- L’Agenzia delle Entrate ha risposto con le Faq del 28 giugno 2023 ai dubbi sulla sospensione dei versamenti fiscali per le zone alluvionate.
- Le Faq hanno offerto ulteriori chiarimenti sulla sospensione dei termini dei versamenti tributari in favore di contribuenti residenti o aventi sede nei territori colpiti dall’alluvione (Emilia Romagna, Marche e Toscana).
- L’Agenzia ha confermato recentemente che anche l’accesso alla rottamazione quater per le zone alluvionate è prorogata ulteriormente, al 30 settembre 2023.
L’alluvione che ha colpito, a partire dal primo maggio scorso, le regioni dell’Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche, ha causato importanti danni alle comunità residenti. Per questo motivo il governo ha concesso la sospensione dei versamenti fiscali per le zone alluvionate.
A fornire ulteriori chiarimenti ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, che in data 28 giugno 2023 ha risposto con alcune Faq in merito alla sospensione dei versamenti e agli effetti di tale proroga.
In base a quanto stabilito dal decreto legge 61/2023, la proroga per i versamenti fiscali del 30 giugno e del 20 luglio arriva al 20 novembre 2023. Tali versamenti riguardano anche le somme risultanti dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi. Ma cambiano ancora le scadenze che riguardano anche la rottamazione quater.
Sospensione versamenti fiscali, le Faq dell’Agenzia delle Entrate
Tra le domande frequenti che sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul sito ufficiale il 28 giugno 2023 ci sono importanti informazioni relative alla sospensione dei versamenti fiscali per le zone alluvionate.
Il Decreto Alluvione prevede lo stop al versamento dei contributi e dei tributi dei contribuenti residenti nelle zone colpite dalle alluvioni. Questa sospensione riguarda:
- tributi in scadenza;
- contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, adempimenti obbligatori;
- versamento di ritenute e trattenute sulle addizionali regionali e comunali dell’IRPEF;
- versamenti relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione;
- adempimenti obbligatori verso le amministrazioni pubbliche per datori di lavoro, professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale;
- adempimenti previsti per gli istituti di definizione agevolata.
Tali adempimenti ripartiranno, poi, dalla data del 20 novembre 2023. Tuttavia, dall’emanazione del decreto sono sorti alcuni dubbi. Ad esempio, se il cittadino non si avvale della sospensione dei termini per i versamenti fiscali, è ugualmente dovuta la maggiorazione dello 0,40%?
A questa ed altre domande ha risposto direttamente l’Agenzia delle Entrate con le faq direttamente sul sito ufficiale. Nello specifico, l’Agenzia ha chiarito alcuni dubbi relativi a:
- i pagamenti delle tasse entro il 31 luglio;
- la sospensione estiva dei termini tributari in relazione alla sospensione per le zone alluvionate.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono state le risposte dell’Agenzia.
1. Maggiorazione dello 0,40%
La domanda posta all’Agenzia delle Entrate è la seguente:
Nel caso in cui un contribuente scelga di non avvalersi della sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, procedendo al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali secondo le regole ordinarie, si chiede se il rinvio del carico fiscale al 31 luglio 2023, in applicazione del comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, possa essere effettuato senza pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Quindi, l’interrogativo rivolto all’Agenzia riguarda l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% sulle imposte, qualora un contribuente decidesse di non avvalersi della sospensione dei termini dei versamenti tributari.
L’Agenzia risponde richiamando l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del c.d. “Decreto Alluvione”, che stabilisce che per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati, stabilisce la sospensione dei versamenti.
Continua, inoltre, citando il comma 7, primo periodo, dell’articolo 1:
“I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023”.
L’Agenzia delle Entrate quindi conferma che in questi casi non scatta la maggiorazione dello 0,40%. Inoltre, se si mantiene il pagamento rateale, se il contribuente è titolare di Partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il 20 novembre 2023, per cui le rate non saranno maggiorate degli interessi.
Invece, per i non titolari di Partita IVA, le rate scadono entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023. Perciò solamente per quest’ultima, se non pagata entro il 20 novembre, prevede gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.
2. Comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni
La seconda domanda riguarda la comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Il quesito posto è il seguente: quando devono essere effettuati i versamenti che ricadono nel periodo di sospensione previsto dal Dl Alluvione?
In questo caso l’Agenzia risponde citando il comma 7 dell’articolo 1 della norma, che specifica che i termini di versamento relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed “altri atti emessi dagli enti impositori” riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
Tra questi atti emessi dagli enti impositori rientrano anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Di conseguenza, in caso di comunicazione d’irregolarità recapitata il 10 aprile 2023, la scadenza dei 30 giorni entro cui deve essere effettuato il versamento dell’intera somma o della prima rata si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, con scadenza al 14 settembre.
Invece, in caso di rateazione, il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra 1° maggio al 31 agosto 2023 doveva essere effettuato entro la nuova scadenza del 1°settembre 2023.
3. Effetti della proroga dei versamenti sul ravvedimento operoso
La terza domanda a cui risponde l’Agenzia delle Entrate riguarda gli effetti della proroga dei versamenti relativi al ravvedimento operoso speciale previsto dall’articolo 1, comma 174 della Legge di Bilancio 2023.
La domanda è: i nuovi termini di versamento della seconda e terza rata (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) delle somme dovute ai fini del ravvedimento speciale si applicano anche alle regolarizzazioni rispetto alle quali il versamento della prima rata è stato già eseguito prima del 31 marzo 2023, e per le quali il versamento della seconda e terza rata andava eseguito entro il 30 giugno 2023 e il 30 di settembre 2023?
La risposta dell’Agenzia cita l’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 che regola il “ravvedimento speciale”. La normativa stabilisce che:
“Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Le successive modifiche, inoltre, hanno portato i seguenti cambiamenti:
- posticipato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine del versamento unico, o della prima delle otto rate dovute ai fini del perfezionamento della definizione in parola;
- rimodulato i termini di versamento delle successive due rate fissate rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023;
- fissato al 20 dicembre 2024 il termine ultimo di pagamento rateale.
Tali termini di versamento riguardano anche ai ravvedimenti speciali già in essere, sia per quanto concerne il termine entro cui il contribuente deve effettuare il versamento, e sia la decorrenza degli interessi.
Rottamazione quater per zone alluvionate
Un chiarimento è stato dato recentemente anche a proposito della possibilità di accedere alla rottamazione quater, per ciò che riguarda le cartelle esattoriali, da parte di coloro che si trovano nelle zone colpite dall’alluvione.
Ricordiamo che questa possibilità consente a chi ha un debito di risparmiare su sanzioni e interessi. La proroga per coloro che si trovano nelle zone alluvionate arriva fino al 30 settembre 2023, e la risposta di accoglimento o rigetto arriverà agli interessati entro la fine di dicembre 2023.
Per tutti gli altri contribuenti, la domanda era stabilita entro il 30 giugno 2023, per cui è importante ribadire che questa scadenza a fine settembre riguarda solamente coloro che al 1 maggio 2023 avevano la residenza, oppure la sede legale della propria attività, in uno dei Comuni inclusi nel Decreto Alluvione.
Sospensione versamenti fiscali per le zone alluvionate – Domande frequenti
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, se il contribuente decide di non avvalersi della sospensione dei versamenti fiscali per le zone alluvionate, pagando entro il 31 luglio le imposte dovute, non dovrà pagare alcuna maggiorazione.
Per le zone alluvionate, l’Agenzia delle Entrate specifica che in caso di comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, le scadenze dei versamenti riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
Il pagamento del ravvedimento operoso speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023 è posticipato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023, le successive due rate devono essere pagate al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023, e il termine ultimo è fissato al 20 dicembre 2024.
Ilenia Albanese
Esperta di finanza personale e lavoro digitale