.
Dovrebbe verificare se per Cefalù è stato dichiarato stato dichiarato stato d’emergenza in riferimento a eventi sismici. Può richiedere in Comune.
Grazie per averci scritto
Buongiorno, presentando una pratica superbonus con sisma bonus “fabbricato colpito da evento sismico e in possesso di scheda AEDES o relazione vigili del fuoco di inagibilità dell’edificio” in area cratere “zona sismica Emilia Romagna” e possibile usufruire dello sconto in fattura, alcune persone che hanno il fabbricato danneggiato vorrebbero sistemarlo.
Grazie
Buongiorno,
per dare una risposta esaustiva sarebbe necessario un approfondimento con un nostro esperto: https://www.partitaiva.it/link/esperto.
Grazie per averci scritto
Buongiorno, volevo fare una domanda, quando scrivete: “è necessario riuscire a dimostrare il nesso causale tra la ricostruzione e l’evento sismico.” cosa si intende di preciso?
Stiamo facendo un miglioramento sismico e efficientamento energetico in un condominio dove il comune è stato colpito dal sisma del 2016 (comune in Umbria nella Valnerina), possiamo usufruire del bonus 110% anche nel 2024 (i lavori termineranno entro primavera 2024).
Grazie per la risposta.
Buongiorno,
è una domanda da porre al tecnico (Ingegnere) che è titolare del progetto, che potrà certificare (magari con una perizia o altro) l’esistenza del nesso di causalità con il sisma 2016.
Grazie per averci scritto
salve, molto chiaro quello che avete scritto grazie. avrei una domanda, questo credito del 110% è cedibile oppure no?
Buongiorno,
il credito da superbonus zone terremotate dovrebbe seguire la stessa sorte dei crediti da superbonus in genere, ogni caso dovrebbe essere analizzato in modo specifico, è difficile generalizzare.
Grazie per averci scritto