- Se hai una attività autonoma con Partita Iva, e non segui alcuni obblighi fiscali, puoi ricevere delle sanzioni;
- Per chi compie un errore involontario, è possibile rimediare entro certi termini;
- Non presentare la dichiarazione dei redditi è un’omissione grave sia per i lavoratori dipendenti che per chi ha una Partita Iva.
Sono molti i lavoratori ed i professionisti che hanno aperto una Partita Iva per svolgere la propria attività. La preoccupazione che accomuna un po’ tutti è quella di fare errori, con il rischio di incappare in sanzioni.
Le norme e le leggi da seguire sono molte: anche il contribuente più attento e ligio al dovere può correre il rischio di sbagliare. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: quali sono le sanzioni a cui si rischia di andare incontro con la Partita Iva?
Per poter rispondere a questa domanda, è necessario capire come funziona il sistema tributario italiano, che prevede alcune sanzioni amministrative e tributarie, le quali vengono applicate nel momento in cui si commettono delle violazioni che hanno come oggetto le imposte dirette e quelle indirette. Scopriamo a cosa stare attenti.
Indice
Partita Iva: quando si applicano le sanzioni
A disciplinare le sanzioni di tipo amministrativo ci hanno pensato i D.Lgs. n 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997. Quando si parla di sanzioni di tipo amministrativo, un ruolo di primaria importanza viene assunto dall’articolo 1 del D.Lgs n. 472/97, che ha provveduto a stabilire quali siano le disposizioni generali da applicare quando devono essere applicate delle sanzioni in materia tributaria.
Forse è superfluo ribadirlo in questa sede, ma la sanzione prevede il pagamento di una determinata somma. Anche quando si riferisce a una attività svolta con la Partita Iva, le sanzioni hanno alcune caratteristiche:
- hanno carattere personale, quindi riguardano esclusivamente il soggetto che ha commesso l’infrazione. La sanzione non viene trasmessa agli eredi;
- la somma che verrà pagata non produce alcun tipo di interesse;
- le sanzioni non possono essere retroattive: possono essere comminate unicamente per quelle violazioni commesse a seguito di dell’entrata in vigore di una legge;
- cumulo delle sanzioni: nel caso in cui il contribuente abbia commesso più violazioni in un unico periodo d’imposta, la sanzione verrà determinata dalla violazione più grave, il cui importo sarà aumentato da un quarto al doppio;
- le sanzioni sono applicate in misura ridotta, nel caso in cui ci sia un ravvedimento operoso da parte del contribuente.
Ci sono anche dei casi in cui le sanzioni non devono essere applicate. Queste non saranno corrisposte nel momento in cui:
- ci sia un’obiettiva incertezza sulla portata normativa;
- ci siano degli evidenti equivoci nei modelli o nella richiesta di informazione da parte dell’amministrazione finanziaria;
- il contribuente commette una violazione, che deriva da una non conoscenza della legge tributaria non evitabile.
Partita Iva e avviso di accertamento
Nel caso in cui una sanzione sia legata ad un qualsiasi tributo, che il titolare della Partita Iva deve pagare e non ha corrisposto, sarà irrogata la multa immediatamente con l’avviso di accertamento o rettifica. Il diretto interessato riceverà tutta la documentazione che motivi la sanzione: in caso contrario questa sarà nulla.
Il contribuente potrà provvedere a ridefinire il provvedimento, entro i termini che vengono proposti nel ricorso, provvedendo per esempio a saldare un terzo della sanzione irrogata.
C’è anche la possibilità che le sanzioni, nel caso in cui riguardino l’omesso o il ritardato pagamento dei tributi, possano essere portate ad una vera e propria iscrizione a ruolo. Questo può avvenire anche se le in relazione ai controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi, che vengono presentate dai contribuenti. In questo caso non sono previste delle definizioni agevolate.
Nel caso in cui, invece, ci siano delle sanzioni non collegate ad un tributo, queste devono essere irrogate a seguito di un atto di contestazione. Questo dovrà contenere obbligatoriamente:
- fatti attribuiti al trasgressore;
- elementi probatori;
- norme applicate;
- criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;
- indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
Il contribuente, anche in questo caso, avrà la possibilità di proporre il ricorso, entro i termini previsti. In alternativa potrà chiudere definitivamente la controversia pagando un terzo della sanzione che è stata indicata all’interno dell’atto.
Partita Iva: per quale motivo arrivano le sanzioni
L’amministrazione tributaria può irrogare delle sanzioni ai titolari di Partita Iva per una serie di motivi. Tra questi rientrano:
- dichiarazione infedele;
- dichiarazione tardiva;
- somme detenute in Paradisi Fiscali senza l’indicazione nel quadro RW;
- violazioni sugli, ISA, gli Indici Sintetici di Affidabilità;
- omessa indicazione della cedolare secca;
- errori di competenza.
Partiamo dall’analisi del primo punto. È bene ricordare che, nel momento in cui un titolare di Partita Iva presenta la dichiarazione dei redditi, i dati esposti sono soggetti a controlli. Nel momento in cui dovessero emergere delle irregolarità, l’Agenzia delle Entrate ha diritto ad irrogare delle sanzioni da dichiarazione infedele.
Siamo davanti al caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione dei redditi con delle vistose irregolarità, che possono portare ad un maggior credito d’imposta o a dover pagare meno tributi. Per la dichiarazione infedele è possibile risolvere la situazione tramite il ravvedimento operoso, ovvero mostrandosi collaborativi nel rimediare.
La dichiarazione tardiva, invece, si ha quando si presenta la dichiarazione con un ritardo massimo di 90 giorni rispetto alle scadenze previste dalla legge. In questo caso la sanzione può oscillare da 250 a 1.000 euro.
Partita Iva e sanzioni ISA
Le sanzioni possono arrivare anche nel caso in cui non dovesse essere compilato il modulo RW o nel caso di una sua compilazione non regolare. La normativa prevede una sanzione che oscilla dal 6% al 30% degli importi che non sono stati dichiarati. Nel momento in cui ci sono degli errori negli ISA, l’Agenzia delle Entrate prevede alcune tipologie di sanzioni:
- una sanzione fissa di 2.065 euro se non viene presentato il modello ISA;
- nel caso in cui con la presentazione dell’ISA risulti un maggior reddito imponibile, verrà applicata una sanzione variabile tra il 10% ed il 50% della maggior imposta dovuta.
Nel caso in cui non sia indicata la cedolare secca, si applica una sanzione amministrativa che varia dal 240% al 480% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 500 euro.
Per gli errori di competenza fiscale sull’errata imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi di reddito, il nostro sistema sanzionatorio prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 30% al 60%.
L’Agenzia delle Entrate può sanzionare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi. O chi l’ha presentata in ritardo. Ecco come è possibile rimediare.
Per un’omessa presentazione ISA la sanzione può arrivare a 2.065 euro. A questa cifra si può aggiungere un’altra sanzione calcolata sui maggiori redditi non dichiarati, se questi ci sono.
Sì, pagando immediatamente, saldando un terzo dell’importo. La soluzione migliore è, quando questo sia possibile, fare il ravvedimento operoso nel più breve tempo possibile. Le sanzioni arriveranno in forma ulteriormente ridotta. Leggi l’articolo per sapere come fare.
Salve io vorrei creare un sito su cui vendere dei prodotti digitali che tipo di partiva iva devo prendere? Un sito in cui tutte le persone del mondo possono comprare
Buongiorno,
è possibile utilizzare anche il codice ATECO relativo ai portali web, soprattutto se la sua attività include la gestione di un portale online dove vengono venduti i prodotti digitali. Il codice ATECO specifico per questa attività è:
Codice ATECO 63.12.00 – Portali web
Questo codice è adatto se la sua attività principale consiste nella gestione di portali web che ospitano contenuti digitali o facilitano le transazioni online, inclusa la vendita di prodotti digitali.
Oggetto Sociale
Un possibile oggetto sociale aggiornato per la sua attività potrebbe essere:
“L’attività di gestione di portali web e commercio al dettaglio di prodotti digitali attraverso piattaforme online, inclusa la produzione, distribuzione e vendita di software, ebook, corsi online, musica, video, immagini e altri contenuti digitali. La società potrà inoltre svolgere attività di consulenza e supporto tecnico legate ai prodotti digitali venduti e alla gestione del portale web.”
Suggerimenti per il Contenuto del Sito Web
Oltre alle sezioni già suggerite, può includere:
Portale Web: Una sezione dedicata alla descrizione del portale web, come funziona e quali servizi offre.
Marketplace: Se il portale consente ad altri venditori di offrire i loro prodotti, una sezione che descrive come i venditori possono registrarsi e vendere sul portale.
Grazie per averci scritto