- Molto spesso, i professionisti si trovano a dover anticipare spese per conto dei propri clienti per garantire l’adempimento tempestivo degli incarichi.
- Queste spese anticipate, seppur fatturate, non incidono sul calcolo del reddito imponibile.
- Le spese definite esenti dall’IVA includono marche da bollo, spese notarili e altri costi direttamente legati alla prestazione lavorativa, tutti rigorosamente da documentare e trattare correttamente in fatturazione per una gestione fiscale trasparente e conforme alla legge.
Quanto spesso capita ai professionisti di anticipare spese per conto dei clienti per assicurare l’efficienza e la puntualità nell’esecuzione di un incarico?
Sarà una notizia gradita per molti lavoratori autonomi e professionisti scoprire che tali spese anticipate, pur essendo fatturate, non influenzano il calcolo del reddito imponibile, indipendentemente dal regime fiscale adottato, sia esso ordinario, semplificato o forfettario.
Se sei un libero professionista, un dirigente aziendale o un contabile, capire quali costi possono essere classificati come non imponibili e quindi spese esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 633/72 può quindi farti risparmiare non solo denaro, ma anche tempo prezioso.
Indice
Quali sono le spese esenti secondo l’art. 15 del DPR 633/72
Per dare una definizione alle spese esenti, dobbiamo riferirci all’articolo 15 del DPR 633/72, che tratta di quelle operazioni che, pur rientrando nell’ambito delle attività economiche, sono escluse dall’applicazione dell’IVA.
Esistono vari casi in cui la base imponibile per l’IVA non include determinati tipi di spese che un’azienda o un professionista anticipa per conto del proprio cliente, ma esse dovranno rispettare almeno uno dei criteri di non imponibilità :
- non devono essere correlate alla gestione di un’impresa, arte o professione;
- non devono essere legate a uno scambio di beni o alla prestazione di servizi;
- non devono essere relative ad operazioni effettuate in Italia.
Le spese che rispettano questi criteri non incrementano dunque il costo del servizio o del bene fornito in termini di tassazione, ma devono essere rigorosamente documentate e strettamente legate alla prestazione lavorativa o al servizio offerto.
La normativa stabilisce quindi che queste spese non rappresentano un reddito per chi le sostiene, né un costo aggiuntivo per il cliente oltre al prezzo concordato per il servizio o il bene fornito, bensì un semplice storno di denaro dalla fattura erogata dal professionista.
Esempi di spese esenti
Ora che abbiamo visto la teoria, passiamo alla pratica e quindi vediamo qualche esempio di spese esenti che possono essere fatturate senza l’aggiunta dell’IVA:
- le spese amministrative necessarie per la legalizzazione di documenti ufficiali e per alcune pratiche burocratiche, spesso legati alla presentazione di documenti presso enti pubblici o privati;
- alcune spese di trasporto;
- interessi passivi su somme finanziarie ottenute per l’acquisto di beni strumentali possono essere esclusi dall’IVA quando questi costi vengono addebitati al cliente;
- interessi e more per responsabilità del cliente;
- costi di trasferta, vitto e alloggio, se previamente concordati con il cliente.
Per far sì che le spese diventino effettivamente esenti, esse devono però essere chiaramente documentate e giustificate attraverso ricevute e voci di costo specifiche inserite nelle fatture che ne attestino la natura e la necessità . Vediamo nel dettaglio le procedure corrette.
Spese esenti e fatturazione elettronica: come inserirle
Arriviamo quindi nel vivo della gestione fiscale delle spese esenti, con la procedura per documentarle e registrarle correttamente nelle fatture.
Quando un libero professionista o un’azienda anticipa spese per conto del cliente, è essenziale che queste non vengano confuse con i compensi veri e propri per i servizi resi, ma piuttosto trattate come rimborso di costi sostenuti.
Per inserire correttamente le spese esenti in fattura, è necessario che ogni spesa esente sostenuta sia scorporata dalle altre ed abbia una voce di costo dedicata che la definisca per natura e importo, nonché la dicitura “spesa esente secondo art. 15 D.P.R. 633/72“.
Una volta emessa fattura con tale struttura, starà poi al commercialista registrarla correttamente per il calcolo dei redditi in sede appropriata.
Spese esenti e Certificazione Unica
Passiamo ora a un ultimo, ma non per questo meno importante, aspetto della gestione delle spese esenti: come esse vengono trattate in ambito di Certificazione Unica, ovvero quel documento fiscale che riporta i redditi di lavoro dipendente, autonomo e alcune tipologie di reddito diverso percepito da una persona fisica, necessario per la dichiarazione dei redditi.
Le spese esenti da IVA rappresentano un caso particolare, poiché questi costi, pur non essendo soggetti a tassazione diretta, devono comunque essere opportunamente riportati all’interno del documento della CU.
I responsabili dell’emissione della CU sono pertanto tenuti a seguire procedure specifiche per la corretta compilazione del documento e, in caso di spese esenti, dovranno inserire determinati codici che ne identificano la natura:
- il codice 22 viene utilizzato per le “somme che non costituiscono reddito“, categoria che include vari tipi di pagamenti o rimborsi che, per loro natura, non vanno a formare il reddito imponibile del ricevente;
- il codice 24 è previsto per i “compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario“. Il codice 24 si applica quindi nei casi in cui i compensi sono versati a soggetti che adottano il regime forfettario e per i quali non si procede alla ritenuta d’acconto.
Per i lavoratori autonomi che adottano il regime fiscale forfettario, è ancora importante sapere che i costi anticipati e successivamente rimborsati dai clienti non dovranno comunque essere indicati nel Quadro LM della dichiarazione dei redditi.
Questo poichè tali costi, essendo stati rimborsati, non costituiscono una parte del reddito imponibile del professionista.
Spese esenti – Domande frequenti
Le spese anticipate sono quei costi che un professionista o un’azienda sostengono inizialmente per conto di un cliente, con l’aspettativa di essere rimborsati successivamente. Queste spese sono generalmente relative a servizi o beni necessari per completare un incarico o una commessa.
Le spese non imponibili sono quelle che, secondo specifiche normative fiscali, non rientrano nella base imponibile per il calcolo dell’IVA. Questo include costi come interessi passivi, marche da bollo, spese notarili, e altre voci specificate dalla legge che non aumentano il valore imponibile di un servizio o prodotto.
Le spese anticipate in nome e per conto sono spese sostenute da un soggetto (come un professionista o un’azienda) per conto di un altro soggetto (il cliente), in cui il soggetto che effettua la spesa agisce come intermediario. Queste spese sono poi rimborsate dal cliente e non devono essere incluse nella fatturazione come parte del reddito o fatturato del soggetto che le ha anticipate.
Francesca Di Feo
Redattrice Partitaiva.it