- Il termine split payment identifica una tipologia di regime IVA in base al quale il cliente versa direttamente l’importo dell’imposta indiretta allo Stato e non al fornitore.
- In base all’art 17 ter del DPR 633/1972, lo split payment si applica per attività commerciali e prestazione di servizi tra un fornitore privato e la Pubblica Amministrazione.
- Il pagamento dell’IVA è a carico del cliente, il quale deve effettuare un versamento con F24 per enti pubblici, entro il 16 del mese o come società, e introdurre l’importo nei registri IVA.
L’inserimento dell’IVA in fattura è obbligatorio per legge in quanto imposta indiretta. Tuttavia, vi sono dei casi in cui si deroga ai normali meccanismi di adempimento dell’IVA.
Un esempio è quello del regime split payment, in cui si prevede un pagamento dell’imposta dovuta direttamente da parte del cliente e non del fornitore. Secondo le intenzioni del governo, arriverà una proroga dei termini per l’utilizzo di questa misura fiscale.
Questo sistema si applica solo in presenza di particolari soggetti e prevede delle regole precise per la compilazione della fattura elettronica.
Indice
Cos’è lo Split Payment
Il significato di Split Payment è quello di scissione di pagamenti. Identifica una forma di regime di liquidazione dell’IVA in base al quale l’imposta sul valore aggiunto sarà a carico del cliente (cessionario/committente) e non del fornitore (cedente/prestatore). Quindi in base a questo principio, l’IVA viene pagata dal cliente.
È quindi un sistema che prevede un’eccezione al normale meccanismo dell’IVA al fine di evitare eventuali “perdite” dell’imposta, dovute ai diversi passaggi che possono avvenire tra un fornitore privato e la pubblica amministrazione.
Infatti, quando emetti fattura come fornitore o prestatore di un servizio, in cui è prevista l’imposta indiretta, questa ti viene pagata dal cliente. Successivamente dovrai essere tu ad effettuare la dichiarazione IVA in base mensile o trimestrale, versando il relativo importo all’erario.
Invece con lo split payment nel caso di un acquisto di beni e servizi tra una pubblica amministrazione (cliente) e un’ attività d’impresa, l’IVA non viene versata al fornitore, ma sarà la PA ad effettuare il pagamento direttamente allo Stato.
Questo regime è stato introdotto con il DPR 633/1972, Testo Unisco sull’IVA, modificato dalla Legge Finanziaria 190/2014 in cui è stato inserito il comma 1-bis all’art 17 ter.
Quando si applica lo Split Payment
La procedura di split payment si considera necessaria per i fornitori della Pubblica Amministrazione, sia in quanto aziende, sia come liberi professionisti che offrono un servizio. Quindi in base all’art 17 ter questo regime si applica ai seguenti soggetti:
- amministrazione pubbliche;
- ASL (Aziende Sanitarie Locali);
- enti pubblici regionali e locali;
- gli ospedali;
- Camere di Commercio;
- fondazioni con partecipazioni ad amministrazioni pubbliche;
- società controllate;
- società pubbliche;
- società quotate nell’indice FTSE MIB.
Chi è escluso dal regime di scissione di pagamenti
Non potrai utilizzare questa particolare forma di regime IVA se sei:
- un professionista che opera con ritenuta d’acconto;
- se effettui operazioni che sono soggette al reverse charge, dato che già in questo caso l’IVA sarà applicata a carico del committente;
- se hai aderito a un regime agevolato, come quello dei minimi oppure il regime forfettario, dato che in ambedue è presente la franchigia IVA.
Inoltre, sono escluse anche tutte le operazioni che non richiedono l’obbligatorietà di emissione della fattura e quelle che sono esenti da IVA e considerate non imponibili.
Split payment e normative UE
Altro aspetto da considerare è come collocare questa tipologia di regime IVA in rapporto alla Direttiva CE 2006/112. Infatti, con la suddetta norma, la Comunità Europea ha istituito una serie di principi fiscali finalizzati proprio a regolare l’applicazione dell’IVA tra tutti i Paesi Membri.
In questo contesto possiamo fare riferimento proprio all’art 395 della Direttiva CE, in base al quale ogni Stato può adottare misure particolari per semplificare la riscossione dell’imposta ed evitare evasioni fiscali.
Ciò significa che il sistema della scissione dei pagamenti rientra tra quelle attività in deroga. La UE ha autorizzato l’impiego di questo regime IVA fino al 30 giugno 2023, tuttavia il governo italiano sta ipotizzando una specifica proroga per questo regime speciale.
Proroga dello split payment al 2026
Il governo attuale sta ipotizzando una nuova proroga allo split payment, ovvero al termine previsto per il 30 giugno 2023. La proroga porterà in avanti l’adempimento al 30 giugno 2026.
La misura era già stata precedentemente prorogata, dal 2020, per favorire il contrasto all’evasione fiscale. Attualmente il governo con la riforma fiscale intende procedere ulteriormente in questa direzione.
Split Payment e fattura
Prima di emettere una fattura con lo split payment è necessario verificare:
- se il cliente rientra tra le categorie definite dall’art 17 ter;
- se non sono presenti eventuali eccezioni, come nel caso del reverse charge.
Semplificando, lo schema per emettere una fattura in split payment è il seguente:
- il fornitore privato esegue la prestazione, emettendo fattura e inserendo l’IVA;
- la Pubblica Amministrazione come committente esegue direttamente il versamento all’erario per il corrispettivo dell’IVA;
- il pagamento al prestatore/fornitore avviene senza includere l’imposta indiretta.
Per ciò che riguarda la compilazione della fattura elettronica con il sistema split payment, il procedimento è simile sia se utilizzi uno dei software di fatturazione elettronica presenti in commercio, sia se decidi di impiegare il sistema SDI dell’Agenzia delle Entrante. Tuttavia, sono necessari alcuni accorgimenti:
- inserire il valore “S” nel campo Esigibilità IVA;
- nell’apposita dicitura introdurre il richiamo normativo alla tipologia di regime, specificando: “operazione soggetta a split payment”;
- firmare la ricevuta attraverso il sistema elettronico;
- inviarla al cliente utilizzando il programma o il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Esempio di split payment
Un esempio pratico può essere utile al fine di comprendere come funziona il regime IVA split payment. Immagina di dover fatturare una prestazione pari a 1.500€ alla Pubblica Amministrazione.
Su di essa si applica l’IVA al 22%, pari a 330€. L’importo in fattura sarà di 1830€. Dovrai indicare che l’IVA è assoggetta a split payment in base all’art 17-ter DPR 633/1972. Ciò significa che il valore che dovrà essere pagato sarà solo pari all’imponibile e quindi di 1.500€.
Quindi, nel caso dello split payment il cliente otterrà un credito di IVA dovuto all’acquisto di un bene o alle prestazioni di un servizio, come avviene per qualunque altra tipologia di documento contabile. Tuttavia, sarà obbligato a versare all’erario l’IVA per le vendite, che non è stata adempiuta dal fornitore.
La fattura si considera quietanzata nel momento in cui il cliente, Pubblica Amministrazione, effettua il pagamento equivalente all’imponibile presente e quindi senza IVA.
Scissione di pagamenti e liquidazione IVA
L’adempimento dell’aliquota IVA nel regime split payment avviene con modalità diverse in base alla tipologia di soggetto committente. Devi distinguere tra:
- pubbliche amministrazioni (enti pubblici) o affini;
- PA che agiscono in ambito commerciale o società.
Nel primo caso il versamento avverrà direttamente con F24 apposito per gli enti pubblici. Invece, nel secondo caso sono presenti due opzioni. L’ente pubblico o società che operano in ambito commerciale, e rientrano nella split payment, potranno versare l’importo IVA entro il 16 del mese successivo o in base trimestrale.
L’alternativa è quella di annotare le fatture nel registro IVA vendite entro il 15° giorno della data di emissione del documento contabile. In questa circostanza, al fine di distinguere l’importo IVA collegato alla scissione di pagamenti dalle imposte ordinarie, devi inserire l’IVA in un conto differente da quello dell’IVA per vendita e a debito.
Split payment e reverse charge
Quali sono le differenze tra split payment e reverse charge? Infatti, ambedue queste tipologie di strumenti fiscali prevedono una fatturazione in cui l’IVA non viene pagata al fornitore, ma sarà il cliente a doverla versare direttamente all’erario.
Tuttavia, sono presenti delle differenze sia per ciò che riguarda i soggetti che rientrano in queste discipline fiscali, sia per le modalità di compilazione del documento contabile. Il reverse charge può essere di due tipologie:
- reverse charge interno: con riferimento a un’operazione che avviene verso un cliente che si trova in Italia e non soggetto a IVA;
- reverse charge esterno: per le operazioni in ambito europeo.
In ambedue i casi devi emettere un documento contabile in cui al suo interno non è presente la voce IVA, ma andrai ad indicare che l’operazione è soggetta al sistema reverse charge. Successivamente come fornitore sarai tenuto ad effettuare autofattura elettronica con l’importo dell’imposta diretta, al fine di regolarizzare la tua posizione contabile.
Invece, nel caso di una fattura con split payment, l’importo di IVA viene inserito all’interno del documento contabile, sottolineando nell’apposita sezione che l’operazione è soggetta a scissione di pagamenti.
Infine, mentre il sistema reverse charge prevede il suo utilizzo in tutte quelle attività B2B (Business to Business) i cui si prevede un’inversione dell’IVA, nel caso dello split payment si fa riferimento solo alle operazioni con la Pubblica Amministrazione o con enti e società che rientrano nell’elenco previsto dal regolamento emesso dal Dipartimento delle Finanze del 19 dicembre 2017.
Scissione dei pagamenti e sanzioni
Nel caso in cui non si utilizza il regime split payment, dove obbligatorio, sono previste delle sanzioni. Queste variano se a commettere la violazione è:
- il fornitore;
- il committente/cliente.
Nel primo caso il fornitore che non ha indicato nella fattura elettronica il regime split payment avrà la possibilità di modificarla attraverso una nota di variazione, aggiungendola al documento fiscale precedente.
Invece per quanto riguarda il soggetto committente che non effettua il relativo versamento, si applica una sanzione pari al 30% dell’importo versato. In ogni caso c’è la possibilità di evitare eventuali sanzioni attraverso l’istituto giuridico del ravvedimento operoso.
Split Payment – Dmande frequenti
Il termine split payment identifica una tipologia di regime IVA in base al quale l’imposta indiretta verrà pagata dal cliente all’erario e non al fornitore.
La Comunità Europea ha autorizzato il Governo italiano a utilizzare il sistema dello split payment, in deroga alla Direttiva IVA comunitaria, fino al 30 giugno 2023. Tuttavia sta per arrivare una ulteriore proroga al 2026 con la riforma fiscale.
Nello split payment devi inserire in fattura elettronica l’IVA, ma specificare nel campo “Esigibilità IVA” il valore “S”.
Buonasera, nel caso in cui un professionista abbia emesso fattura alla PA con il regime di split payment, pur non essendo obbligato, cosa succede? Va fatta nota di credito oppure si può lasciare così? Cosa succede poi nella dichiarazione Iva trimestrale del professionista?
Grazie mille
Buongiorno,
si suggerisce di emettere nota di credito e riemettere la fattura in modo corretto, in quanto il soggetto che resta obbligato al versamento dell’iva, nel caso specifico, è il professionista.
Grazie per averci scritto
Buona sera, cosa succederà dopo il 30 giugno 2023 per le fatture in regime di split payment?
Buonasera,
è lecito supporre che la UE concederà una proroga e, pertanto, tutto resterà come prima.
Grazie per averci scritto