Periodo di prova contratto a tempo indeterminato: come funziona e quanto dura

Una finestra temporale essenziale per verificare la compatibilità del dipendente in azienda: ecco come funziona il periodo di prova e le direttive dei vari CCNL.

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  • Il periodo di prova è una finestra temporale utile ai datori di lavoro e ai candidati per valutare la reciproca compatibilità.
  • La rescissione del contratto, per entrambe le parti, non implica infatti alcuna formalità.
  • Il periodo di prova ha una durata precisa, specificata nei vari CCNL e normata dall’articolo 2096 del Codice Civile.

Il capitale umano è un asset strategico per un’azienda. Nel selezionare i talenti più adatti al contesto aziendale, l’ufficio HR o, in alcuni casi, lo stesso datore di lavoro, può dunque disporre di un periodo per valutare come un potenziale nuovo dipendente è capace di integrarsi nei processi aziendali e all’interno del team.

In questo modo si riserva la possibilità di non procedere nel formalizzare l’assunzione senza incorrere in penali anche in caso di contratto a tempo indeterminato.

Questa specifica finestra temporale è il periodo di prova, normato dall’articolo 2096 del Codice Civile e dalle specifiche direttive dei vari Contratti Collettivi Nazionali. Uno strumento utile, ma non obbligatorio, sia per il datore di lavoro che per il candidato stesso, che avrà l’opportunità di tirarsi indietro senza complicazioni. Vediamo come funziona e quanto dura, con un focus sui principali CCNL.

Come funziona il periodo di prova in un contratto a tempo indeterminato

Partiamo dalla base. Come abbiamo già accennato, il periodo di prova è una fase preliminare, che si può svolgere una volta sola per contratto, che consente al datore di lavoro e al lavoratore di verificare la reciproca compatibilità prima di consolidare il rapporto di lavoro. Anch’essa dev’essere formalizzata all’interno di un’eventuale lettera d’impegno o direttamente nel contratto.

La durata varia a seconda del CCNL specifico applicabile e al livello di inquadramento, anche se alcuni CCNL non stabiliscono un temine preciso. È comunque consigliabile, per il lavoratore, non superare i sei mesi, perché un periodo di tempo così prolungato potrebbe da una parte frustrare il lavoratore e dall’altra consentire potenzialmente a un talento già formato e preparato di andarsene senza particolari complicazioni.

Attenzione anche alla sottile differenza tra giorni di calendario e giorni di lavoro effettivo: è bene esaminare attentamente il CCNL per evitare sorprese. Fino alla scadenza, le parti sono dunque libere di recedere dal contratto senza necessità di preavviso o indennità.

Quali sono i diritti e i doveri durante il periodo di prova?

I diritti del lavoratore durante il periodo di prova sono gli stessi previsti da un normale contratto a tempo indeterminato:

  • la retribuzione;
  • le ferie;
  • l’anzianità maturata;
  • i contributi previdenziali maturati;
  • il trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo di prova, il lavoratore ha però anche gli stessi obblighi di qualsiasi altro dipendente, anzi, dovrà sforzarsi un po’ di più per brillare. Di contro, il datore è chiamato a valutare le capacità del dipendente in modo equo e trasparente in prospettiva di assunzione e ad non utilizzare il periodo di prova per coprire, ad esempio, un dipendente in ferie o un picco di produttività difficile da gestire.  

Il periodo di prova può essere sospeso?

periodo di prova

Sì, la sospensione del periodo di prova è possibile, ma solo nei casi in cui il lavoratore non può svolgere le proprie mansioni per motivi che non dipendono dalla sua volontà.

In questi casi, la sospensione comporta un congelamento del conteggio dei giorni di prova, che riprenderà quando il lavoratore tornerà a svolgere regolarmente le proprie attività. Tra le casistiche più comuni abbiamo:

  • malattia o infortunio;
  • maternità o paternità;
  • ferie o permessi;
  • scioperi;
  • cause di forza maggiore (pensiamo a eventi meteorologici straordinari o a un problema interno all’azienda che ferma le attività).

Durata del periodo di prova per ogni CCNL

Di seguito, una panoramica della durata del periodo di prova a seconda del livello di inquadramento, come previsto dai principali CCNL.

1. CCNL Commercio

InquadramentoPeriodo di prova
Quadri e Primo Livello6 mesi di calendario
Secondo, Terzo, Quarto e Quinto Livello60 giorni di lavoro effettivo
Sesto e Settimo Livello45 giorni di lavoro effettivo

2. CCNL Metalmeccanici

Il CCNL Metalmeccanici prevede sia un periodo di prova ordinario che uno in cosiddetta “durata ridotta”, usufruibile nel caso in cui il lavoratore dimostri di aver svolto mansioni simili durante precedenti impieghi. Tiene conto solo dei giorni di lavoro effettivo.

InquadramentoPeriodo di prova
Livelli D1, D2, C11 mese e mezzo (o 1 mese in durata ridotta)
Livelli C2, C3, B13 mesi (o 2 mesi in durata ridotta)
Livelli B2, B3, A16 mesi (o 3 mesi in durata ridotta)

3. CCNL Trasporti e Logistica

InquadramentoPeriodo di prova
Quadri6 mesi
Livello 15 mesi
Livello 2, conducenti livello 3 Super, 3 Super Junior e 34 mesi
Dipendenti Livello 2 Super, 3, 4, 4 Junior3 mesi
Altri lavoratori1 mese

4. CCNL Edilizia (Artigianato)

InquadramentoPeriodo di prova
Operai di quarto livello35 giorni di lavoro
Operai specializzati30 giorni di lavoro
Operai qualificati25 giorni di lavoro
Operai comuni15 giorni di lavoro

5. CCNL Edilizia (Cooperative)

InquadramentoPeriodo di prova
Operai di quarto livello e specializzati30 giorni
Operai qualificati25 giorni
Operai semplici15 giorni

6. CCNL Edilizia (Industria)

InquadramentoPeriodo di prova
Operai di quarto livello30 giorni di lavoro effettivo
Operai specializzati25 giorni di lavoro effettivo
Operai qualificati20 giorni di lavoro effettivo
Altri operai10 giorni di lavoro effettivo

7. CCNL Turismo

Il CCNL turismo tiene conto solo dei giorni di lavoro effettivo.

InquadramentoPeriodo di prova
Livelli A, B180 giorni
Livello I150 giorni
Livello 275 giorni
Livello 345 giorni
Livelli 4 e 530 giorni
Livello 6S20 giorni
Livelli 6 e 715 giorni

8. CCNL Scuola (personale ATA)

InquadramentoPeriodo di prova
Aree di Collaboratore e di Operatore2 mesi
Area di Assistente4 mesi
Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni6 mesi

9. CCNL Chimico Farmaceutico

Il CCNL Chimico Farmaceutico tiene conto dei giorni di calendario.

InquadramentoPeriodo di prova
Livelli A, B, C, D6 mesi
Livello E4 mesi
Livello F2 mesi
Livelli Q1, Q2, A, B, C, D, E, F, G del settore Lubrificanti e GPL6 mesi
Livelli H, I del settore Lubrificanti e GPL4 mesi

10. CCNL Gomma e Plastica

Il CCNL Gomma e Plastica tiene conto dei giorni di calendario.

InquadramentoPeriodo di prova
Quadri e Livello A6 mesi
Altri livelli3 mesi

11. CCNL Alimentare

Il CCNL Alimentare tiene conto dei giorni di lavoro effettivo.

InquadramentoPeriodo di prova
Livello 1 e Livello 1 Super6 mesi
Livelli 2, 3A, 33 mesi
Livello 4 e 51 mese e mezzo
Livello 618 giorni

12. CCNL Credito

Il CCNL Credito tiene conto dei giorni di calendario.

InquadramentoPeriodo di prova
Impiegati3 mesi
Operai30 giorni

13. CCNL Telecomunicazioni

Il CCNL Telecomunicazioni tiene conto dei giorni di calendario.

InquadramentoPeriodo di prova
Quadri e livelli 7, 6, 56 mesi
Altri livelli3 mesi

14. CCNL Sanità

Il CCNL Sanità tiene conto dei giorni di calendario.

InquadramentoPeriodo di prova
Aree del personale di supporto e degli operatori2 mesi
Aree degli assistenti e dei
professionisti della salute e dei funzionari
4 mesi
Personale di elevata qualificazione6 mesi

15. CCNL Studi professionali

Il CCNL Studi Provessionali tiene conto dei giorni di lavoro effettivo.

InquadramentoPeriodo di prova
Quadri e Livello 1180 giorni
Livelli 2, 3 Super e 3120 giorni
Livello 4, 4 Super90 giorni
Livello 560 giorni

Cosa succede quando termina il periodo di prova

Al termine del periodo di prova, si prospettano due esiti principali:

  • la conferma del lavoratore;
  • l’interruzione del rapporto di lavoro.

Nel caso di esito positivo, il dipendente viene dunque confermato e il contratto prosegue automaticamente a tempo indeterminato, senza necessità di formalizzare ulteriori accordi.

Da quel momento, il lavoratore acquisisce la protezione contro il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, permesso invece durante il periodo di prova. I periodi maturati durante la prova vengono inoltre considerati utili a tutti gli effetti per l’anzianità.

Nel malaugurato caso di esito negativo del periodo di prova, il datore di lavoro può invece decidere di interrompere il rapporto senza ulteriori formalità: non è necessario fornire una motivazione per il licenziamento, purché questo avvenga entro la scadenza e nel rispetto delle condizioni previste dal contratto collettivo di riferimento.

Non è obbligatorio dare preavviso, a meno che non sia stabilito diversamente da specifiche clausole contrattuali. Lo stesso vale per il lavoratore che non vuole proseguire: non serve dare dimissioni telematiche, è necessario un avviso orale o più professionalmente, scritto.

Il periodo di prova può essere prorogato?

Generalmente, la durata della prova è stabilita nel contratto all’inizio del rapporto lavorativo e non può essere estesa unilateralmente dal datore di lavoro. Qualora il CCNL applicabile preveda questa possibilità, la proroga deve essere concordata per iscritto tra le parti prima della scadenza del termine originario, specificando chiaramente le nuove condizioni e il termine entro il quale il periodo di prova si concluderà definitivamente.

Tuttavia, è raro che i contratti collettivi contemplino l’opzione di una proroga, proprio per evitare abusi o prolungamenti ingiustificati del periodo di incertezza per il lavoratore. Inoltre, in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato a indeterminato con le stesse mansioni, un nuovo periodo di prova non è consentito.

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Francesca Di Feo

Redattrice Partitaiva.it

Classe 1994, immediatamente dopo gli studi ho scelto di intraprendere una carriera nel Project Management in ambito di progetti Erasmus+ per EPS. Questo mi ha portato ad approfondire in particolare le tematiche inerenti alla fiscalità delle PMI, anche se la mia area di expertise risulta oggi molto più ampia in questo ambito. Oggi sono copywriter freelance appassionata di scrittura e di innovazione per le piccole e medie imprese.

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