- Una società in nome collettivo è una tipologia di sistema societario finalizzato all’esercizio di un’attività commerciale, in cui è prevista una responsabilità solidale di tutti i soci.
- Per costituire una Snc è richiesto un atto pubblico, oppure una scrittura privata autenticata dal notaio.
- Dal punto di vista fiscale, il reddito della Snc viene cumulato con quello dei soci, considerando la relativa aliquota IRPEF.
Scegliere di aprire una società in nome collettivo prevede diversi vantaggi per i soci e per raggiungere un obiettivo economico prefissato. Infatti, è una forma d’impresa che si può utilizzare sia per un’attività commerciale sia per quelle di servizi, in cui tutti i soci sono responsabili solidalmente per le prestazioni sottoscritte.
Generalmente questa forma societaria, tra tutte quelle presenti in Italia, si utilizza per attività di piccole e medie dimensioni, di tipo commerciale.
Tuttavia, questa forma societaria da un lato semplifica alcuni aspetti amministrativi, mentre dall’altro prevede particolari caratteristiche per la sua costituzione e per l’amministrazione. Leggendo la nostra guida potrai conoscerle in modo da valutare tutti i pro e i contro previsti.
Indice
Società in nome collettivo: cos’è
La definizione di società in nome collettivo, conosciuta anche con l’acronimo Snc, è quella di una società che può essere finalizzata all’esercizio di un’attività commerciale, per cui si presta particolarmente bene, oppure di una che esula dal commercio.
Si differenzia tuttavia dalla società semplice, in quanto utilizzabile per le società agricole e quelle immobiliari, data la possibilità di avere un oggetto giuridico di natura commerciale.
Quindi puoi crearla per svolgere un’attività d’impresa medio-piccola, come quella relativa ad una professione artigianale oppure ad un’azienda commerciale. Avrai accesso a una società che prevede un sistema di gestione semplificato sia dal punto di vista amministrativo sia contabile.
Inoltre, un’altra caratteristica da cui deriva anche il nome, è quella di prevedere una responsabilità solidale dei soci. Ecco quali sono i principali elementi che la contraddistinguono:
- oggetto sociale commerciale e non;
- pluralità di soci;
- solidale responsabilità dei soci;
- inefficacia di un patto di limitata responsabilità.
La Snc è una società di capitali?
Le società in nome collettivo sono regolate degli articoli 2291 a 2312 del Codice Civile. Si prevedono due forme:
- snc regolare;
- snc irregolare.
Nel primo caso la società viene iscritta regolarmente nel Registro delle Imprese, ed esiste un atto costitutivo. Nel secondo viene meno questo elemento. Ciò non comporta limiti all’attività della società, tuttavia non vi è un accordo autenticato da un notaio, per cui si parla anche di società di fatto.
È importante precisare che in entrambi i casi questa tipologia di regime di impresa non è una società di capitali. Le Snc vengono raggruppate tra le società di persone come nel caso della società semplice e quella in accomandita.
Società in nome collettivo: caratteristiche
Perché scegliere di aprire una società in nome collettivo, rispetto a un’altra forma di società di persone? Per rispondere a questo quesito e valutare i vantaggi, devi soffermarti sulle caratteristiche peculiari di questa tipologia di forma d’impresa, e su quali sono i passaggi necessari per costituirla.
Ecco gli aspetti da considerare:
- responsabilità illimitata e solidale
- amministrazione della società;
- nomina di nuovi soci;
- fallimento;
- scioglimento della società.
1. Responsabilità illimitata e solidale
Un aspetto da valutare è che la società in nome collettivo non ha una personalità giuridica distinta da quella dei soci. Si parlerà di responsabilità illimitata e solidale. Ciò significa che nell’ipotesi in cui la società abbia contratto un debito, ogni socio sarà responsabile in toto dei contratti sottoscritti e dei debiti nei confronti dei creditori.
Questa caratteristica è presente solo in questa forma di società di persone. Ad esempio, nella società semplice è possibile limitare la responsabilità di uno o più soci al momento della sottoscrizione del patto sociale. Lo stesso si può dire per la creazione dell’accomandita semplice, in cui viene richiesta l’illimitata responsabilità solo di un gruppo di soci.
Tuttavia, rispetto alla società semplice, nella snc la responsabilità solidale ha carattere sussidiario. Quindi, il patrimonio dei soci non potrà essere soggetto a eventuale escussione da parte del creditore, se non dopo che si è agito su quello della società. Solo nel caso in cui il patrimonio sociale è insufficiente, allora si potrà passare a utilizzare quello dei singoli soci.
2. Amministrazione di una Snc
Data la sua particolare natura di essere una società costituita tra persone che hanno uno stretto legame di conoscenza, come base è prevista l’amministrazione disgiunta. Quindi ogni socio può amministrare indipendentemente la società.
Tuttavia, è possibile stabilire dei patti iniziali, al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, nei quali concordare un’amministrazione congiunta e quindi prevedendo un consenso di tutti i soci, oppure la nomina di uno o più amministratori.
In questo caso, questi ultimi avranno la responsabilità per quanto riguarda la pubblicità, le scritture contabili e l’informazione agli altri soci se non sono a loro volta amministratori.
3. Ingresso di nuovi soci
Dato che tutti i soci rispondono solidalmente e svolgono la funzione di amministratore, salvo patti differenti, anche l’eventuale cessione della tua quota all’interno della società prevede un sistema diverso rispetto a una società di capitali, oppure a una società semplice o una S.a.s.
Infatti, per la sostituzione di uno dei soci sarà necessario ottenere il consenso all’unanimità da parte degli altri. Sarà quindi necessario redigere un verbale di assemblea apposito in cui viene espressa l’accettazione dei soci al cambio della compagine sociale.
4. Fallimento della Snc
Una Snc è esposta al rischio di fallimento. Non avendo una personalità giuridica, in caso di default dell’azienda, saranno tutti i soci a essere responsabili. Ciò significa che se viene dichiarato fallimento della Snc, ogni singolo socio si troverà nello stato di fallito ad personam.
Tuttavia, va comunque ricordato che i debiti personali, ovvero contratti dai singoli soci, e che non influenzano la Snc, rimangono al di fuori di quelli della società. Per questo motivo un debito del singolo socio a livello personale non ricade su tutti gli altri soci.
5. Scioglimento della società
La società in nome collettivo può essere sciolta solo con il consenso di tutti i soci, oppure nel caso in cui è richiesto il recesso con riferimento all’art 2285 c.c. In questo caso si prevede un’eccezionalità rispetto all’art 1373 del Codice Civile che prevede un mutuo consenso per la cessazione di un vincolo contrattuale.
Inoltre, lo scioglimento di una Snc può avvenire anche per le seguenti motivazioni:
- raggiungimento dell’obiettivo sociale o con l’impossibilità a perseguirlo;
- mancanza della pluralità dei soci se entro sei mesi non si aggiungono nuovi componenti;
- per fallimento della società;
- per altre cause con richiesta dell’autorità giudiziaria.
Nel caso della presenza di debiti, dovrà essere nominato un liquidatore, la cui funzione può essere svolta anche da uno dei soci, il quale avrà il compito di chiudere tutte le posizioni debitorie. Invece, se non sono presenti posizioni in sofferenza, qualunque socio-amministratore potrà richiedere la chiusura e la cancellazione al Registro delle Imprese.
Come creare una società in nome collettivo
La società in nome collettivo deve essere costituita con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata da un notaio. Ecco i passaggi:
- creazione di un atto costitutivo;
- apertura della partita IVA;
- iscrizione al Registro delle Imprese;
- vidimazione dei libri contabili.
Il primo step è quello della creazione e sottoscrizione dell’atto costitutivo. Anche in questo caso vi è una differenza rispetto alle altre società di capitali, in quanto l’atto acquisisce forma associativa. Lo schema della Snc prevede di indicare i soci, la ragione sociale, la sede e l’oggetto sociale.
Inoltre, dovranno essere inseriti i conferimenti di ogni socio, con i relativi importi che andranno a determinare la quota del capitale sociale. Infine, è richiesta la specifica della ripartizione degli utili e per la durata della società.
In particolare, dovrai fare attenzione a indicare nella ragione sociale anche il nome di uno dei soci. Non è previsto un capitale minimo con nel caso della SRL, ma l’importo spettante ad ogni socio dovrà essere specificato all’interno dell’atto costitutivo.
Apertura della partita IVA e registrazione alla Camera di Commercio
Il passo successivo è quello di aprire partita IVA. L’operazione può essere fatta telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate e anche in autonomia. Tuttavia, dovrai fare attenzione indicando il codice ATECO e scegliendo la tipologia di regime contributivo e quello fiscale più adatto.
Per questo, soprattutto nelle fasi iniziali, può essere utile valutare di affidarti a un consulente, come uno studio di professionisti, al fine di fare le scelte più giuste.
Risulta poi importante scegliere la tipologia di regime fiscale, e tra le varie opzioni si può adottare un sistema forfettario, semplificato oppure rientrare in quello ordinario.
L’ultimo passaggio è quello che prevede l’iscrizione presso il Registro delle Imprese al fine di rendere la Snc regolare e far vidimare i libri contabili. Quelli previsti sono i seguenti:
- libro giornale;
- libro inventari;
- registri acquisti e vendite;
- registro beni ammortizzabili;
- registro delle scritture ausiliare.
Tassazione nella società in nome collettivo
In base all’art 5 del TUIR, l’utile realizzato dalla Snc è soggetto all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) a cui si aggiungono:
- IVA;
- Diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio territoriale.
Dal punto di vista della tassazione, il reddito imponibile sarà il risultato della somma dei redditi dei singoli soci, suddiviso in base alla quota di partecipazione. Verrà applicata la relativa aliquota IRPEF in base ai relativi scaglioni fiscali.
Un altro discorso riguarda l’aspetto contributivo, data la registrazione alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti. In questo caso è previsto per ogni socio il versamento di una quota annuale, inferiore a 4.000 euro per il contributo IVS, se il reddito annuo non è superiore a circa 16.000 euro.
Al di sopra di questa soglia si applicherà una percentuale pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti.
Differenza tra Snc e Sas
A questo punto può essere utile valutare quali sono le differenze sostanziali tra scegliere una società in accomandita semplice, e una in nome collettivo. Nella tabella seguente abbiamo ricapitolato i punti più rilevanti.
Caratteristica | Società in nome collettivo | Società in accomandita semplice |
Atto costitutivo | Atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio | Atto notarile o scrittura privata autenticata dal notaio |
Responsabilità dei soci | Illimitata e solidale | Illimitata, ma con possibilità di limitarla per alcuni soci |
Capitale minimo | Non richiesto | Non richiesto |
Fallimento | Soggetta | Soggetta |
Scritture contabili | Previste | Previste |
Crediti verso terzi | Viene prima escusso il patrimonio della società | È possibile rivalersi per il debito direttamente sul patrimonio dei soci accomandatari dopo aver escusso il patrimonio sociale |
Quindi se vuoi aprire un’attività commerciale come un negozio di abbigliamento, è consigliato scegliere per una società in nome collettivo, mentre la Snc non è consigliata per attività rischiose come quelle di tipo finanziario.
Società in nome collettivo: vantaggi e svantaggi
La scelta di una società in nome collettivo prevede alcuni vantaggi e svantaggi. In primo luogo, hai la possibilità di costituire un’attività d’impresa senza l’obbligo di versare un capitale minimo. Altro punto di forza è la responsabilità solidale dei soci, per l’attività d’impresa. Anche dal punto di vista amministrativo vi sono diversi benefici.
Infatti, ogni socio ha il ruolo di amministratore e questo permette una maggiore flessibilità nella gestione della società, anche se si può sempre optare per una gestione cumulativa. Infine, tra i vantaggi vi è anche la limitazione al diritto di recesso delle quote che si può verificare solo in base a quanto stabilito dalla legge.
Tuttavia, vi sono degli aspetti negativi. In particolare, la responsabilità solidale prevede la necessità del socio di intervenire con il suo patrimonio personale nel caso in cui quello societario risulti insufficiente a saldare il debito. Anche dal punto di vista fiscale, si ha un netto aggravio sui singoli soggetti che ne fanno parte, dato che il reddito della società verrà cumulato a quello dei singoli soci.
Infine, devi considerare i contributi IVS con il versamento alla cassa previdenziale Artigiani e Commercianti di una somma minima obbligatoria, a cui si aggiungerà una percentuale variabile se si supera il reddito annuale di 16.000€.
Società in nome collettivo – Domande frequenti
La Società in Nome Collettivo fa parte delle società di persone, con una responsabilità illimitata e solidale dei soci, mentre la SRL appartiene alla società di capitali con una responsabilità limitata degli azionisti.
La Snc rispetto alle altre società di capitali prevede una responsabilità illimitata e solidale dei soci, oltre ad avere come oggetto sociale prevalentemente un’attività commerciale.
Tra i principali vantaggi vi è la responsabilità solidale dei soci, oltre a una serie di regole per l’eventuale regresso da parte di uno di essi. Puoi leggere tutte le caratteristiche nella nostra guida.
Gennaro Ottaviano
Esperto di economia aziendale e gestionale