- Il periodo di prova è una finestra temporale utile ai datori di lavoro e ai candidati per valutare la reciproca compatibilità.
- La rescissione del contratto, per entrambe le parti, non implica infatti alcuna formalità.
- Il periodo di prova ha una durata precisa, specificata nei vari CCNL e normata dall’articolo 2096 del Codice Civile.
Il capitale umano è un asset strategico per un’azienda. Nel selezionare i talenti più adatti al contesto aziendale, l’ufficio HR o, in alcuni casi, lo stesso datore di lavoro, può dunque disporre di un periodo per valutare come un potenziale nuovo dipendente è capace di integrarsi nei processi aziendali e all’interno del team.
In questo modo si riserva la possibilità di non procedere nel formalizzare l’assunzione senza incorrere in penali anche in caso di contratto a tempo indeterminato.
Questa specifica finestra temporale è il periodo di prova, normato dall’articolo 2096 del Codice Civile e dalle specifiche direttive dei vari Contratti Collettivi Nazionali. Uno strumento utile, ma non obbligatorio, sia per il datore di lavoro che per il candidato stesso, che avrà l’opportunità di tirarsi indietro senza complicazioni. Vediamo come funziona e quanto dura, con un focus sui principali CCNL.
Indice
Come funziona il periodo di prova in un contratto a tempo indeterminato
Partiamo dalla base. Come abbiamo già accennato, il periodo di prova è una fase preliminare, che si può svolgere una volta sola per contratto, che consente al datore di lavoro e al lavoratore di verificare la reciproca compatibilità prima di consolidare il rapporto di lavoro. Anch’essa dev’essere formalizzata all’interno di un’eventuale lettera d’impegno o direttamente nel contratto.
La durata varia a seconda del CCNL specifico applicabile e al livello di inquadramento, anche se alcuni CCNL non stabiliscono un temine preciso. È comunque consigliabile, per il lavoratore, non superare i sei mesi, perché un periodo di tempo così prolungato potrebbe da una parte frustrare il lavoratore e dall’altra consentire potenzialmente a un talento già formato e preparato di andarsene senza particolari complicazioni.
Attenzione anche alla sottile differenza tra giorni di calendario e giorni di lavoro effettivo: è bene esaminare attentamente il CCNL per evitare sorprese. Fino alla scadenza, le parti sono dunque libere di recedere dal contratto senza necessità di preavviso o indennità.
Quali sono i diritti e i doveri durante il periodo di prova?
I diritti del lavoratore durante il periodo di prova sono gli stessi previsti da un normale contratto a tempo indeterminato:
- la retribuzione;
- le ferie;
- l’anzianità maturata;
- i contributi previdenziali maturati;
- il trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di prova, il lavoratore ha però anche gli stessi obblighi di qualsiasi altro dipendente, anzi, dovrà sforzarsi un po’ di più per brillare. Di contro, il datore è chiamato a valutare le capacità del dipendente in modo equo e trasparente in prospettiva di assunzione e ad non utilizzare il periodo di prova per coprire, ad esempio, un dipendente in ferie o un picco di produttività difficile da gestire.
Il periodo di prova può essere sospeso?
Sì, la sospensione del periodo di prova è possibile, ma solo nei casi in cui il lavoratore non può svolgere le proprie mansioni per motivi che non dipendono dalla sua volontà.
In questi casi, la sospensione comporta un congelamento del conteggio dei giorni di prova, che riprenderà quando il lavoratore tornerà a svolgere regolarmente le proprie attività. Tra le casistiche più comuni abbiamo:
- malattia o infortunio;
- maternità o paternità;
- ferie o permessi;
- scioperi;
- cause di forza maggiore (pensiamo a eventi meteorologici straordinari o a un problema interno all’azienda che ferma le attività).
Durata del periodo di prova per ogni CCNL
Di seguito, una panoramica della durata del periodo di prova a seconda del livello di inquadramento, come previsto dai principali CCNL.
1. CCNL Commercio
Inquadramento | Periodo di prova |
Quadri e Primo Livello | 6 mesi di calendario |
Secondo, Terzo, Quarto e Quinto Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Sesto e Settimo Livello | 45 giorni di lavoro effettivo |
2. CCNL Metalmeccanici
Il CCNL Metalmeccanici prevede sia un periodo di prova ordinario che uno in cosiddetta “durata ridotta”, usufruibile nel caso in cui il lavoratore dimostri di aver svolto mansioni simili durante precedenti impieghi. Tiene conto solo dei giorni di lavoro effettivo.
Inquadramento | Periodo di prova |
Livelli D1, D2, C1 | 1 mese e mezzo (o 1 mese in durata ridotta) |
Livelli C2, C3, B1 | 3 mesi (o 2 mesi in durata ridotta) |
Livelli B2, B3, A1 | 6 mesi (o 3 mesi in durata ridotta) |
3. CCNL Trasporti e Logistica
Inquadramento | Periodo di prova |
Quadri | 6 mesi |
Livello 1 | 5 mesi |
Livello 2, conducenti livello 3 Super, 3 Super Junior e 3 | 4 mesi |
Dipendenti Livello 2 Super, 3, 4, 4 Junior | 3 mesi |
Altri lavoratori | 1 mese |
4. CCNL Edilizia (Artigianato)
Inquadramento | Periodo di prova |
Operai di quarto livello | 35 giorni di lavoro |
Operai specializzati | 30 giorni di lavoro |
Operai qualificati | 25 giorni di lavoro |
Operai comuni | 15 giorni di lavoro |
5. CCNL Edilizia (Cooperative)
Inquadramento | Periodo di prova |
Operai di quarto livello e specializzati | 30 giorni |
Operai qualificati | 25 giorni |
Operai semplici | 15 giorni |
6. CCNL Edilizia (Industria)
Inquadramento | Periodo di prova |
Operai di quarto livello | 30 giorni di lavoro effettivo |
Operai specializzati | 25 giorni di lavoro effettivo |
Operai qualificati | 20 giorni di lavoro effettivo |
Altri operai | 10 giorni di lavoro effettivo |
7. CCNL Turismo
Il CCNL turismo tiene conto solo dei giorni di lavoro effettivo.
Inquadramento | Periodo di prova |
Livelli A, B | 180 giorni |
Livello I | 150 giorni |
Livello 2 | 75 giorni |
Livello 3 | 45 giorni |
Livelli 4 e 5 | 30 giorni |
Livello 6S | 20 giorni |
Livelli 6 e 7 | 15 giorni |
8. CCNL Scuola (personale ATA)
Inquadramento | Periodo di prova |
Aree di Collaboratore e di Operatore | 2 mesi |
Area di Assistente | 4 mesi |
Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni | 6 mesi |
9. CCNL Chimico Farmaceutico
Il CCNL Chimico Farmaceutico tiene conto dei giorni di calendario.
Inquadramento | Periodo di prova |
Livelli A, B, C, D | 6 mesi |
Livello E | 4 mesi |
Livello F | 2 mesi |
Livelli Q1, Q2, A, B, C, D, E, F, G del settore Lubrificanti e GPL | 6 mesi |
Livelli H, I del settore Lubrificanti e GPL | 4 mesi |
10. CCNL Gomma e Plastica
Il CCNL Gomma e Plastica tiene conto dei giorni di calendario.
Inquadramento | Periodo di prova |
Quadri e Livello A | 6 mesi |
Altri livelli | 3 mesi |
11. CCNL Alimentare
Il CCNL Alimentare tiene conto dei giorni di lavoro effettivo.
Inquadramento | Periodo di prova |
Livello 1 e Livello 1 Super | 6 mesi |
Livelli 2, 3A, 3 | 3 mesi |
Livello 4 e 5 | 1 mese e mezzo |
Livello 6 | 18 giorni |
12. CCNL Credito
Il CCNL Credito tiene conto dei giorni di calendario.
Inquadramento | Periodo di prova |
Impiegati | 3 mesi |
Operai | 30 giorni |
13. CCNL Telecomunicazioni
Il CCNL Telecomunicazioni tiene conto dei giorni di calendario.
Inquadramento | Periodo di prova |
Quadri e livelli 7, 6, 5 | 6 mesi |
Altri livelli | 3 mesi |
14. CCNL Sanità
Il CCNL Sanità tiene conto dei giorni di calendario.
Inquadramento | Periodo di prova |
Aree del personale di supporto e degli operatori | 2 mesi |
Aree degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari | 4 mesi |
Personale di elevata qualificazione | 6 mesi |
15. CCNL Studi professionali
Il CCNL Studi Provessionali tiene conto dei giorni di lavoro effettivo.
Inquadramento | Periodo di prova |
Quadri e Livello 1 | 180 giorni |
Livelli 2, 3 Super e 3 | 120 giorni |
Livello 4, 4 Super | 90 giorni |
Livello 5 | 60 giorni |
Cosa succede quando termina il periodo di prova
Al termine del periodo di prova, si prospettano due esiti principali:
- la conferma del lavoratore;
- l’interruzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di esito positivo, il dipendente viene dunque confermato e il contratto prosegue automaticamente a tempo indeterminato, senza necessità di formalizzare ulteriori accordi.
Da quel momento, il lavoratore acquisisce la protezione contro il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, permesso invece durante il periodo di prova. I periodi maturati durante la prova vengono inoltre considerati utili a tutti gli effetti per l’anzianità.
Nel malaugurato caso di esito negativo del periodo di prova, il datore di lavoro può invece decidere di interrompere il rapporto senza ulteriori formalità: non è necessario fornire una motivazione per il licenziamento, purché questo avvenga entro la scadenza e nel rispetto delle condizioni previste dal contratto collettivo di riferimento.
Non è obbligatorio dare preavviso, a meno che non sia stabilito diversamente da specifiche clausole contrattuali. Lo stesso vale per il lavoratore che non vuole proseguire: non serve dare dimissioni telematiche, è necessario un avviso orale o più professionalmente, scritto.
Il periodo di prova può essere prorogato?
Generalmente, la durata della prova è stabilita nel contratto all’inizio del rapporto lavorativo e non può essere estesa unilateralmente dal datore di lavoro. Qualora il CCNL applicabile preveda questa possibilità, la proroga deve essere concordata per iscritto tra le parti prima della scadenza del termine originario, specificando chiaramente le nuove condizioni e il termine entro il quale il periodo di prova si concluderà definitivamente.
Tuttavia, è raro che i contratti collettivi contemplino l’opzione di una proroga, proprio per evitare abusi o prolungamenti ingiustificati del periodo di incertezza per il lavoratore. Inoltre, in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato a indeterminato con le stesse mansioni, un nuovo periodo di prova non è consentito.
Francesca Di Feo
Redattrice Partitaiva.it