- Si avvicina il periodo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per le Partite Iva.
- Chi ha una Partita Iva con regime fiscale forfettario si trova di fronte all’applicazione delle tasse anche sull’imposta di bollo applicata al cliente.
- La nuova disposizione di fatto va a spezzare in due parti l’annualità fiscale per queste Partite Iva.
Si avvicina il periodo dedicato alle dichiarazioni dei redditi, sia per ciò che riguarda i lavoratori dipendenti, sia per gli autonomi con una Partita Iva. In particolare, quest’obbligo di legge viene assolto dagli autonomi tramite Modello Redditi PF, un documento che viene garantito dall’Agenzia delle Entrate anche tramite precompilata.
La dichiarazione dei redditi per chi lavora con regime fiscale forfettario è pressoché la stessa rispetto a chi ha aperto una Partita Iva in regime ordinario. Di particolare rilevanza è l’ultimo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che riguarda la marca da bollo di due euro, che di fatto rientra a far parte del reddito imponibile di chi sta dichiarando i propri guadagni.
La marca da bollo deve essere applicata dal lavoratore autonomo direttamente in fattura, anche con fatturazione elettronica, superata una certa somma. Il recente chiarimento dell’Agenzia va ad indicare che la marca da bollo concorre alla formazione del reddito, e questo va a spezzare in due parti l’annualità.
Indice
Regime forfettario, come funziona la marca da bollo
La marca da bollo va aggiunta in fattura dal lavoratore autonomo, sia con regime ordinario che con regime forfettario, ogni volta che la somma supera 77,47 euro. Al di sotto di questo limite, non è necessaria, mentre al di sopra diventa un obbligo di legge.
La marca da bollo si applica anche tramite fatturazione elettronica: i software mettono a disposizione del professionista delle apposite diciture per l’aggiunta, e molto spesso viene inserita automaticamente dal sistema al superamento della soglia di legge.
La marca da bollo è un’imposta aggiuntiva, che si somma alle fatture rispetto al normale versamento delle imposte, anche con modalità elettronica. Ricordiamo che le Partite Iva con regime fiscale forfettario sono obbligate alla fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2024.
Chi ancora utilizza le fatture cartacee con il regime fiscale forfettario, può applicare la marca da bollo sotto forma di adesivo, una volta stampata la fattura, e inviarla al cliente.
In caso di mancata applicazione della marca da bollo, si può incorrere in alcune sanzioni, che variano da 2 a 10 euro per ogni fattura che non ne è provvista.
La marca da bollo in fattura fa reddito
Recentemente l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla questione dell’applicazione della marca da bollo in fattura, a carico del cliente. Con la risposta all’interpello n.428 infatti l’Agenzia ha dichiarato che se il bollo da due euro viene addebitato al cliente sulla fattura, rientra a far parte del reddito del professionista.
Di fatto quindi la marca da bollo va a cumularsi tra i guadagni del professionista, se questa viene addebitata ai clienti. Da qui, è facile immaginare che l’importo totale costituito dalla somma delle marche da bollo vada a far parte della base imponibile, su cui vengono poi calcolate le tasse che il professionista deve versare.
Da qui va anche ricordato che la marca da bollo è una somma che il professionista deve pagare allo stato, per cui se prevede un rimborso da parte del cliente, si tratta in tutto e per tutto di un reddito. Il professionista poi ogni anno deve preoccuparsi di versare le somme corrispondenti alle marche da bollo allo Stato.
Marca da bollo e regime forfettario: la gestione fiscale
Uno dei problemi collaterali connessi a questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate del 12 agosto 2022 della norma sulle marche da bollo riguarda proprio la gestione fiscale.
Le Partite Iva con regime fiscale forfettario nel 2023 si trovano infatti di fronte ad un duplice funzionamento delle marche da bollo relative al 2022, ovvero:
- per i ricavi fino al 12 agosto 2022, quando le marche da bollo non si consideravano nel reddito;
- per i ricavi successivi al 12 agosto 2022, da cui le marche da bollo sono da considerare parte del reddito imponibile.
In questo modo il rischio è quello di trattare in modo differente la stessa imposta nell’arco dello stesso anno.
Per procedere correttamente si consiglia di considerare tutte le marche da bollo del 2022 come rientranti nel proprio reddito da lavoro autonomo, con l’indicazione specifica nel Modello Redditi PF 2023.
Un altro scompenso si può invece riscontrare da parte delle aziende, che inviano le Certificazioni Uniche ai lavoratori autonomi.
In questi casi infatti ci potrebbero essere degli errori dovuti proprio alle marche da bollo, tuttavia anche in questo caso si consiglia di considerare le marche da bollo come parte del reddito del professionista, se addebitate in fattura.
Regime forfettario e marca da bollo – Domande frequenti
Le marche da bollo sono obbligatorie anche per chi lavora in autonomia con regime fiscale forfettario, nel caso la fattura supera 77,47 euro. Scopri di più, qui.
La marca da bollo è una tassa di due euro sulle fatture, a carico del professionista autonomo. Se questa somma viene addebitata al cliente, secondo l’Agenzia delle Entrate rientra comunque nel reddito del professionista.
Non si applica su fatture imponibili IVA e su fatture di importo inferiore a 77,47 euro.
E per i professionisti in regime ordinario?
Buongiorno,
per i contribuenti in contabilità ordinaria non cambia nella sostanza, in quanto se riaddebita il costo di acquisto della marca al cliente, avrà una spesa e un compenso equivalente.
Grazie per averci scritto