- La Srl semplificata è un tipo di società a responsabilità limitata che gode di alcuni vantaggi, come i costi ridotti per la sua costituzione.
- Per la sua apertura è necessario versare un capitale sociale minimo di 1 euro, ma che non può essere superiore a 9.999,99 euro.
- Il versamento del capitale sociale nella Srls può essere fatto solamente in denaro.
Introdotta nel 2012, la Società a responsabilità limitata semplificata, o Srl semplificata, o ancora Srls, è una tipologia di società di capitali. Questo modello di società nasce con l’intento di rendere più accessibile e meno costosa la costituzione della società.
Infatti, per costituire una Srls non sono previsti i costi notarili e il capitale sociale minimo è di 1 euro. Questa società, tuttavia, presenta alcuni limiti importanti. Infatti, i soci possono essere solamente persone fisiche e non persone giuridiche, mentre i conferimenti possono essere solamente in denaro.
Continua a leggere la guida per conoscere tutte le informazioni su questa tipologia di società, i limiti, i vantaggi, i costi e l’iter per l’apertura di una Srls.
Indice
Cos’è la Srl semplificata
La Srl semplificata è una società di capitali che, a differenza delle Srl tradizionali, presenta costi più bassi per la sua costituzione.
Il suo funzionamento non prevede particolari differenze rispetto alle Srl ordinarie. Infatti, la principale differenza tra i due tipi di società sta nei costi per la costituzione, più economici, che per le Srls è di circa 400 euro.
Le Srls devono aderire al regime ordinario e hanno l’obbligo di tenere:
- i registri IVA;
- registro incassi e pagamenti;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i libri obbligatori per i dipendenti;
- le scritture di magazzino.
Differenze tra Srl e Srls
Le principali differenze tra le Società a responsabilità limitata e le Società a responsabilità limitata semplice sono:
- i soci delle Srls possono essere solamente persone fisiche e non persone giuridiche;
- il capitale sociale non può superare i 9.999 euro;
- per la costituzione della Srls non sono previsti i costi notarili;
- il capitale delle Srls deve essere versato in denaro al momento della costituzione, mentre nelle Srl si possono conferire beni e servizi.
Diversi dubbi possono sorgere sul tema della modificabilità dello statuto, per cui generalmente non si possono apportare modifiche per le Srls, tuttavia il Ministero della Giustizia con il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3657/C avevano confermato questa possibilità.
Srl semplificata: amministratori
L’amministratore delle Srls può essere un socio o un soggetto esterno alla società. Si tratta di una figura che si occupa della gestione globale dell’impresa.
Fino al 2013, gli amministratori potevano essere nominati solamente tra gli stessi soci, ma una successiva modifica alla normativa ha reso possibile l’elezione dell’amministratore anche esternamente all’impresa.
L’unica condizione è che il nome dell’amministratore non socio deve comparire all’interno dello Statuto. Intorno all’amministrazione della società possono presentarsi tre casi, che analizzeremo in seguito.
1. Srl semplificata con amministratore unico
I soci delle Srls hanno delle responsabilità, se pur limitate. Infatti, in caso di debiti, il socio risponde con la quota di capitale versato al momento della costituzione della società.
Di conseguenza, i rischi corsi dall’amministratore unico sono limitati al capitale conferito alla società al momento della sua costituzione.
2. Srl semplificata con due o più amministratori
Sulla possibilità di eleggere due amministratori di una Srl semplificata, la legge non è molto specifica.
Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo economico con nota prot. n° 6404 del 15 gennaio 2014 ha chiarito che non è possibile nominare più amministratori nelle Srl semplificate.
3. Srl semplificata e amministratore non socio
La scelta di nominare come amministratore della Srls un soggetto esterno alla società comporta dei rischi.
Infatti, mentre la responsabilità dell’amministratore socio ricade sulla sua quota di capitale conferita alla società, nel caso dell’amministratore non socio, questi non avrà alcuna responsabilità.
Srl semplificata: costi
Per la costituzione della Srls i costi previsti, inferiori rispetto a quelli previsti per una Srl, sono i seguenti:
- 200 euro di imposta di registro;
- 40 euro di diritto annuale per ogni sede secondaria;
- 130 euro di diritto annuale;
- 30 euro per la denuncia di attività alla Camera di Commercio.
A questi, poi, si aggiungono:
- 309,87 euro di tassa di vidimazione dei libri sociali;
- 100 euro per l’acquisto, la vidimazione e la bollatura dei libri sociali.
Invece, per quanto riguarda le imposte da pagare annualmente, queste sono le stesse imposte previste per le Srl tradizionali, e sono:
- IRES, Imposta sul reddito delle società: pari al 24% applicata alla base imponibile, ottenuta dai ricavi meno i costi deducibili;
- IRAP, Imposta regionale sulle attività produttive: varia da regione a regione e in base all’attività, l’aliquota ordinaria è del 3,9%;
- IVA, Imposta sul Valore Aggiunto: liquidata mensilmente o trimestralmente.
In più, se la società ottiene utili da distribuire ai soci, gli importi distribuiti dovranno essere sottoposti a IRPEF e ad addizionale regionale sulla base imponibile IRPEF.
Come aprire una Srl semplificata
Per aprire una Srl semplificata occorre redigere un atto costituivo pubblico e unilaterale. In più, è anche obbligatorio redigere lo statuto.
Entrambi i documenti dovranno essere firmati alla presenza di un notaio di persona o online se i soci sono in possesso di firma elettronica. Non sono previsti costi relativi all’onorario del notaio, ma solamente le spese per pagare le imposte.
Altro passaggio obbligatorio è il versamento del capitale sociale, che deve essere fatto in denaro e direttamente all’organo amministrativo.
Successivamente bisognerà iscrivere la società al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza entro 10 giorni dalla sua costituzione.
Inoltre occorre richiedere il codice fiscale o la Partita Iva della società e il relativo codice Ateco, oltre alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune di riferimento.
Le Srls possono essere costituite da chiunque abbia raggiunto la maggiore età. Non sono previsti particolari requisiti per i soci, purché si tratti di persone fisiche.
Srl semplificata: lo statuto e l’atto costitutivo
Lo statuto della Srl semplificata è un modello ministeriale, e perciò non è modificabile, salvo eccezioni, se non trasformando in SRL mediante un atto notarile.
Questo tipo di modello, infatti, non consente alcuna personalizzazione delle clausole e i soci devono sottostare a regole prestabilite per la gestione della società.
L’atto costitutivo, invece, deve indicare:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il Comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve essere in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
- i requisiti previsti dai numeri;
- luogo e data di sottoscrizione;
- gli amministratori.
I documenti devono, inoltre, contenere le regole del funzionamento della società e l’oggetto sociale.
Il capitale sociale minimo
Il capitale sociale minimo per avviare una Srl semplificata è di appena 1 euro. Tuttavia, la disciplina delle Srls impone un limite al capitale che non può essere superiore a 9.999,99 euro.
Di conseguenza, se il capitale supera i 10.000 euro, la Srl semplificata dovrà essere convertita in una Srl mediante atto notarile.
Srls: chi risponde ai debiti
La Srls è una società a responsabilità limitata, di conseguenza è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versate dai soci.
In più, il patrimonio della società è separato da quello personale dei soci. Di conseguenza, in caso di debiti, i creditori possono rivalersi solamente sul patrimonio della Srls e non sui beni e sul patrimonio privato dei soci.
Srls unipersonale: cos’è
Oltre alla Srl semplificata tradizionale, esiste anche la Srls unipersonale, una società a responsabilità limitata semplificata ma con un unico socio.
L’unica differenza che c’è tra le Srls tradizionali e le Srls unipersonali risiede proprio nel numero diei soci che la compongono. Tutti gli altri aspetti rimangono immutati. Di conseguenza, per la sua costituzione e gestione, il socio unico dovrà rispettare gli obblighi previsti per le Srl semplificate ordinarie.
La Srls unipersonale è anche obbligata a rispettare alcuni obblighi, come la comunicazione della presenza di un unico socio al Registro delle Imprese per cui il rispetto comporta la perdita della limitazione della responsabilità e l’annullamento della separazione tra il patrimonio della società e quello personale del socio unico.
Altro obbligo riguarda la qualifica di società con socio unico, che deve necessariamente comparire negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione ufficiale della società. Infatti, nelle lettere e nel suo sito web il nome della società dovrà essere “Nome della società SRLS – società unipersonale“. L’inosservanza di questo obbligo comporta sanzioni economiche.
Srl semplificata – Domande frequenti
I soci delle Srls devono necessariamente essere persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età. Non sono previsti particolari requisiti personali o professionali per la costituzione di una Srl semplificata.
La Srl semplificata è una tipologia di società di capitali che ha l’obiettivo di rendere più accessibile la costituzione di una società grazie a costi più bassi previsti per l’apertura. Gli obblighi e la tassazione sono gli stessi delle Srl ordinarie, tuttavia ci sono alcune differenze.
Le tasse di una Srl semplificata sono le stesse di una Srl ordinaria, e cioè: l’Ires al 24%, l’Irap al 3,9% e l’Iva. In caso di distribuzione degli utili tra i soci verrà applicata anche l’Irpef, oltre alle addizionali regionali.
Salve
Avouto un contratto di apprendistato con una società srls e dopo 4 mesi mi hanno licenziato.
Ho fatto la causa e ho vinto, e adesso mi aspettanno stipendi di due anni.
Adesso dopo due anni di causa la società attiva, ma il locale è chiuso.
Come posso avere i miei soldi?
E quale il modo più veloce e sicuro per aggire contro la società e il responsabile?
Grazie 🙏
Buongiorno,
il modo più veloce e sicuro è quello di valutare con il suo legale una azione di pignoramento sul conto corrente, se ne ricorrono le condizioni giuridiche.
Grazie per averci scritto
Buon giorno,nel 2017 ho ricevuto la visita dei Monopoli dello Stato e della Guardia di Finanza nella mia attività una srls , edicola e internet point .Hanno verbalizzato che si emettevano schedine al banco senza autorizzazioni ,ma cosi non era perchè è un punto vendite ricariche.
Mi denunciano penalmente ma il tribunale mi assolve in pieno dimostrando che avevano verbalizzato il falso.Ma non finisce qui,nel 2020 mi arriva una cartella esattoriale di 130.000€ sia a me che alla società.
Facciamo ricorso con un legale ed a oggi non abbiamo risposta,intanto la cartella va avanti e in questi giorni mi arriva un atto di pignoramento verso terzi solo a me amministratore e non alla società che nel frattempo è cresciuta.
Io mi chiedo è possibile aggredire me come amministratore di una srls pignorandomi lo stipendio avendo vinto il penale che ha dimostrato che non si emettevano schedine a banco e non avendo commesso illeciti come amministratore?
Buongiorno,
è un caso molto spiacevole e abbastanza complesso. Per comprendere al meglio le motivazioni del pignoramento sarebbe necessario avere contezza del caso e della documentazione.
Consigliamo di affidarsi al suo legale di fiducia che ha seguito la pratica fiscale.
Grazie per averci scritto
Se mio figlio è amministratore della società ,può assumere un fratello e i suoi genitori ?e vivendo nella stessa residenza ?
Buongiorno,
La possibilità di un figlio amministratore di una società di assumere un fratello o i suoi genitori dipende da diverse circostanze, in particolare dalla struttura della società e dalla natura del rapporto di lavoro.
Natura della Società: Se la società è una società di capitali (come una S.p.A. o una S.r.l.), l’amministratore agisce per conto della società e non a titolo personale. Pertanto, è meno rilevante che i rapporti personali influenzino le decisioni aziendali, a condizione che queste decisioni siano prese nell’interesse della società e seguano le procedure corrette. Tuttavia, è importante dimostrare che il rapporto di lavoro non sia solo nominale ma basato su reali prestazioni lavorative.
Presunzione di Gratuità: La giurisprudenza italiana tende a presumere che i rapporti di lavoro tra familiari conviventi siano gratuiti, a meno che non ci sia una “prova precisa e rigorosa” della subordinazione e dell’onerosità delle prestazioni. Questo significa che se il figlio e il fratello o i genitori vivono nella stessa residenza, ci potrebbe essere la necessità di fornire prove concrete che il rapporto di lavoro sia genuino e non una mera formalità per ottenere benefici economici.
Convalida del Rapporto di Lavoro: Per i rapporti di lavoro in società di capitali, è possibile convalidare un rapporto di lavoro tra parenti se si dimostra che le prestazioni lavorative sono reali e che il rapporto rispetta i requisiti di subordinazione e onerosità. La situazione può diventare più complessa se l’amministratore detiene una quota significativa della società o se vi è un numero limitato di soci, tutti familiari, poiché in questi casi la distinzione tra interessi personali e aziendali può essere meno chiara.
Imprese Familiari e Società di Persone: Nei casi di imprese familiari o società di persone, la situazione è diversa, poiché la natura più personalizzata di queste strutture aziendali rende più difficile separare gli affetti familiari dalle relazioni lavorative formali. Qui la presunzione di gratuità è più forte e può essere sfidata solo con prove solide della natura subordinata e onerosa del lavoro.
Suo figlio può tecnicamente assumere un fratello o i suoi genitori, ma è fondamentale dimostrare che il rapporto di lavoro sia legittimo e basato su reali esigenze aziendali, e non sia solo un mezzo per trasferire benefici economici tra familiari. E’ importante valutare con un commercialista l’impatto che tali decisioni possono avere sui controlli da parte dell’INPS o di altre autorità competenti, specialmente in termini di contributi e prestazioni assistenziali e i conseguenti rischi.
Per richiedere una consulenza: https://partitaiva.it/link/consulenza
Grazie per averci scritto