Pensione integrativa: come funziona la deducibilità

La pensione integrativa può essere uno strumento utile non solo per accantonare dei risparmi per la terza età, ma anche per beneficiare di importanti risparmi fiscali.

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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Un fondo pensione è uno strumento di previdenza integrativo, disciplinato dal D.lgs. del 252/2005, attraverso cui è possibile accantonare, con versamenti effettuati dal lavoratore o dal datore di lavoro, delle somme destinate al momento in cui smetteremo di lavorare, per costituire una rendita o un capitale destinato alla terza età aggiuntivo rispetto alla pensione pubblica.

Pensare alla propria pensione integrativa è diventato un argomento di grande attualità in considerazione degli squilibri sistematici denunciati dall’ISTAT (calo demografico, aumento dell’aspettativa di vita, bassa occupazione giovanile) che fanno presupporre che difficilmente lo Stato potrà garantire prestazioni adeguate o almeno in linea con quelle dei nostri genitori.

Per questo diventa sempre più centrale l’esigenza di pianificare per tempo la propria posizione previdenziale.

Come stipulare un fondo pensione

Oggi è possibile stipulare un fondo pensione con una compagnia assicurativa presso un istituto di credito, o attraverso un fondo convenzionato con la propria azienda attraverso un accordo collettivo.

Dopo 2 anni dall’iscrizione il fondo pensione è portabile, cioè è possibile cioè trasferire la propria posizione pensionistica integrativa presso un altro istituto (ad es. da una banca ad un’altra, da una banca ad una compagnia assicurativa, ecc.).

Il fondo pensione è giuridicamente qualificato come un contratto assicurativo, motivo per cui le somme versate sul fondo pensione hanno il vantaggio di essere:

  • non pignorabili;
  • non sequestrabili.

Inoltre, essendo somme vincolate, non ricadono nell’ISEE.

Fase di accumulo

Durante la durata della propria vita lavorativa, il fondo pensione può essere alimentato dal lavoratore (e anche dal datore di lavoro). Le somme versate sul fondo verranno investite a seconda dalla linea scelta (garantita, obbligazionaria, bilanciata, azionaria), e frutteranno quindi degli interessi.

La scelta della linea è demandata al lavoratore, ma è sempre bene farsi consigliare sul punto da un consulente, che illustrerà all’aderente la scelta migliore in base alle sue esigenze ed al suo orizzonte temporale.

In linea di massima, maggiore è l’orizzonte temporale, più saranno da preferire le linee azionarie e bilanciate, mentre è preferibile optare per linee obbligazionarie o garantite all’avvicinarsi dell’età pensionabile.

La linea interna al fondo è liberamente modificabile nel corso del tempo, proprio per permettere all’investimento di adeguarsi all’età dell’aderente.

I versamenti al fondo pensione possono avvenire attraverso PAC, cioè con piano di accumulo costante (mensile, bimensile, trimestrale ecc.) oppure attraverso un versamento volontario una tantum.

Quanto versare sul fondo pensione

Il contribuente è sempre libero di decidere se, quando e come versare denaro sul proprio fondo pensione integrativo.

Non vi è alcun obbligo di versamento costante o vincolato, né sulle scadenze né sulle somme precise. Tutto viene lasciato alla libera scelta del lavoratore, che può decidere come meglio crede quando e con che modalità incrementare il proprio fondo pensione.

Ciò significa avere anche libertà di non incrementare o addirittura interrompere i versamenti al fondo pensione per un certo periodo di tempo.

Versare poco sul fondo pensione è una scelta poco conveniente. Diminuisce le possibilità di ricevere una rendita adeguata o addirittura di non riuscire ad accumulare un montante sufficiente per la conversione in rendita. Inoltre, il beneficio fiscale sarà minore.

Si può prelevare dal fondo pensione?

Le somme già versate nella previdenza integrativa non sono liberamente disponibili. Saranno riscattabili solo al raggiungimento dell’età pensionabile e dei requisiti pensionistici, salvo alcune finestre di uscita anticipate, tassativamente previste dalla legge (come vedremo tra poco).

Non occorre invece preoccuparsi del caso in cui il lavoratore dovesse venire a mancare durante la fase di accumulo: in questo caso, il capitale già accantonato nel fondo pensione tramite i versamenti sarà liquidato ai beneficiari indicati dal lavoratore al momento della sottoscrizione del fondo pensione (ma che potranno essere modificati successivamente dal lavoratore).

Fase di Riscatto

Una volta raggiunta l’età pensionabile, sarà possibile riscattare il montante accumulato all’interno del fondo pensione. Al momento del riscatto si può scegliere tra diverse opzioni, tra le quali si distingue principalmente in:

  1. Riscatto in forma di capitale;
  2. Riscatto in forma di rendita.

La scelta tra queste due opzioni dipende essenzialmente dalla quantità di montante accumulato, dall’aspettative di vita o da altre proprie personali esigenze.

Il lavoratore potrà infatti liberamente optare per un riscatto in forma di capitale, nel caso in cui non fosse interessato alla rendita.

Sarà invece costretto al riscatto in capitale, nel caso in cui “la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335” (art. 11, comma 3, del D.lgs 252/2005).

Nel caso in cui invece il montante accumulato sia cospicuo, sarebbe preferibile optare invece per il riscatto in forma di rendita, in quanto più aderente alle finalità sottese ad un fondo pensione, cioè la conversione in una pensione integrativa.

La rendita da fondo pensione, infatti, è vitalizia. Una volta convertito in rendita, l’aderente potrebbe arrivare a ricevere anche più rispetto al capitale versato, come avviene per la pensione obbligatoria.

Come per il caso della reversibilità della pensione pubblica, è possibile inoltre tutelare i propri cari optando per una conversione in rendita reversibile.

Benefici fiscali per il contribuente e deducibilità

Passiamo ora ai benefici fiscali. È possibile portare in deduzione tutte le somme versate sul fondo pensione fino ad un massimo di 5.164,57 € annui. Sono deducibili le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro (ad eccezione del TFR).

Le somme andranno versate entro il 31 dicembre di ogni anno, per poter beneficiare della deducibilità l’anno successivo, attraverso la presentazione di un’apposita certificazione fiscale rilasciata dalla compagnia con cui è stato stipulato il fondo pensione.

Possono beneficiare della deducibilità:

  1. I lavoratori dipendenti;
  2. i lavoratori autonomi con partita IVA.

ll dipendente presenterà apposita certificazione fiscale, in sede di dichiarazione, e potrà ottenere il proprio beneficio fiscale o attraverso l’incremento di una mensilità in busta paga, oppure andando a compensare eventuali imposte dovute all’erario.

Anche gli autonomi presenteranno la certificazione e si vedranno riconoscere un abbassamento della propria base imponibile, per risparmiare così l’aliquota IRPEF marginale.

Regime forfettario e deducibilità fondo pensione

L’unica eccezione è rappresentata dalle partite IVA in regime forfettario: questi ultimi non possono portare in deduzione le somme versate sul proprio fondo pensione.

Questo però non significa che la pensione integrativa sia sconveniente per i forfettari, anzi: anche gli autonomi con tassazione agevolata dovrebbe valutare la pensione complementare per una serie di motivi.

Chi è in regime forfettario è esonerato dal pagamento dell’aliquota del 15% sul montante previdenziale, obbligatoria per altre categorie (a patto che presenti una certificazione sui contributi non dedotti). Inoltre nel caso in cui il lavoratore percepisca anche redditi imponibili IRPEF, può dedurli tramite previdenza integrativa.

Infine, qualora decidesse di cambiare regime fiscale, potrà beneficiare della deducibilità fiscale recuperando le somme non dedotte in precedenza. Chi ha iniziato a contribuire dal 1° gennaio 2007, infatti può dedurre nei primi cinque anni fino a 25.882,85 € e incrementare così la deducibilità dal sesto al venticinquesimo anno di adesione al fondo pensione, fino a un massimo di 7.746,86 € annui.

Se vuoi approfondire, leggi la guida dedicata a fondo pensione e regime forfettario.

Deducibilità fiscale anche in pensione

È possibile continuare a beneficiare dei benefici fiscali anche da pensionato: infatti, il pensionato che per altre ragioni dovesse continuare a percepire altri redditi soggetti ad IRPEF potrà continuare a portare quelle somme in deduzione, non essendovi nessun obbligo di riscatto del proprio fondo pensione una volta raggiunta l’età pensionabile.

È possibile portare in deduzione anche le somme versate su fondi pensione di altri componenti del proprio nucleo familiare, sempre entro l’importo massimo di 5.164,57 € annui.

Benefici fiscali per il datore di lavoro

Anche per il datore di lavoro sono previsti dei vantaggi fiscali di non poco conto. Il datore di lavoro può infatti decidere di conferire il TFR del dipendente nel fondo pensione integrativo del lavoratore.

In questo caso, il datore di lavoro:

  1. Pagherà meno tasse: tra il 4% (aziende oltre i 50 addetti) e il 6% (aziende fini ai 50 dipendenti) del TFR conferito è deducibile dalla base imponibile IRES;
  2. Pagherà meno contributi: si paga lo 0,28% dei contributi in meno;
  3. Non paga il fondo di garanzia: risparmio dello 0,20% al fondo di garanzia per le aziende insolventi;
  4. Non paga la rivalutazione del TFR: se conferito nella previdenza integrativa, la rivalutazione del TFR non è più a carico dell’azienda;
  5. Semplifica la gestione finanziaria: i flussi TFR diventano più certi e gestibili. Quando invece il TFR rimane in azienda, può essere soggetto ad anticipazioni, riscatto, liquidazioni e rivalutazioni.

Tassazione sul fondo pensione

Al riscatto del capitale accumulato nel fondo pensione si applicata un’imposta del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo di adesione, fino a un minimo del 9%.

Per questo motivo è vantaggioso aderire al fondo pensione il prima possibile. Perfino un minorenne può aprire un fondo pensione, e sarebbe puramente vantaggioso fiscalmente: infatti i genitori possono ottenere vantaggi fiscali al posto del minore.

Gli interessi maturati nel fondo pensione sono invece tassati al 20%, una percentuale inferiore rispetto al 26% applicata ad altri investimenti.

Riscatto anticipato del fondo pensione

Ritirare anticipatamente una parte del fondo pensione è possibile solo in determinate situazioni:

  • spese sanitarie gravi (fino al 75% del capitale);
  • acquisto o la ristrutturazione della prima casa (dopo 8 anni di adesione, sempre fino al 75% del capitale);
  • altre necessità (dopo 8 anni di adesione, in misura massima del 30%).

Per queste richieste anticipate, la tassazione sul riscatto del fondo pensione può salire al 23% anziché al 15%. Fa eccezione il caso delle spese sanitarie gravi, dove l’aliquota resta al 15% o è riducibile al 9% in base agli anni di adesione.

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Giulia Pagano

Consulente finanziario presso Allianz Bank F.A.

Laureata in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma e abilitata all’esercizio della professione forense. Dopo aver svolto per un paio d'anni la professione di avvocato, ho deciso di intraprendere la strada della consulenza finanziaria. Sono iscritta all’OCF, albo unico dei Consulenti finanziari, dal 2022. Nello stesso anno ho iniziato a lavorare per Allianz Bank.
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 20 Dicembre 2024
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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