- Il Piano Transizione 5.0 introduce crediti di imposta per le imprese che raggiungono determinati obiettivi di risparmio energetico, con contributo più alto secondo le volontà del governo.
- L’aliquota ordinaria è pari al 35% del costo, fino al limite di 2,5 milioni di investimenti; ma può salire fino al 45% nel caso di raggiungimento di specifici obiettivi di risparmio energetico.
- Con la manovra 2025 vengono confermate alcune novità in termini di semplificazione dell’accesso e cumulo del sostegno con altre misure dedicate alle imprese.
Recentemente è arrivata la conferma delle nuove agevolazioni fiscali per le imprese, per l’attuazione del PNRR, attraverso il cosiddetto Piano Transizione 5.0. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti pubblicato la circolare operativa1 della misura, finanziata dall’Unione Europea.
Si parla di crediti di imposta per le imprese che hanno intenzione di investire, nel 2024 e nel 2025, in beni materiali e immateriali, oltre che nella digitalizzazione e nella transizione green. Il Piano prevede lo stanziamento di 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le linee guida del piano proponendo alcune Faq2 in risposta alle domande più frequenti. Inoltre si prospettano novità anche con la Legge di Bilancio 2025, in particolare in merito a semplificazioni nell’accesso e ampliamenti dei beneficiari.
Indice
- Piano Transizione 5.0: il testo e gli emendamenti
- Piano Transizione 5.0: novità 2025
- Faq del MIMIT aggiornate sul Piano Transizione 5.0
- Piano Transizione 5.0: nuovi crediti di imposta per le imprese
- Chi può ottenere gli incentivi fiscali
- Spese non ammesse al credito 5.0
- Modalità di fruizione del credito di imposta
- Come accedere al credito del Piano Transizione 5.0
Piano Transizione 5.0: il testo e gli emendamenti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato quest’anno il decreto legge PNRR che introduce il nuovo Piano Transizione 5.03 ed è arrivata la conferma da parte del MIMIT con la circolare operativa.
Negli scorsi mesi sono state approvate alcune modifiche e le specifiche che riguardano i documenti che vanno presentati successivamente alla realizzazione dei progetti, come vedremo tra poco.
Lo stanziamento aggiuntivo di risorse è pari a 6,3 miliardi di euro, così suddivisi:
- 3.780 milioni per gli investimenti in beni strumentali;
- 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione;
- 630 milioni per la formazione.
Al centro del provvedimento c’è il risparmio energetico delle imprese, che dovrà essere certificato da valutatori indipendenti che ne descrivano:
- la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità a quanto previsto ex ante.
Le spese sostenute per la certificazione necessaria per la fruizione degli incentivi fiscali potranno essere calcolate, per le piccole e medie imprese, in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
Dopo la presentazione al governo diversi emendamenti, ovvero proposte che vanno a delineare nello specifico i dettagli degli interventi, sono state inserite nel testo alcune novità importanti.
In particolare viene definita come impresa di nuova costituzione quella che ha variato i propri servizi o prodotti da meno di sei mesi dal momento in cui viene avviato il progetto di innovazione. Questo significa che non solamente le nuove imprese potranno accedere ai crediti.
Si è discusso anche sulle modalità di accesso ai fondi, in modo da garantire il reale utilizzo delle risorse solamente a chi intende investire.
Piano Transizione 5.0: novità 2025
Con la manovra 2025 si prospettano alcune novità importanti per l’accesso ai contributi, a partire da una semplificazione delle procedure burocratiche. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha infatti specificato che sostanzialmente insieme alla Legge di Bilancio 2025 arriveranno alcune novità su questa misura:
- semplificazione del calcolo dei consumi energetici delle aziende;
- contributi cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei;
- maggiorazione dei contributi per i pannelli fotovoltaici prodotti in Europa;
- aliquota unica per tutti investimenti di importo inferiore a 10 milioni di euro.
Queste modifiche andranno a incentivare ulteriormente le aziende a investire nella crescita sul piano green e digitale, secondo le volontà europee. Per le regioni del Sud Italia questo intervento è vantaggioso perché permette alle imprese di accedere allo stesso tempo agli sgravi dedicati al Mezzogiorno e al Piano Transizione 5.0. Secondo le ultime disposizioni, tutte le novità saranno applicate anche retroattivamente.
Faq del MIMIT aggiornate sul Piano Transizione 5.0
Il governo ha considerato la possibilità di intervenire a sostegno di alcuni specifici settori, come quello dell’agricoltura, particolarmente critico, come rilevano le proteste recenti.
A questo proposito le recenti Faq del MIMIT chiariscono che per la sostituzione di veicoli agricoli e forestali è possibile accedere alle agevolazioni solo se viene sostituito un altro veicolo, con motore “Stage I”. Viene chiarito però che non è necessario vendere o dismettere il vecchio mezzo.
Le nuove Faq chiariscono anche come si deve procedere al calcolo del risparmio energetico nel caso in cui l’investimento sia sostenuto in una diversa struttura da quella utilizzata dall’impresa. Anche in questo caso il confronto fra i consumi va fatto sulla prestazione energetica ottenuta dalla nuova linea produttiva rispetto alla media dell’andamento delle linee esistenti in precedenza.
Vengono poi aggiunte specifiche sugli impianti fotovoltaici, in particolare per l’autoproduzione dell’energia, per cui bisogna munirsi di certificazioni ISO valide per la struttura. Viene infine chiarito il rispetto dell’ambiente nella costruzione di tali impianti, secondo il principio di non arrecare un danno significativo.
Piano Transizione 5.0: nuovi crediti di imposta per le imprese
Credito di imposta | Quota di investimento |
35% del costo | fino a 2,5 milioni di euro |
15% del costo | tra i 2,5 milioni i 10 milioni di euro |
5% del costo | oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro |
Nel rispetto del requisito di interconnessione e dell’obiettivo di riduzione dei consumi energetici di almeno il 3%, vengono introdotti alcuni crediti di imposta per le imprese, come indicato in tabella in alto.
Nel caso in cui il risparmio energetico sia superiore al 3% (o superiore al 5%), sono previste delle percentuali aggiuntive per le imprese:
- per la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, nel caso di riduzione dei consumi energetici superiore al 10%: percentuale maggiorata al 40% fino a 2,5 milioni di euro, al 20% tra i 2,5 milioni i 10 milioni di euro e al 10% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro annui;
- per la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, nel caso di riduzione dei consumi energetici superiore al 15%: 45% fino a 2,5 milioni di euro, 25% tra i 2,5 milioni i 10 milioni di euro e 15% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro annui.
Recentemente i ministeri hanno inserito nel testo anche la possibilità di accedere agli incentivi per impianti di produzione di energia termica come beni strumentali dedicati all’autoproduzione di energia. Va ricordato che l’impresa può partecipare solamente con un progetto alla volta.
Viene anche chiarito che il credito non è cumulabile con altri interventi che utilizzano risorse europee, ma solo con sostegni nazionali.
Incentivi per i pannelli fotovoltaici
Oltre al credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, l’accordo siglato con l’Unione Europea prevede anche degli incentivi per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia, purché il progetto includa anche l’acquisto di beni strumentali.
L’incentivi sui moduli fotovoltaici è limitato agli impianti con efficienza minima del 21,5%, con delle maggiorazioni in caso di aumento di efficienza secondo le disposizioni previste dal Decreto Energia. La produttività massima deve essere al 105% rispetto al fabbisogno.
Riassumendo, quindi, si possono ottenere due crediti di imposta:
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, con un’efficienza pari ad almeno il 23,5%;
- 140% per i moduli con un’efficienza pari ad almeno il 24%.
Recentemente sono stati chiariti i limiti per accedere all’incentivo per le rinnovabili per l’autoconsumo e sullo stoccaggio: per quest’ultima operazione si prevede un importo di 900 euro per kWh. Secondo le novità recenti vengono inclusi nelle spese ammissibili anche generatori, trasformatori e i servizi inerenti gli impianti.
Spese per la formazione
Infine, è previsto uno stanziamento di risorse, pari a 630 milioni di euro, volto a incentivare la formazione all’interno delle imprese per quanto riguarda i temi di transizione green e digitale.
Il credito di imposta può coprire al massimo il 10% degli investimenti in beni strumentali, entro una spesa massima di 300mila euro. Secondo le ultime novità, si distingue la formazione in ambito digitale da quello green.
Inoltre i progetti di formazione dovranno durare almeno 12 ore e dovranno includere almeno 4 ore su materie specifiche come: integrazione di politiche energetiche di sostenibilità in azienda, tecnologie per gestire in modo efficace l’energia, analisi tecnico-economiche per il consumo e il risparmio energetico e impiantistica e fonti rinnovabili.
A questi si aggiungono almeno 4 ore su temi di integrazione del digitale in azienda, formazione sulla cybersecurity, business data analyitcs e intelligenza artificiale.
Chi può ottenere gli incentivi fiscali
I beneficiari di questi nuovi incentivi fiscali volti al risparmio energetico devono soddisfare alcune condizioni per poter ottenere le agevolazioni, che possiamo ipotizzare in base al piano Transizione 4.0:
- effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0;
- tali beni devono essere inseriti in un progetto volto a ottenere una riduzione dei consumi energetici;
- la riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
Nonostante tutto, il piano 4.0 resta attivo per gli investimenti che non generano risparmio energetico, oppure lo generano al di sotto delle soglie previste dal piano 5.0.
Le imprese beneficiarie devono rispettare una serie di obblighi in linea con il PNRR, tra cui:
- Comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
- Rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), ovvero non arrecare danno significativo all’ambiente;
- Assenza di doppio finanziamento;
- Rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione previsti dal regolamento UE.
Per garantire il rispetto del principio DNSH, il decreto include schede tecniche specifiche per vari ambiti, come l’acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i servizi informatici di hosting e cloud, la produzione di elettricità da pannelli solari, energia eolica e idroelettrica. Secondo recenti novità, vengono inclusi nelle spese ammesse anche i beni immateriali strumentali nuovi.
Inoltre viene garantito l’accesso al piano di sostegno anche alle aziende rientranti nell’ETS, l’Emissions Trading System, il sistema di compravendita di quote di emissione europeo.
Soggetti certificatori
Secondo il piano 4.0 era un titolare dell’impresa o un professionista esterno a certificare il rispetto dei requisiti per accedere al credito, con il piano 5.0 le imprese dovranno procedere attraverso un ente certificatore indipendente.
Al momento non è ancora disponibile un elenco esaustivo di questi soggetti, tuttavia saranno inclusi gli Esperti in Gestione dell’Energia e le Energy Service Company. Sarà necessario quindi avere a disposizione diversi certificati, che indicano la situazione precedente e quella successiva all’intervento, ma anche un revisore legale dei conti.
Il GSE effettuerà verifiche documentali e controlli in loco per accertare la sussistenza dei requisiti e la conformità degli interventi. In caso di irregolarità o mancato rispetto delle condizioni, sono previste sanzioni che possono arrivare fino alla decadenza totale dal diritto al credito d’imposta e al recupero delle somme indebitamente fruite.
Secondo recenti novità, si ampliano i soggetti che sono abilitati a garantire le certificazioni che comprovano l’effettiva riduzione dei consumi e delle emissioni nell’ambiente.
Spese non ammesse al credito 5.0
Alcuni interventi non sono ammessi all’accesso al credito di imposta: si tratta di tutte quelle attività che sono connesse all’uso di combustibili fossili (ad esclusione di quelle per cui è temporaneamente necessario) o all’emissione di gas ad effetto serra superiore alle norme europee.
Sono anche escluse le attività collegate a discariche di rifiuti, inceneritori o impianti di trattamento biologico o per cui vengono generati rifiuti particolarmente inquinanti.
Non possono accedere al credito le imprese che si muovono su progetti che investono in beni devolvibili in modo gratuito in settori incentrati sull’energia, sull’acqua, poste, trasporti e infrastrutture, telecomunicazioni, raccolta e smaltimento rifiuti, in quanto presenti obblighi per soggetti pubblici.
Modalità di fruizione del credito di imposta
Come spiega il Ministero per le imprese e il made in Italy, le modalità di fruizione prevedono la compensazione del credito spettante presentando il modello F24 in un’unica rata. L’eventuale eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo.
Secondo una delle più recenti novità, ogni impresa potrà avviare una sola pratica per volta, per cui se l’azienda intende innovare due processi, dovrà fare riferimento al loro complesso. Quando invece una pratica arriva a lla conclusione, allora l’impresa può decidere di avviarne una seconda.
Bisogna sottolineare che i crediti di imposta già previsti dal Piano Transizione 4.0 e i nuovi incentivi del Piano Transizione 5.0 non sono cumulabili per i medesimi costi, così come accade con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
Si potranno sfruttare, invece, altri incentivi riconosciuti per le stesse spese, purché le somme complessivamente spettanti non superino il costo sostenuto.
Come accedere al credito del Piano Transizione 5.0
La recente circolare operativa ha delineato le modalità di accesso al credito. L’impresa deve inviare una comunicazione preventiva al GSE per avviare il progetto di innovazione, contenente tutte le specifiche di realizzazione. Questa va mandata online tramite la piattaforma “TRANSIZIONE 5.0” presente nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, registrandosi preventivamente.
Successivamente il GSE risponde con l’importo di credito spettante, una volta confermati i requisiti per accedervi, oppure chiede dei chiarimenti specifici. In una seconda fase l’impresa deve dare una conferma definitiva alla comunicazione e il GSE approva la disponibilità del credito.
L’impresa deve allegare una serie di documenti, come vedremo tra poco, che dimostrano le iniziative intraprese. La piattaforma a questo punto produrrà la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà scaricabile online.
Ma il procedimento non finisce qui, perché l’impresa periodicamente deve aggiornare il GSE sullo stato di avanzamento dei lavori: entro 30 giorni deve confermare di aver pagato almeno il 20% del prezzo di acquisizione dei beni.
Il credito può essere utilizzato in compensazione a partire da dieci giorni dopo la comunicazione del GSE e fino al 31 dicembre 2025. L’eventuale ammontare non utilizzato può essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
Entro e non oltre il 28 febbraio 2026 le imprese devono comunicare il completamento dei lavori relativi al progetto di innovazione con relativi documenti e schede tecniche.
Quali documenti presentare nella comunicazione preventiva
Vediamo nel dettaglio quali sono i documenti che le imprese devono allegare nella comunicazione preventiva, in base alla recente circolare operativa:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) disponibile alla piattaforma informatica in cui si presenta la comunicazione;
- documento di identità del Rappresentante Legale o del Delegato;
- eventuale delega per la presentazione della comunicazione preventiva;
- certificazione ex ante che riguarda la prospettiva di riduzione dei consumi energetici;
- documenti che comprovano l’idoneità del soggetto certificatore e il suo documento di identità, con relativa dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità;
- dichiarazione del titolare effettivo.
Evoluzione da Transizione 4.0 a Transizione 5.0
Il Piano Transizione 5.0 segna un’importante evoluzione rispetto al suo predecessore, il Piano Transizione 4.0, introducendo novità significative e ampliando le opportunità di agevolazione per le imprese italiane. Le principali differenze includono:
- Priorità alla Sostenibilità Ambientale
- Transizione 5.0: enfasi sulla riduzione dei consumi energetici, con obiettivi minimi del 3% per l’intera struttura produttiva o del 5% per i processi specifici. Incentiva l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
- Transizione 4.0: non prevedeva obiettivi specifici di riduzione dei consumi energetici né incentivi mirati all’autoproduzione di energia rinnovabile.
- Struttura del Credito d’Imposta
- Transizione 5.0: aliquote variabili in base alla riduzione dei consumi energetici, con percentuali dal 35% al 45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, dal 15% al 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro, e dal 5% al 15% per investimenti oltre i 10 milioni di euro;
- Transizione 4.0: prevedeva crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali senza differenziazione in base all’efficienza energetica.
- Focus su Formazione e Competenze
- Transizione 5.0: include agevolazioni per la formazione del personale, mirate all’acquisizione di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica;
- Transizione 4.0: non prevedeva incentivi dettagliati per la formazione in questi ambiti.
- Compatibilità con altre Agevolazioni
- Transizione 5.0: non è cumulabile con i benefici della Zona Economica Speciale (ZES) Unica Sud;
- Transizione 4.0: non presentava questa limitazione specifica.
Queste modifiche riflettono un cambio di paradigma, con una crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica, oltre a un maggiore investimento nello sviluppo delle competenze necessarie per guidare la transizione digitale ed ecologica del tessuto produttivo italiano.
Piano Transizione – Domande frequenti
Il Piano Transizione 5.0 introduce nuovi crediti di imposta per le imprese che nel 2024 e nel 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
La prima fascia riguarda gli investimenti che generano un risparmio compreso tra il 5% e il 10%, oppure tra il 3% e il 6% dei consumi dell’intera unità produttiva. La seconda fascia si applica sugli investimenti che generano tra il 10% e il 15% di risparmio, oppure tra il 6% e il 10% dell’intera unità produttiva. La terza fascia comprende gli investimenti che generano risparmi superiori al 15%, oppure al 10% dei consumi dell’intera unità produttiva.
Le modalità di fruizione del credito di imposta per le imprese prevedono la compensazione del credito spettante presentando il modello F24 in un’unica rata.
- Transizione5.0, circolare operativa, MIMIT, mimit.gov.it ↩︎
- FAQ Transizione 5.0, 2 novembre 2024, MIMIT ↩︎
- “Mimit, DL Pnrr: al via Transizione 5.0, 6,3 miliardi per la sfida green e digitale delle imprese“, MIMIT, 26 febbraio 2024, mimit.gov.it ↩︎
Laura Pellegrini
Giornalista e content editor