- Per beneficiare del regime di esonero IVA nell’agricoltura, non bisogna aver realizzato un volume d’affari superiore a 7.000 euro nell’anno solare precedente.
- La commercializzazione dei prodotti deve sottostare ad alcune regole specifiche.
- Essere titolari di partita IVA resta indispensabile, ma con diversi vantaggi fiscali e dichiarativi di cui usufruire.
Il requisito principale, per poter beneficiare del regime di esonero agricolo, è di non aver realizzato un volume d’affari superiore a 7.000 euro nell’anno solare precedente. Altra condizione importante riguarda la commercializzazione dei prodotti, che deve sottostare ad alcune regole specifiche.
Essere titolari di partita IVA resta tuttavia indispensabile se si parla di attività di lavoro autonomo, ma sono diversi i vantaggi fiscali a cui è possibile avere accesso. Eccoli nel dettaglio.
Indice
Che cos’è il regime di esonero
A disciplinare il regime di esonero agricolo è l’articolo 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/19721. Si tratta di un regime fiscale agevolato previsto per i piccoli imprenditori agricoli. L’esonero riguarda ogni obbligo, sia contabile che dichiarativo.
È bene precisare che si tratta di un’agevolazione prevista per i produttori agricoli che rispettano alcuni requisiti, come già sottolineato, ma non è vincolante né obbligatorio.
Va da sé che gli imprenditori che superano tale soglia di fatturato, oppure prevedono di fare investimenti importanti per la propria attività (per i quali dunque possono richiedere il rimborso dell’IVA pagata), possono scegliere di rientrare nell’applicazione IVA ordinaria.
Chi sono i produttori agricoli esonerati
Rientrano nella categoria contemplata dal riferimento normativo appena riportato, ai fini dell’esonero IVA nell’agricoltura, tutti gli imprenditori agricoli che nell’anno precedente hanno conseguito (o che comunque nella fase iniziale dell’attività presumono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
Relativamente a tale fatturato, la legge prevede che almeno due terzi degli introiti derivino dalla cessione di prodotti agricoli e ittici, appartenenti agli esempi come nella tabella di riferimento (Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972).
Beneficiando del regime di esonero, non è possibile vendere i prodotti online ma solo sul territorio con il vantaggio di non dover quindi emettere fatture e di non essere tenuti a presentare la dichiarazione IVA.
Tutti coloro che rispettano tali requisiti possono quindi beneficiare del regime di esonero previsto per l’attività agricola e non tenere alcun tipo di contabilità.
Come funziona la partita IVA agricola a regime di esonero
I produttori che scelgono di rientrare in questo regime, sono esonerati dai principali adempimenti contabili quali:
- fatturazione delle vendite;
- registrazione delle operazioni IVA;
- liquidazione e versamento dell’IVA;
- presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Non sono tenuti a emettere scontrino o ricevuta fiscale né a iscriversi nel registro delle imprese. Il fatto che ci sia l’opportunità di usufruire di un regime fiscale agevolato non significa che non vi sia tracciabilità delle transazioni o alcun monitoraggio da parte del fisco. Possedere un numero di partita IVA resta indispensabile e una parte degli obblighi previsti va a ricadere, in un certo senso, su committenti e acquirenti.
Infatti, questi ultimi sono tenuti a emettere le cosiddette autofatture (elettroniche e da annotare nel registro degli acquisti), sulle quali è possibile trattenere l’IVA (dal momento che si è esonerati dal versarla) e che chi opera in regime di esonero agricolo ha il dovere di conservare in copia.
Per quanto riguarda la vendita di prodotti agricoli, l’IVA è pari alle percentuali di compensazioni previste mentre per i prodotti non agricoli, si applica l’aliquota prevista per quel bene (o servizio/prestazione). Il produttore agricolo esonerato infine ha il dovere di numerare e conservare sia le fatture di acquisto che le bollette doganali.
Cessazione regime di esonero agricoltura
Nel momento in cui si verifica un superamento dei limiti previsti per l’agevolazione, allora il regime di esonero per l’imprenditore interessato cessa di esistere.
Nella fattispecie, la decadenza dal regime di esonero può avvenire in due casi:
- superamento del volume d’affari di 7.000 euro: in questo caso, l’esonero cessa dall’anno successivo;
- vendita di più di un terzo di prodotti non agricoli: in questo caso, l’esonero cessa nell’anno stesso in cui avviene il superamento.
In entrambi i casi, l’imprenditore agricolo sarà tenuto ad adempiere agli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal regime ordinario a partire dal periodo indicato.
Perché gli agricoltori non pagano l’Irpef
Gli agricoltori beneficiano dell’esenzione Irpef e relative addizionali, dei redditi dominicali e agrari sui terreni da loro posseduti e condotti. In realtà, la Manovra 2024 aveva eliminato tale beneficio, ma grazie a un successivo emendamento al decreto-legge Milleproroghe, l’esenzione è stata reintrodotta nel 2024 e prorogata a tutto il 2025.
In sostanza, fino a 10 mila euro di reddito la tassazione è pari a zero mentre si riduce del 50% tra i 10 mila e i 15 mila euro. Al di sopra di questa cifra, torna la tassazione ordinaria.
Come afferma l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E/2016, non possono accedere al regime forfettario le attività agricole che usufruiscono dei regimi IVA di esonero. Però il contribuente in regime di esonero per l’agricoltura, può contemporaneamente esercitare altra attività in regime contabile forfettario.
Se non si hanno altri lavori, è necessario pagare i contributi INPS che serviranno a maturare la propria pensione. Non si ha invece l’obbligo di pagare i contributi INPS per la partita IVA, se già coperti dal datore di lavoro, in quanto il lavoro dipendente prevale rispetto a quello dell’azienda agricola.
I redditi agrari e dominicali devono essere indicati nel modello 730 o nella dichiarazione dei redditi.
- Articolo 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972, Def, def.finanze.it ↩︎
Natalia Piemontese
Giornalista