Salve, mio cognato รจ il titolare di una giardineria. Potrei lavorare da lui nel garden center come collaboratrice familiare? Grazie.
Salve. L’art. 230 bis del codice civile testualmente recita:
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivitร di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchรฉ agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantitร e qualitร del lavoro prestato.
ร una norma introdotta nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia per tutelare i familiari che prestano il lavoro nell’impresa da un punto di vista retributivo e, conseguentemente, contributivo.
Altro elemento fondamentale รจ che “il lavoro della donna รจ considerato equivalente a quello dell’uomo”. Si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il fratello del titolare รจ un parente di secondo grado, la moglie รจ un affine di secondo grado, pertanto puรฒ certamente fare parte dell’impresa familiare a pieno titolo.
Da un punto di vista giuridico, la prestazione di lavoro effettuata, qualifica il lavoro del collaboratore come ricadente all’interno dell’alveo della specifica normativa citata.
Un inciso su due aspetti, quello fiscale e quello previdenziale. Da un punto di vista fiscale la ripartizione del reddito con una quota non superiore al 49% per tutti i componenti dell’impresa familiare, deve essere fatta con scrittura privata autenticata dal notaio.
Da un punto di vista previdenziale, se l’impresa familiare รจ artigianale o commerciale, il familiare puรฒ essere iscritto alla gestione IVS inps commercianti o artigiani, insieme al titolare che versa i contributi previdenziali per conto dei collaboratori con diritto di rivalsa.
Giovanni Emmi
Dottore Commercialista