- Il RENTRI è il nuovo Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti fondato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
- L’obiettivo di questo strumento è quello di acquisire e monitorare i dati ambientali, mettendoli a disposizione per le attività di vigilanza e controllo ma anche per le politiche ambientali del ministero.
- Entro il 13 febbraio 2025 gli operatori di alcune tipologie di imprese che producono rifiuti pericolosi dovranno effettuare l’iscrizione al RENTRI.
Dal 15 giugno 2023 è entrato in vigore il RENTRI1, il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, che ha sostituito definitivamente il SISTRI, istituito nel 2010 ma mai entrato effettivamente in funzione. Le imprese e gli operatori dovranno effettuare l’iscrizione al nuovo registro entro le scadenze stabilite dalla legge.
Questo nuovo strumento digitale garantisce una migliore e più accurata tracciabilità dei rifiuti, riduce i costi operativi per le imprese e semplifica gli obblighi di compilazione dei formulari di identificazione e dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Non solo: permetterà di tenere traccia degli obiettivi UE di riciclo e recupero dei materiali, oltre a favorire l’adozione di nuove politiche ambientali. Scopriamo come funziona il RENTRI, chi sono i soggetti obbligati a iscriversi e come effettuare l’iscrizione al nuovo registro di tracciabilità.
Indice
RENTRI, cos’è il Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti
Introdotto decreto legge n. 135 del 14 dicembre 20182, il RENTRI è l’acronimo di Registro elettronico nazionale di tracciabilità, ovvero il nuovo strumento adottato dal Ministero dell’Ambiente per garantire la tracciabilità dei rifiuti attraverso una documentazione digitale al 100%. Questo sistema andrà a sostituire il precedente SISTRI, il Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, soppresso ormai dal 2019.
Il nuovo strumento è gestito direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e al suo interno include la gestione digitalizzata del registro di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti e del MUD.
Il RENTRI rappresenta un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale, in quanto permette di acquisire dati ambientali utili per le operazioni di vigilanza e controllo, ma anche per l’adozione di politiche ambientali da parte del Ministero competente.
Questo strumento favorisce la comunicazione e i contatti tra le pubbliche amministrazioni e le imprese coinvolte nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti.
Come funziona il RENTRI e a cosa serve
L’adozione di questo nuovo Registro per la tracciabilità dei rifiuti, il RENTRI, assolve alcuni degli obblighi già previsti precedentemente come ad esempio l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Il Registro si divide in due parti:
- una sezione Anagrafica, che comprende i dati dei soggetti iscritti e include le autorizzazioni rilasciate a ciascuno di essi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;
- una sezione Tracciabilità, che comprende dati ambientali inseriti nel registro di carico e scarico e nei formulari di identificazione dei rifiuti.
Grazie alla digitalizzazione di una serie di documenti e dati relativi ai rifiuti, il RENTRI permette di:
- monitorare con più facilità un flusso di dati e informazioni inerenti la movimentazione dei rifiuti;
- semplificare le modalità di verifica e controllo per prevenire la gestione illecita dei rifiuti;
- assolvere con facilità numerosi adempimenti previsti per le imprese;
- ridurre i tempi di trasmissione dei dati per il monitoraggio degli obbiettivi UE di recupero e riciclo.
Poco prima dell’adozione dei decreti attuativi per l’entrata in vigore del RENTRI, era stata effettuata una sperimentazione del registro da parte di un cospicuo gruppo di operatori.
Chi sono i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI
Entro il 13 febbraio 2025 saranno circa 70 mila gli operatori che dovranno effettuare l’iscrizione al RENTRI, in quanto riconosciuti come soggetti obbligati a utilizzare tale registro di tracciabilità dei rifiuti.
I soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI sono tutti coloro che rientrano in queste categorie:
- operatori di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti;
- trasportatori e intermediari di rifiuti;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali oppure artigianali. Sono inclusi il trattamento di rifiuti, acque e fumi.
A partire dal 13 febbraio 2025, inoltre, gli operatori dovranno tenere i registri di carico e scarico con i nuovi modelli digitali e dovranno utilizzare i sistemi di gestione forniti dal RENTRI. Anche coloro che non sono iscritti al registro dovranno utilizzare le nuove modalità e i Formulari di identificazione dei rifiuti, tramite operazioni digitali.
Chi è esonerato dal Registro di tracciabilità
Ci sono alcuni produttori di rifiuti non pericolosi che non sono obbligati a iscriversi al RENTRI e nemmeno a tenere i registri di carico e scarico. Tra i soggetti esonerati rientrano:
- imprese ed enti (fino a 10 dipendenti) che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi;
- imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni a prescindere dal numero di dipendenti;
- produttori di rifiuti non pericolosi che non rientrano in organizzazioni di ente o impresa.
Come effettuare l’iscrizione al RENTRI e quanto costa
L’iscrizione al RENTRI si effettua esclusivamente in via telematica, sul portale dedicato, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. L’identità digitale è l’unico metodo che consente di iscriversi e accedere alla propria area riservata.
Ogni unità locale dell’operatore può effettuare l’iscrizione in autonomia, avendo cura di inserire:
- le unità locali dove l’operatore svolge l’attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico;
- le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta).
Una volta conclusa l’iscrizione, l’operatore deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei diritti di segreteria (10 euro) e del contributo annuale (diversificato in base alle categorie di soggetti) che può variare da 50 a 100 euro.
Quando entra in vigore il RENTRI e quali sono le scadenze
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato un apposito decreto, a cui seguono indicazioni RENTI, con la tabella delle scadenze da rispettare per l’effettuazione dell’iscrizione e per l’utilizzo dei nuovi moduli digitali. Le iscrizioni sono infatti scaglionate e suddivise per tipologia di operatore e dimensioni dell’azienda.
Operatore | Scadenza per l’iscrizione |
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Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti | Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 |
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e fino a 50 | Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 |
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati | Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 |
- Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, RENTRI, rentri.gov.it ↩︎
- Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, Gazzetta Ufficiale, gazzettaufficiale.it ↩︎
Laura Pellegrini
Giornalista e content editor