Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente da parte di un’azienda viene stabilito dalla normativa regionale.
La Regione Sicilia, con la Legge 15 maggio 2013, n. 9, ha modificato il comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi.
In pratica, è stato raddoppiato il numero massimo di tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente.
Art. 68.
Modifica all’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi
1. Il comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dai seguenti:
“2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati:
- a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;
- b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;
- c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.
2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare”.
Da notare che le modifiche della Legge Regionale sono in netto contrasto con le “Linee guida” impartite dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento prevedono:
- un tirocinante per soggetti ospitanti che occupino da 0 a 5 dipendenti;
- due tirocinanti per soggetti ospitanti da 6 a 20 dipendenti;
- 10% per soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti.
Gaetana Vecchio
Dottore Commercialista