Il trattamento di fine mandato, erogato agli amministratori al termine dell’incarico, è un compenso aggiuntivo a quello ordinario che deve essere previsto dallo Statuto e l’importo, stabilito dall’assemblea dei soci, deliberato e avere una data certa.
Dovrà essere accantonato di anno in anno ed erogato all’amministratore al termine dell’incarico. Ma affinché sia possibile, deve sussistere almeno una di queste 2 condizioni:
- il Trattamento di Fine Mandato all’amministratore deve risultare dallo statuto societario;
- deve essere deliberato dall’assemblea dei soci, con un atto avente data certa antecedente all’insediamento del nuovo amministratore.
Il TFM non è disciplinato da una norma specifica ma da un combinato disposto dagli articoli 2120 e il 2364 del Codice Civile in base ai quali la società può stabilire un compenso aggiuntivo e differito per i propri amministratori.
Sebbene la legge non preveda specifici limiti minimi o massimi per la quantificazione dell’importo, è sempre consigliabile che l’accantonamento a titolo di TFM non superi il 20% o al massimo il 30% del compenso annuo dell’amministratore. La quota stabilita dovrà anche considerare:
- la realtà economica dell’azienda;
- il volume d’affari previsto;
- l’effettiva influenza sulla redditività aziendale in conseguenza all’attività svolta dall’amministratore.
Trattamento di Fine Mandato se risulta da un atto che presenta una data certa( atto notarile- invio Pec) consente:
- all’impresa di trasformare l’accantonamento del TFM come costo interamente deducibile per competenza, al pari del TFR dei dipendenti. Dunque, ogni anno andrà ad abbattere il reddito aziendale, mentre il contributo previdenziale a carico dell’amministratore è rinviato al termine dell’accantonamento;
- all’amministratore di beneficiare del regime di tassazione separata IRPEF per tale reddito . Ovvero, il TFM non fa cumulo con il compenso dell’anno in cui viene erogato e l’aliquota applicata in tassazione separata si calcola considerando il reddito medio dell’ultimo biennio.
Invece, nel caso dovesse mancare il requisito di data certa, il TFM diventa:
- per l’impresa – deducibile per cassa, dunque solo alla fine del mandato e all’effettiva uscita finanziaria del flusso (risoluzione Ag. E. n. 211/E del 22.05.2008);
- per l’amministratore – la tassazione diventa ordinaria e non più separata, con la conseguente perdita dei benefici permessi da quest’ultima.
Per quanto riguarda la parte previdenziale, l’INPS con Nota n. 7265/2002 riconduce il TFM alla Gestione Separata INPS e chiarisce che i relativi contributi debbano essere versati, entro il limite del massimale previsto, sempre secondo il principio di cassa.
Gaetana Vecchio
Dottore Commercialista