- Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga dei versamenti fiscali del 30 giugno 2023 per i soggetti ISA, che è stata recentemente confermata in Gazzetta Ufficiale.
- I soggetti ISA soso i professionisti e le imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
- Le nuove scadenze previste dal MEF per i versamenti fiscali sono il 20 luglio 2023, e il 31 luglio 2023 con una maggiorazione dello 0,40 per cento.
Il 30 giugno 2023 era la data fissata per la scadenza dei versamenti fiscali per i soggetti ISA. Tuttavia, con un comunicato stampa, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha annunciato, in data 14 giugno, la proroga dei versamenti fiscali.
Recentemente è arrivata anche la conferma dello slittamento dei termini di pagamento con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il comunicato ha chiarito la proroga della scadenza dei versamenti relativi alle imposte sui redditi per i soggetti ISA.
È, quindi, rimandata, la scadenza dei versamenti che derivano dalla dichiarazione dei redditi 2023 per i soggetti ISA. Possono aderire a questa proroga anche coloro che hanno cause di esclusione dagli ISA. Ma vediamo cosa comporta la proroga dei versamenti fiscali e a chi si rivolge.
Indice
Proroga versamenti fiscali a in Gazzetta Ufficiale
La proroga di cui si è discusso nelle ultime settimane arriva in Gazzetta Ufficiale, confermando il termine lungo al 20 luglio 2023 senza maggiorazioni, e con maggiorazione dello 0,40% al 31 luglio 2023.
Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 98 del 14 giugno 2023 ha stabilito quali sono i soggetti a cui si rivolge la proroga dei versamenti fiscali. Si tratta di autonomi e imprese che svolgono attività per cui sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dal fatto che vengano applicati oppure no. Questa misura non viene invece rivolta ai privati.
Secondo anche le ultime conferme, la proroga è rivolta a:
- soggetti ISA;
- soggetti con cause di esclusione ISA compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
Infatti, nel testo ufficiale del MEF si legge:
“Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023.
Si precisa, inoltre, che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA”.
I versamenti fiscali oggetto della proroga
Le imposte e contributi per cui il MEF ha annunciato la proroga alla scadenza sono:
- diritto camerale 2023;
- saldo 2022 e, qualora dovuto, il primo acconto 2023 dei contributi INPS della gestione separata professionisti senza cassa e dell’eventuale eccedente il minimale per artigiani e commercianti;
- il saldo 2022 e, qualora, il primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
- il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2022 e, qualora, l’acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2022 e, se qualora dovuto, l’acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni, dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva dovuta dai c.d. contribuenti minimi;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Proroga versamenti fiscali: le scadenze
Le nuove scadenze per i soggetti indicati dalla proroga, sono:
- il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
Tra i beneficiari della proroga dei versamenti fiscali non rientrano i non titolari di Partita IVA. Di conseguenza, le scadenze in caso di rateizzazione, di saldo e primo acconto delle tasse sui redditi 2023 per questi soggetti, sono:
- 1° rata entro il 30 giugno o entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%;
- 2° rata entro il 31 luglio con il 0,33% di interessi o entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%;
- 3° rata entro il 31 agosto con il 0,66% di interessi o entro il 31 agosto con una maggiorazione dello 0,40 per cento e interessi al 0,33%;
- 4° rata entro il 2 ottobre con il 0,99% di interessi o entro il 2 ottobre con una maggiorazione dello 0,40 per cento e interessi al 0,66%;
- 5° rata entro il 31 ottobre con l’1,32% di interessi o entro il 31 ottobre con una maggiorazione dello 0,40% e interessi al 99%;
- 6° rata entro il 30 novembre con l’1,65% di interessi o entro il 31 ottobre con una maggiorazione dello 0,40% e interessi al’1,32%.
Il problema della maggiorazione del 40%
In questi giorni gli intermediari fiscali stanno rilevando qualche criticità sul calcolo della maggiorazione del 40%. La scadenza è stata portata in avanti al 20 luglio, tuttavia la questione della maggiorazione va a complicare i calcoli di ciò che è da versare.
Nello specifico per i giorni fino al 31 luglio viene applicata la maggiorazione tramite un meccanismo di frazionamento a giorni della somma. Mentre per il singolo contribuente il calcolo è piuttosto semplice, non è così per i professionisti intermediari.
Dovranno infatti procedere per tutti i clienti alla richiesta della scelta della modalità di versamento, allungando le tempistiche. In questo periodo quindi questi professionisti si trovano ad affrontare diverse scadenze tutte nello stesso momento: pensiamo ad esempio alla scadenza delle domande per la rottamazione quater, e altri tipi di adempimenti legati al versamento dei contributi e alle dichiarazioni.
Le scadenze delle rate per i soggetti ISA
Invece, per i titolari di Partita IVA che applicano gli ISA, inclusi i forfettari, la proroga comunicata dal MEF modifica il calendario delle scadenze delle rate.
Le scadenze previste sono le seguenti:
- 1° rata entro il 20 luglio o entro il 31 luglio, ma l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%;
- 2° rata entro il 21 agosto;
- 3° rata entro il 18 settembre;
- 4° rata entro il 16 ottobre;
- 5° rata entro il 16 novembre.
In caso di rateizzazione delle imposte sui redditi in scadenza il 20 luglio 2023, i contribuenti devono aggiungere all’importo dovuto gli interessi del 5% annuo. Il calcolo va effettuato a partire dal giorno successivo alla scadenza della prima rata e fino a quella successiva.
Per i versamenti effettuati entro il 31 luglio, le somme dovute dovranno essere maggiorate dello 0,40 per cento. Invece, per le imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi e che non risultano superiori a 12 euro, i contribuenti non devono effettuare i versamenti e la compensazione.
Le critiche alla deroga dei versamenti fiscali
L’intervento adottato dal Ministro delle Economie e delle Finanze, ormai diventato consuetudine negli anni, non convince i commercialisti.
Sono state, infatti, avanzate delle critiche alla misura. Infatti, le associazione di categoria non hanno mostrato entusiasmo per la proroga, che presenta incongruenze con le normative vigenti.
Si legge, infatti, nella dichiarazione congiunta:
“l termine del 31 luglio non solo non è adeguato, ma non è neanche aderente alle vigenti norme. Il DPR 435/2001 art 17 comma 2 prevede, infatti, che i versamenti maggiorati dello 0,40 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti al comma 1 (versamenti imposta sui redditi e IRAP). Un’eventuale deroga al termine fissato al comma 2 risulterebbe quanto mai ingiusta e mortificante, soprattutto in considerazione dell’esiguità del periodo concesso (dieci giorni) rispetto alla maggiorazione prevista”.
Proroga versamenti fiscali – Domande frequenti
Per i soggetti ISA, il versamento delle imposte fiscali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi fissato per il 30 giugno è stato prorogato fino al 31 luglio, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, o al 20 luglio senza alcuna maggiorazione.
La proroga dei versamenti fiscali al 31 luglio 2023 si rivolge ai soggetti ISA, ovvero professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
I soggetti ISA sono tenuti al versamento delle imposte a partire dal 20 luglio 2023 (o il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40 per cento). Scopri di più qui.
Ilenia Albanese
Esperta di finanza personale e lavoro digitale