- L’INPS proroga la durata della cassa integrazione fino a un massimo di 15 mesi, con effetto retroattivo.
- La proroga alla CIGS è destinata alle aziende che, pur avendo ricevuto un precedente decreto, non sono riuscite a completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale nel 2022.
- Il periodo della proroga è fissato dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, con durata massima di 15 mesi e può avere anche effetto retroattivo.
L’INPS, con il messaggio n. 2512/2023 del 4 luglio, ha confermato la proroga della cassa integrazione per le aziende in difficoltà. La proroga, che avrà effetto retroattivo, ha una durata che parte dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. Tuttavia, la misura è riservata solamente a determinate categorie di aziende.
Infatti, hanno diritto alla proroga della cassa integrazione solamente le aziende in difficoltà. Vale a dire le aziende che non hanno avuto la possibilità di completare i piani di riorganizzazione nel 2022 per motivi non legati al datore di lavoro. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede la proroga, chi può aderire e tutte le novità.
Indice
Proroga cassa integrazione per aziende in difficoltà: le novità
Per far fronte ai processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica nel biennio 2022-2023, è stata istituita la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Questa consiste in un’indennità che viene erogata dall’INPS in modo da integrare la retribuzione dei lavoratori dipendenti di aziende che devono affrontare situazioni di riorganizzazione aziendale o per realizzare processi di transizione, crisi aziendale o applicazione di contratti di solidarietà.
L’oggetto del messaggio dell’INPS n. 2512/2023 è il seguente:
“Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.
Con questo messaggio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha confermato la proroga della cassa integrazione, ma solamente per le aziende in difficoltà.
E disposizioni fanno riferimento al decreto–legge 4 maggio 2023, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con il nome di “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, noto anche come Decreto Lavoro.
Nello specifico, l’INPS fa riferimento all’articolo 30, che va a intervenire nella gestione di situazioni di particolare difficoltà aziendale, e prevede così la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria, anche detta CIGS.
Il periodo di riferimento prende in considerazione il biennio 2022-2023, ma solamente per le aziende in difficoltà, anche se in liquidazione.
I destinatari della proroga di cassa integrazione
La proroga della cassa integrazione è destinata alle aziende in difficoltà. Più nel dettaglio, l’INPS specifica che la misura si rivolge alle aziende, anche in stato di liquidazione, che risultano già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, ma che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale.
Questi piani, infatti, erano l’oggetto della precedente autorizzazione. Rientrano nella casistica tutte quelle aziende che non hanno raggiunto gli obiettivi sopracitati solamente per motivi non imputabili al datore di lavoro.
Questo nuovo trattamento ha l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate. In più, punta a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.
Come stabilito dal Decreto Lavoro, possono beneficiare della CIGS i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che abbiano maturato un’anzianità lavorativa effettiva di 30 giorni alla data di presentazione della domanda. Sono, invece, esclusi i dirigenti d’azienda.
Le imprese interessate devono rispettare precisi requisiti. Infatti, la CIGS spetta ai lavoratori dipendenti di imprese di almeno 15 dipendenti che appartengono alle seguenti tipologie:
- industriali;
- artigiane;
- appaltatrici di servizi mensa o ristorazione;
- appaltatrici di servizi di pulizia;
- dei settori ausiliari del servizio ferroviario;
- cooperative di trasformazione di prodotti agricoli;
- di vigilanza.
Possono, altresì, beneficiare della CIGS i dipendenti di imprese di oltre 50 dipendenti che rientrano tra le seguenti categorie:
- imprese esercenti attività commerciali;
- agenzie di viaggio e turismo.
Invece, indipendentemente dal numero di dipendenti, possono accedere alla cassa integrazione:
- imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale;
- partiti e movimenti politici.
Durata della proroga della cassa integrazione
Il nuovo intervento dell’INPS si intende in continuità con il precedente, di conseguenza la durata della proroga della cassa integrazione va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. La durata massima complessiva della CIGS è di 15 mesi.
L’INPS, inoltre, chiarisce nel suo messaggio che il Decreto Lavoro prevede che il trattamento straordinario di integrazione sia concesso in deroga a tutti i limiti di durata, complessivi e singoli, fissati rispettivamente a 24 mesi in un quinquennio e fino a 35 mesi.
Le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.
Inoltre, non verranno applicate le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda.
Proroga cassa integrazione per aziende in difficoltà: le risorse
Il trattamento di integrazione salariale in commento è concesso fino a esaurimento dei fondi. Per l’approvazione e l’estensione della cassa integrazione per le aziende in difficoltà sono stati stanziati 13 milioni di euro per il 2023. Invece, per il 2024 sono stati stanziati 0,9 milioni di euro. Di conseguenza, una volta esaurite le risorse, non sarà più disponibile la cassa integrazione.
L’INPS avrà il compito di monitorare la spesa e di informare periodicamente il Ministero, che bloccherà l’accettazione di nuove richieste una volta esauriti i fondi stanziati. Infatti, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Di conseguenza, l’Istituto ha il solo compito di autorizzare l’erogazione dei trattamenti.
Per favorire le attività di monitoraggio, l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene solamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori. Tuttavia, il datore di lavoro è tenuto, pena decadenza dell’indennità riconosciuta dall’Istituto, a inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale.
La comunicazione deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo a quello del periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Qualora il datore di lavoro non rispetti detti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi saranno interamente a carico del datore di lavoro.
Proroga cassa integrazione: le istruzioni contabili
L’INPS ha istituito un nuovo codice evento nel Sistema UNICO, il codice 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà, art. 30 D.L. 48/23.
L’Istituto ha, inoltre, istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità separata GAU, e nuovi conti relativi alla liquidazione con pagamento diretto dei trattamenti di CIGS, da utilizzare nella procedura automatizzata.
Il nuovo codice introdotto è GAU30457 da utilizzare per l’imputazione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti direttamente ai beneficiari.
Invece, rimane invariato il codice GPA10029 per la rilevazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, seguendo le modalità già definite con l’utilizzo del conto di interferenza GPA55170.
Le somme che non vengono riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate con il flusso procedurale in uso. Queste saranno indicate nel conto GPA10031 con il codice di bilancio già esistente, ossia: “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente l’INPS ha istituito il conto GAU24457, ovvero: “Entrate varie, recuperi e reintroiti di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.
A questo si abbina, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente 01094: “Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito, GA (Gestione assistenziale)”.
Proroga cassa integrazione per aziende in difficoltà – Domande frequenti
La proroga della cassa integrazione è riservata alle aziende in difficoltà che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale 2022.
Con la proroga dell’INPS, la cassa integrazione per aziende in difficoltà sarà valida, anche con effetto retroattivo, dal 1° ottobre 2022 al 31° dicembre 2023 e con una durata massima di 15 mesi.
Per la CIGS sono state stanziate risorse per 13 milioni per il 2023 mentre per il 2024 le risorse sono di 0.9 milioni di euro. La richiesta di adesione alla cassa integrazione è fino a esaurimento dei fondi stanziati. Scopri di più qui.
Ilenia Albanese
Esperta di finanza personale e lavoro digitale