Rivalutazione partecipazioni e terreni: riaperta fino al 30 novembre 2024

C'è tempo fino al 30 novembre 2024 per perfezionare la ridefinizione delle partecipazioni e dei terreni: scopriamo come eseguire il calcolo e come pagare.

Adv

rivalutazione partecipazioni terreni 2024
  • Il Dl Omnibus ha riaperto i termini per la rivalutazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni, non detenuti in regime di impresa, fino al 30 novembre 2024.
  • L’imposta sostitutiva del valore di perizia rimane fissa al 16%, sia per i terreni sia per le partecipazioni e si potrà versare in un’unica soluzione oppure a rate.
  • È possibile avvalersi della rivalutazione parziale, cioè rivalutare solo una parte della partecipazione o del terreno posseduto. 

È stata riaperta la rivalutazione delle quote di partecipazione, negoziate e non e dei valori dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2024. La Legge di Bilancio ha riproposto la scadenza del 30 giugno per il versamento dell’imposta sostitutiva del 16%, mentre il Dl Omnibus ha prorogato i termini al 30 novembre 2024.

Il perfezionamento dell’operazione, come specifica l’Agenzia delle Entrate, avviene solo nel momento in cui il contribuente fa stimare il bene da un professionista e deposita l’esito della perizia presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o i notai.

Scopriamo cosa prevede la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, chi deve eseguirla e come effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva entro la nuova scadenza.

Rivalutazione partecipazioni e terreni: proroga al 30 novembre 2024

Sono stati estesi i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazioni e terreni detenuti al di fuori del regime di impresa: con il Dl Omnibus il Governo ha disposto la proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2024.

La norma, che ha ottenuto diverse proroghe nel corso degli anni, permette a chi detiene quote di partecipazione (sia quotate che non quotate) o terreni (edificabili e agricoli) di sostituire il costo storico di questi beni con il valore derivante da una perizia di stima. L’obiettivo è quello di ridurre o azzerare la plusvalenza che potrebbe emergere in caso di cessione dei beni.

Ci sarà quindi più tempo a disposizione per le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia per perfezionare le operazioni di stima dei beni in questione e per il deposito dell’esito della perizia agli uffici indicati.

Rivalutazione di partecipazioni e terreni: regole generali

La normativa di riferimento è la legge n. 448/2001 che, agli articoli 5 (commi 1 e 1-bis) e 7, prevede la possibilità di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni negoziate e non in mercati regolamentati, nonché di terreni edificabili e agricoli posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

La rivalutazione si applica a una serie di soggetti (ambito soggettivo) e riguarda degli specifici beni detenuti (ambito oggettivo). Possono beneficiare della rivalutazione di partecipazioni e terreni i seguenti soggetti:

  • persone fisiche che non esercitano attività di impresa;
  • società semplici e associazioni equiparate;
  • enti non commerciali (solo per beni non strumentali all’attività di impresa);
  • soggetti non residenti, purché non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

I beni che possono essere rivalutati, invece, sono:

  • partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e non negoziate;
  • terreni edificabili e agricoli, destinati alla costruzione, ma anche utilizzati per l’agricoltura.

Calcolo dell’imposta sostitutiva e versamenti

rivalutazione partecipazioni terreni

Il calcolo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni viene eseguito seguendo dei principi stabiliti per garantire trasparenza e coerenza nel trattamento fiscale.

Solitamente la procedura viene portata avanti da un soggetto abilitato (commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti, ecc.) che possa garantire precisione a affidabilità nelle valutazioni effettuate.

L’imposta sostitutiva, pari al 16%, deve essere calcolata nelle seguenti modalità:

  • sul valore totale della perizia di stima e, in caso di pagamento rateale, con maggiorazione del 3% annuo a partire dalla seconda rata;
  • sul valore normale, definito dall’articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, che corrisponde alla media dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

Pagamento e scadenze della rivalutazione

Per quanto riguarda i metodi di pagamento dell’imposta sostitutiva, ci sono diverse opzioni: i contribuenti possono versare quanto dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2024, oppure procedere con il pagamento rateale, in tre rate annuali di parti importo con l’applicazione di interessi annui pari al 3% a partire dalla seconda rata.

La rideterminazione dei valori e l’assolvimento dell’obbligo tributario si considerano perfezionati nel momento in cui viene versato l’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero al pagamento della prima rata (nel caso di rateizzazione dei versamenti).

Il pagamento si può eseguire con il modello F24, inserendo i codici tributo specifici definiti dalla risoluzione n. 23/2023 in relazione alla rivalutazione del 2023.

Codice TributoDescrizione
8055per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
8056per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
8057per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione

    Autore
    Foto dell'autore

    Laura Pellegrini

    Giornalista e content editor

    Dopo la Laurea in Comunicazione e Società, ho iniziato la carriera da freelance collaborando con diverse realtà editoriali. Ho scritto alcuni e-book sui bonus e ad oggi mi occupo della redazione di articoli di economia, risparmio e lavoro.

    Lascia un commento

    Continua a leggere

    Iscriviti alla Newsletter

    Il meglio delle notizie di Partitaiva.it, per ricevere sempre le novità e i consigli su fisco, tasse, lavoro, economia, fintech e molto altro.

    Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.