- L’Agenzia delle Entrate chiarisce in quale momento diventa rilevante il rispetto del requisito dell’abitazione principale, necessaria per accedere al superbonus 110%.
- Uno dei requisiti principali per beneficiare del superbonus 110% è quello di aver stabilito la propria residenza nell’immobile oggetto di ristrutturazione.
- L’Agenzia ha chiarito che l’istante ha diritto a beneficiare del superbonus nella misura del 90% a condizione che al termine dei lavori trasferisca sull’immobile ristrutturato la propria residenza.
Per poter beneficiare del superbonus 110%, i soggetti devono rispettare alcuni precisi requisiti. Dal 2020 ad oggi il superbonus è stato modificato, e oggi per potervi accedere bisogna rispettare alcune condizioni.
Questo sostegno nel 2022 era del 110%. Invece, per gli interventi che sono stati avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione scende, ed è erogato nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Un requisito per accedere alla detrazione è che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare. In più, la stessa unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale. Ma cosa succede se l’immobile diventa abitazione principale al termine dei lavori? Proprio a questo quesito ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 377/2023.
Indice
Superbonus: il quesito all’Agenzia delle Entrate
Prima di tutto, il superbonus oggi è sceso dal 110 al 90% per i lavori iniziati dopo il 31 dicembre 2022. Il superbonus rimane nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Fatta questa premessa, analizziamo la risposta ad interpello n. 377/2023 dell’Agenzia delle Entrate, in cui si legge il seguente oggetto:
“Superbonus: momento rilevante per la verifica del rispetto del requisito di destinazione ad ”abitazione principale” di un’unità immobiliare unifamiliare oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione – articolo 119 del decreto legge19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”.
Nel quesito, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se ha diritto di beneficiare del bonus pur non essendo l’immobile designato come prima casa.
Nello specifico, il contribuente riferisce di aver acquistato l’immobile, accatastato in categoria A3, fruendo dell’agevolazione sulla prima casa. Aggiunge, inoltre, che l’immobile risulta essere parzialmente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamenti crollati, con ”solo parte delle pareti esterne” e, pertanto, inagibile.
Per rendere l’immobile agibile, il soggetto che ha posto la domanda afferma di essere intenzionato a effettuare interventi di demolizione e ricostruzione, avvalendosi delle agevolazioni previste con il Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, anche noto come Decreto Rilancio.
Si legge, inoltre, che l’istante soddisfa solamente in parte le condizioni previste dalla normativa. Infatti, l’istante risulta:
- titolare di diritto di proprietà sull’unità immobiliare;
- avere un reddito non superiore a 15.000 euro.
Tuttavia, proprio a causa dell’inagibilità, non ha stabilito la propria residenza nell’immobile oggetto di ristrutturazione. Chiarisce, tuttavia, che il trasferimento di residenza avverrà una volta terminati i lavori di demolizione e ricostruzione. Ma vediamo qual è stata la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Superbonus e abitazione principale
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito posto dall’istante, cita l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, o Decreto Rilancio. Questo articolo stabilisce che la detrazione è prevista nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica.
Inoltre, l’Agenzia specifica che l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3) del decreto aiuti quater ha apportato modifiche alla disciplina vigente.
Tali modifiche stabiliscono che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un “reddito di riferimento”, ai sensi del comma 8bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.
La verifica del rispetto di detti requisiti riguarda solamente gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023. Per quanto riguarda la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, occorre fare riferimento al comma 3bis dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che recita:
“Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.
Quando spetta il Superbonus
Per dare una risposta chiara all’interrogativo dell’istante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il documento di prassi stabilisce che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per gli interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
Di conseguenza, l’Agenzia afferma che, in questa circostanza, l’istante potrà usufruire del superbonus al 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale, al termine degli interventi.
Superbonus e abitazione principale – Domande frequenti
Uno dei requisiti per usufruire del bonus al 90% è che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che si può usufruire dell’agevolazione anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale al termine degli interventi.
Per accedere al superbonus al 90% è necessario che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il reddito di riferimento non sia superiore a 15.000 euro.
Il superbonus al 90% è previsto per quegli interventi già previsti per il bonus 110%, vale a dire quegli interventi finalizzati all’efficientamento energetico ed alla riduzione del rischio sismico degli edifici, effettuati con le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
Ilenia Albanese
Esperta di finanza personale e lavoro digitale