- La data del 2 dicembre 2024 riveste particolare importanza per il versamento del secondo acconto relativo alle imposte sui redditi dichiarati, inclusi gli importi dovuti per le imposte sostitutive. Viene introdotta però una possibilità di proroga delle imposte al 16 gennaio 2025, con rateizzazione.
- Il 16 dicembre, invece, è fissato il termine per i consueti adempimenti relativi ai versamenti IVA e INPS.
- Grazie ai 5 giorni di tolleranza, sarà possibile regolarizzare il pagamento della sesta rata della rottamazione quater entro il 9 dicembre 2024, senza perdere i benefici della definizione agevolata.
Si avvicina la fine dell’anno, portando con sé non solo le tanto attese festività natalizie, ma anche l’ultimo capitolo delle scadenze fiscali del 2024. Questo periodo richiede infatti un’attenzione particolare agli adempimenti fiscali, spesso concentrati proprio nei giorni più caotici.
Per non farsi cogliere impreparati, è dunque fondamentale avere una visione chiara e dettagliata di tutte le scadenze in calendario, così da evitare ritardi, sanzioni o problemi con i sistemi che in questo periodo subiranno un naturale sovraccarico.
In questo articolo, faremo quindi una panoramica completa di tutte le principali scadenze fiscali previste per dicembre 2024, con un focus sulle date chiave.
Indice
- Tutte le scadenze fiscali di dicembre 2024
- 2 dicembre 2024: secondo acconto dichiarazioni dei redditi
- 2 dicembre 2024: tutte le scadenze
- 9 dicembre 2024: sesta rata Rottamazione quater
- 12 dicembre 2024: dichiarazione integrativa concordato preventivo biennale
- 16 dicembre 2024: versamenti INPS
- 16 dicembre 2024: versamenti IVA
- 16 dicembre 2024: saldo IMU
- 25 dicembre 2024: presentazione elenchi INTRASTAT
- 31 dicembre 2024: dichiarazione mensile IOSS
Tutte le scadenze fiscali di dicembre 2024
Data | Scadenze |
---|---|
2 dicembre 2024 | Versamento del bollo auto e superbollo Presentazione delle richieste per la cassa integrazione per eventi non evitabili (EONE) Comunicazione dei dati riepilogativi del terzo trimestre per la liquidazione IVA (LIPE) Versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (possibile slittamento al 16 gennaio 2025) Trasmissione dei corrispettivi da parte dei distributori di carburante Presentazione del modello INTRA 12 per enti non commerciali e agricoltori esonerati Versamento dell’IVA intracomunitaria per enti non commerciali e agricoltori esonerati Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche Compilazione o stampa dei dati del mese precedente nel libro unico del lavoro Invio mensile dei dati retributivi e contributivi tramite UNIEMENS Comunicazione integrativa degli investimenti realizzati nelle ZES (Zone Economiche Speciali) uniche |
12 dicembre 2024 | Presentazione della dichiarazione integrativa per il concordato preventivo biennale |
16 dicembre 2024 | Versamento delle ritenute da parte dei condomini come sostituti d’imposta Versamento mensile dell’imposta sugli intrattenimenti Versamento del saldo IMU Versamento dei contributi INPS per collaboratori con gestione separata e lavoratori dipendenti Registrazione dei corrispettivi per associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Emissione delle fatture differite relative al mese precedente Liquidazione e versamento IVA mensile e per soggetti che facilitano vendite a distanza Seconda rata del saldo IVA 2023 Versamento delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati per locazioni brevi Versamento delle ritenute su proventi da parte degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) Versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività da parte dei sostituti d’imposta Versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta Versamento IVA derivante dal regime di split payment Tobin Tax |
20 dicembre 2024 | Versamento mensile dei contributi al FASC Comunicazione dei dati sul canone TV da parte delle imprese elettriche Versamento dell’ottava rata del ravvedimento speciale |
25 dicembre 2024 | Presentazione mensile degli elenchi INTRASTAT per le operazioni intracomunitarie |
31 dicembre 2024 | Versamento del bollo auto e del superbollo Presentazione delle richieste per la cassa integrazione per eventi non evitabili (EONE) Trasmissione dei corrispettivi da parte dei distributori di carburante Presentazione del modello INTRA 12 per enti non commerciali e agricoltori esonerati Versamento dell’IVA intracomunitaria per enti non commerciali e agricoltori esonerati Dichiarazione mensile IOSS e versamento IVA per vendite a distanza Compilazione o stampa dei dati del mese precedente nel libro unico del lavoro Invio mensile dei dati retributivi e contributivi tramite UNIEMENS |
2 dicembre 2024: secondo acconto dichiarazioni dei redditi
A inizio dicembre, i contribuenti saranno chiamati a effettuare il versamento della seconda o unica rata degli acconti per IRPEF, IRES e altre imposte sostitutive, ma il versamento potrà essere rimandato fino al 16 gennaio 2025 come da proroga. Attenzione però: lo stesso principio non si applica invece ai contributi INPS. L’adempimento interesserà diverse categorie il cui esercizio coincida con l’anno solare:
- persone fisiche;
- società di persone;
- soggetti IRES, come società di capitali e altri enti.
Il calcolo sarà basato su una previsione dell’imposta totale dovuta per l’anno in corso, ma è sempre meglio rivolgersi a un professionista per evitare errori.
2 dicembre 2024: tutte le scadenze
Sempre a inizio dicembre, i soggetti passivi IVA saranno chiamati a rispettare l’obbligo di trasmettere, esclusivamente in modalità telematica, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo trimestre solare dell’anno.
La comunicazione dovrà essere inviata utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA“, che potrà essere trasmesso direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato. I dati richiesti varieranno in base alla periodicità del contribuente:
- i soggetti mensili dovranno inviare le informazioni relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2024;
- i soggetti trimestrali saranno invece tenuti a comunicare i dati complessivi del terzo trimestre 2024.
La data per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è quest’anno stata posticipata al 2 dicembre rispetto al termine ordinario del 30 novembre poiché cade di sabato. L’imposta di bollo riguarda specificamente le fatture elettroniche emesse senza addebito IVA, per le quali è prevista una tassazione pari a 2 euro per ogni documento.
Va ricordato che, in caso l’importo dovuto per il primo e il secondo trimestre non superi complessivamente i 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro la stessa data del 2 dicembre, ma mantenendo separati i singoli trimestri nel calcolo e nella compilazione dei modelli di pagamento.
Se si effettua il pagamento tramite il modello F24, i codici tributo da utilizzare saranno:
- codice tributo 2523 per il pagamento dell’imposta dovuta;
- codice tributo 2525 per eventuali sanzioni;
- codice tributo 2526 per gli interessi maturati.
I datori di lavoro infine, sia del settore pubblico che privato, saranno in questa data chiamati ad inviare tutti i dettagli relativi alle retribuzioni e ai contributi previdenziali dei propri lavoratori attraverso il sistema UNIEMENS. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente in formato telematico e include informazioni sulle somme corrisposte ai lavoratori, le trattenute applicate e i contributi dovuti.
9 dicembre 2024: sesta rata Rottamazione quater
Teoricamente, la scadenza per il versamento della sesta rata relativa alla rottamazione quater era prevista per il 30 di novembre. Siccome però questa data cade di sabato e la normativa prevede una tolleranza di 5 giorni, saranno considerati validi tutti i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre. È però comunque importante rispettare la data limite della definizione agevolata, pena la perdita del beneficio.
12 dicembre 2024: dichiarazione integrativa concordato preventivo biennale
I contribuenti sottoposti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che hanno rispettato la scadenza del 31 ottobre 2024 per la presentazione della dichiarazione dei redditi e non hanno optato per il concordato preventivo biennale avranno la possibilità di rientrarvi presentando una dichiarazione integrativa.
Tale possibilità non sarà però applicabile qualora la dichiarazione integrativa comporti:
- un imponibile inferiore;
- un debito d’imposta minore;
- un credito d’imposta maggiore rispetto ai valori indicati nella dichiarazione originaria.
Inoltre, i contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni aderendo al regime forfetario previsto dalla legge di stabilità 2015 non potranno usufruire di questa possibilità.
16 dicembre 2024: versamenti INPS
Come di consueto i committenti per collaboratori in Gestione Separata e i datori di lavoro per i lavoratori dipendenti saranno tenuti ai versamenti INPS di metà mese. Entrambe le scadenze riguardano i contributi previdenziali relativi ai compensi e alle retribuzioni del mese precedente e richiedono l’utilizzo del modello F24 telematico per il pagamento.
Per quanto riguarda i collaboratori occasionali, assegnisti, dottorandi, venditori porta a porta, i committenti saranno tenuti a versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS.
L’importo totale è suddiviso in due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore, ma il versamento compete interamente al committente, che trattiene la quota a carico del lavoratore al momento del pagamento del compenso.
Parallelamente, i datori di lavoro agricoli e non agricoli, inclusi gli enti ex INPDAP, ex ENPALS ed ex INPGI, sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti. Anche in questo caso, il pagamento deve avvenire tramite modello F24.
16 dicembre 2024: versamenti IVA
Oltre ai versamenti INPS, il 16 dicembre corrisponde anche alla data dei consueti versamenti IVA. In questa scadenza sono coinvolti anche i seguenti soggetti:
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni senza scopo di lucro;
- pro loco che operano in regime fiscale agevolato.
Nella stessa data, i soggetti passivi IVA saranno chiamati a emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente, sulla base di documenti di trasporto o altri documenti idonei. Le fatture devono riportare chiaramente il riferimento ai documenti precedenti e, in caso di transazioni continuative tra le stesse parti, è possibile emettere un’unica fattura riepilogativa per l’intero mese.
I contribuenti che operano su base mensile dovranno inoltre utilizzare il modello F24 telematico. Lo stesso termine vale per i soggetti che facilitano vendite a distanza tramite piattaforme digitali, che devono procedere al versamento dell’IVA sulle transazioni avvenute nel mese precedente, sempre utilizzando il codice tributo 6011.
Ulteriore adempimento previsto per il 16 dicembre è infine il versamento della decima rata per il saldo IVA 2023 per coloro che hanno scelto il pagamento rateale. L’importo dovrà essere maggiorato degli interessi dello 0,33% mensile, come da normativa e versato tramite modello F24.
16 dicembre 2024: saldo IMU
Scadenza per il saldo IMU riguardante tutti i proprietari e i titolari di diritti reali su immobili, che si somma all’acconto già versato a giugno. La tassa viene calcolata applicando l’aliquota stabilita dal Comune di riferimento alla base imponibile, determinata rivalutando del 5% la rendita catastale dell’immobile e moltiplicandola per un coefficiente specifico, variabile a seconda della categoria catastale.
25 dicembre 2024: presentazione elenchi INTRASTAT
Anche durante le festività, i soggetti IVA con obbligo mensile dovranno presentare gli elenchi INTRASTAT in via telematica. I documenti riepilogano le operazioni intracomunitarie:
- le cessioni e gli acquisti di beni con i Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis;
- le prestazioni di servizi rese o ricevute nell’Unione Europea con i Modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater.
31 dicembre 2024: dichiarazione mensile IOSS
Le imprese che operano nel commercio online e aderiscono al regime speciale IOSS devono presentare la dichiarazione IVA mensile e liquidare l’imposta relativa alle vendite effettuate nell’UE.
Francesca Di Feo
Redattrice Partitaiva.it