- Sui compensi dei lavoratori autonomi da gennaio 2025 si adotta il criterio di omnicomprensività, che terrà conto di tutti gli importi percepiti nel periodo d’imposta, indipendentemente dal loro tipo o natura.
- Tramite riforma apposita si regolano in maniera più chiara le modalità di gestione e tassazione delle plusvalenze patrimoniali sui beni strumentali del lavoratore autonomo.
- Il nuovo regolamento stabilisce criteri chiari su cosa abbia rilevanza fiscale e su come gestire le spese non rimborsate quando si parla di rimborsi e addebiti.
Il 2025 porta con sé una ventata di novità per quanto riguarda la normativa che regola i compensi da lavoro autonomo. Con il DLGS del 13 dicembre 20241 e la conseguente riforma del lavoro autonomo, l’articolo 54 del TUIR viene sostituito da un regolamento più preciso e adattabile alle realtà dei professionisti, andando a colmare alcuni importanti ambiguità che finora hanno contraddistinto il delicato settore del lavoro autonomo.
Le nuove regole sono già operative dal periodo d’imposta terminato il 31 dicembre 2024: ecco i principali cambiamenti.
Indice
Riforma lavoro autonomo: come si calcolano i compensi
In passato, i compensi dei lavoratori autonomi venivano tassati esclusivamente in base al criterio di cassa, ossia considerando solo i compensi effettivamente percepiti durante l’anno fiscale.
Con le nuove disposizioni, si applicherà invece il criterio di onnicomprensività: nel calcolo andranno inclusi tutti gli importi percepiti nel periodo d’imposta, indipendentemente dal loro tipo o natura, purché correlati all’attività professionale, fatto salvo per:
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori percepiti in fattura;
- i rimborsi spese documentati e tracciabili (da quest’anno, saranno tassabili quelli non documentati o non pagati con metodi tracciabili);
- le somme relative alla cessione della clientela o di beni immateriali legati all’attività professionale, purché soddisfino requisiti specifici.
Come da buonsenso, però, i compensi ricevuti nel periodo d’imposta successivo, ma per i quali il committente ha già adempiuto all’obbligo di versare la ritenuta d’acconto entro il 16 gennaio dell’anno successivo, rimarranno imputati al periodo d’imposta precedente.
Pensiamo, ad esempio, ai pagamenti effettuati a dicembre ma accreditati al professionista nel gennaio successivo. Le novità non riguardano, va evidenziato, chi adopera il regime fiscale forfettario.
Lavoro autonomo: la gestione di plusvalenze e minusvalenze
Le nuove disposizioni introdotte con le modifiche all’articolo 54-bis del TUIR cercano poi di definire con chiarezza le modalità di tassazione per i beni strumentali.
Prima di addentrarci nelle novità, tuttavia, è bene specificare che le plusvalenze patrimoniali si verificano quando un professionista realizza un guadagno dalla cessione, dalla perdita o dalla destinazione di beni strumentali (cioè utilizzati per l’attività professionale). Secondo la normativa, le plusvalenze possono derivare da:
- cessione a titolo oneroso, come ad esempio la vendita di un macchinario o di un veicolo utilizzato per il lavoro;
- il risarcimento per perdita o danneggiamento, anche sotto forma di indennizzo assicurativo;
- la destinazione a uso personale o familiare oppure a fini estranei all’attività professionale.
Facendo fede al nuovo regolamento, in ognuno di questi casi, la plusvalenza è calcolata sottraendo al valore del bene (corrispettivo, indennizzo o valore normale) il costo non ammortizzato.
Non tutte le plusvalenze concorrono però formare il reddito imponibile. Tra le esclusioni, troviamo:
- oggetti d’arte, antiquariato o collezione, anche se utilizzati come beni strumentali;
- beni mobili acquisiti prima del 3 luglio 2006;
- beni immobili acquistati prima del 14 giugno 1990, la cui tassazione è limitata alla parte proporzionale all’ammortamento dedotto.
In alcuni casi, invece, la rilevanza fiscale della plusvalenza è parziale. Ad esempio, per beni come i veicoli a motore o le apparecchiature di comunicazione, la parte tassabile dipende dalla quota di ammortamento che è stata dedotta fiscalmente rispetto a quella effettivamente effettuata.
Altro caso specifico riguarda poi la cessione del contratto di locazione finanziaria, più comunemente conosciuto come leasing, dove la plusvalenza si calcola tenendo conto del valore normale del bene al netto:
- del prezzo di riscatto stabilito nel contratto;
- dei canoni ancora dovuti, attualizzati alla data di cessione.
Per i beni immobili, si esclude dal computo il valore del terreno, che non è deducibile.
Riforma lavoro autonomo: novità su rimborsi e addebiti
Le recenti novità, che regolano anche il trattamento fiscale di rimborsi e riaddebiti legati all’attività professionale, introducono finalmente anche criteri chiari su cosa abbia rilevanza fiscale e su come gestire le spese non rimborsate. Non avranno dunque rilevanza fiscale:
- i rimborsi analitici: ovvero le spese sostenute per un incarico professionale, dettagliatamente indicate in parcella e addebitate al cliente;
- i riaddebiti per spese comuni: pensiamo alle spese condivise per l’uso di immobili o servizi, come affitti, utenze e pulizie, anche se l’immobile è utilizzato promiscuamente (sia per l’attività professionale sia per uso personale).
Nel caso in cui le spese sostenute per conto di un cliente non venissero rimborsate, potranno essere comunque dedotte, ma solo in specifici casi di insolvenza del committente, ovvero per liquidazione giudiziale, concordato preventivo o procedimenti simili, recuperi senza un buon esito o situazioni per cui il diritto al rimborso è scaduto.
Tra le novità, arriva anche la semplificazione per le spese addebitate al cliente in modo analitico che non superano i 2.500 euro, comprensive di eventuali compensi. Se queste spese non vengono rimborsate entro un anno dalla fatturazione, diventano automaticamente deducibili nell’anno in cui scade il termine.
Dal 1° gennaio 2025 ci sono anche nuove limitazioni alla deduzione di alcune spese. Nel dettaglio:
- le spese forfettarie o non documentate non sono deducibili;
- i rimborsi devono essere documentati analiticamente e pagati con strumenti tracciabili.
La riforma agisce anche sulle plusvalenze che riguardano la cessione di partecipazioni in associazioni tra persone fisiche, ovvero il caso di attività in forma associata di arti e professioni. Queste plusvalenze non saranno più classificate some redditi diversi, ma considerate come redditi da lavoro autonomo, con relative conseguenze a livello fiscale.
- Decreto legislativo 13 dicembre 2024 n.192, Dipartimento delle Finanze, finanze.gov.it ↩︎
Francesca Di Feo
Redattrice Partitaiva.it