- Il termine Partecipation Exemption identifica un regime di esenzione per le plusvalenze generate dalle cessioni di partecipazioni societarie.
- Per accedere a questa forma di detassazione è necessario rispettare specifici requisiti soggettivi e oggettivi.
- Con l’esenzione delle partecipazioni potrai ottenere una riduzione delle imposte dirette sulle plusvalenze fino al 95%.
Nel momento in cui possiedi una partecipazione in una società e vendendola ottieni una plusvalenza, questa andrà a cumularsi al reddito imponibile sia in quanto persona fisica, sia come partita IVA professionale o societaria. Tuttavia, è previsto un sistema di esenzione che prende il nome di Partecipation Exemption.
Questa forma di detassazione ti permette di ottenere una riduzione delle imposte dirette fino al 95% dell’imponibile IRES o IRPEF.
Un sistema vantaggioso, ma per rientravi devi possedere determinati requisiti previsti per legge. Di seguito avrai tutte le informazioni utili per valutare come funziona la Partecipation Exemption e quali sono le attività finanziarie soggette ad esenzione.
Indice
Cos’è la Partecipation Exemption Italia
La traduzione di partecipation exemption (PEX) è letteralmente quella di esenzione di partecipazione, un termine che va ad identificare un regime di esenzione delle plusvalenze dovute alla cessione di partecipazioni societarie.
Infatti, in base all’art 87 del TUIR, puoi ottenere una parziale detassazione ai fini delle imposte dirette IRES e IRPEF del guadagno ottenuto in caso di vendita o trasferimento a titolo oneroso di una partecipazione societaria, ad esempio una quota azionaria.
Con la Partecipation Exemption puoi ottenere un taglio dell’imponibile fiscale del 95% per il calcolo dell’IRES e del 41,86% sull’IRPEF. La ratio di questa disciplina di esenzione è quella di evitare una forma di duplicazione dell’imposizione fiscale del reddito societario, per la società stessa e i soggetti partecipanti agli utili.
Prendiamo il caso in cui, come persona fisica, decidi di vendere a titolo oneroso la tua quota azionaria in una SRL, generando una plusvalenza. In quanto tale, ai fini fiscali si applica un’imposta sostitutiva pari al 26%.
Viceversa, se ad eseguire la cessione delle quote sei sempre tu in quanto professionista con partita IVA, oppure una società di capitali o di persone, il guadagno generato viene sottoposto a detassazione parziale attraverso il regime di Partecipation Exemption sulle imposte dirette.
Partecipation exemption: chi può richiedere l’esenzione?
L’esenzione di partecipazione potrà essere richiesta solo da alcune tipologie di soggetti giuridici, e con riferimento a specifici strumenti finanziari. Ecco quali sono i soggetti passivi di IRES che rientrano nel regime PEX:
- SRL, società per azioni ed in accomandita per azioni;
- Snc, Sas e assimilate;
- cooperative;
- enti pubblici o privati che abbiano per oggetto principale lo svolgimento di attività commerciali;
- trust;
- imprenditori individuali.
Invece, dall’elenco previsto dall’art 87 comma 1 del TUIR restano escluse le società semplici, gli enti che non hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali e le associazioni professionali senza personalità giuridica.
Strumenti finanziari soggetti all’esenzione di partecipazione
Altro aspetto da considerare è la tipologia di strumento finanziario su cui si applica l’esenzione sulle partecipazioni. Anche in questo caso l’art 87 definisce in maniera precisa da dove può derivare la plusvalenza:
- azioni proprie o acquisite in leasing: si applica nel momento in cui le azioni sono inserite all’interno delle immobilizzazioni finanziarie sia nel bilancio prima della vendita, sia in quello successivo;
- strumenti finanziari similari alle azioni: per rientrare nell’esenzione, la remunerazione deve essere composta dalle partecipazioni delle società che li ha emessi;
- partecipazione di società in liquidazione: solo se è presente il requisito temporale triennale;
- diritti di usufrutto e di opzione: l’esenzione si applica se ad effettuare la cessione è chi detiene il diritto stesso, mentre non vale per l’usufrutto;
- costi per la due diligence: si considerano gli oneri di consulenza professionale fiscale e contabile che sono al 100% deducibili in quanto spese necessarie;
- titoli e strumenti finanziari emessi da non residenti: solo in caso di partecipazione al capitale e al patrimonio della società non residenti.
Invece non rientrano tra le forme di esenzione fiscale:
- le obbligazioni convertibili, dato che al momento della cessione avrai il possesso solo di un diritto potenziale di partecipazione;
- le quote di fondi comuni o di partecipazione alle Sicav, in quanto non sono equiparate alle azioni;
- i prestiti di titoli, dato che non creano plusvalenze e quindi non si pone il problema per ciò che riguarda l’esenzione delle partecipazioni;
- i diritti di opzione negoziati da un terzo ottenute attraverso l’usufrutto, venendo meno il legame tra partecipazione e diritto di possesso;
- titoli obbligazionari convertibili, almeno fino a quando non vengono convertiti in azioni.
Come funziona il regime PEX
Il regime di partecipation exemption fa riferimento solo alla cessioni di quegli strumenti finanziari che vengono effettate a:
- titolo oneroso;
- con assegnazioni a soci;
- con cessione di attività che sono estranee all’esercizio dell’impresa.
Si applica un taglio sull’imponibile fiscale delle plusvalenze che varia in base alla tipologia di cedente. Nella tabella seguente abbiamo riassunto quali sono le percentuali previste.
Riferimento | Esenzione |
Imprese e attività soggette a IRES | 95% |
Partite IVA soggette a IRPEF | 41,86% |
Società semplici e associazioni no profit | Non prevista |
Partecipation exemption: requisiti
Gli articoli 58 e 87 del TUIR stabiliscono in modo chiaro la presenza di requisiti per aderire al regime di esenzione PEX, divisi in due categorie: soggettivi e oggettivi.
Nel primo gruppo si fa riferimento al soggetto che detiene la partecipazione, e i requisiti sono identificati nell’art 87 TUIR comma 1 seziona A e B:
- possesso ininterrotto della partecipazione;
- inserimento della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie.
Invece, per quanto riguarda i requisiti oggettivi, sono definiti dalle sezioni C e D, e collegati alla società in cui detieni la partecipazione:
- residenza fiscale in uno stato che non prevede un regime fiscale agevolato;
- esercizio di un’attività commerciale.
Andiamo ad analizzare nel dettaglio i singoli requisiti.
1. Periodo minimo di possesso
Nella sezione A comma 1 art 87 viene definito in maniera specifica il requisito temporale per ottenere l’esenzione delle partecipazioni, fissato al primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello in cui si verifica la vendita delle quote.
Ad esempio, se hai acquistato delle azioni di una SRL il 10 gennaio del 2022, potrai ottenere l’esenzione solo se la vendita avviene dal 1° aprile del 2023 (12 mesi + 1). Tuttavia, è doveroso precisare che il limite temporale con il DL 203/2005 è stato portato a 18 mesi. Successivamente la Legge Finanziaria 2008 ha rispristinato il termine previsto dall’art 87 del TUIR.
Il calcolo del periodo minimo prenderà come riferimento la data di sottoscrizione delle quote nel caso di emissione delle azioni o di trasferimento delle proprietà. Invece, se viene eseguito un aumento di capitale, si prende come parametro la data di decorrenza.
Altro aspetto da considerare è cosa succede se acquisti le quote di una società con una cessione in più tranche. In questo caso si applicherà il cosiddetto criterio LIFO, Last In, First Out, ovvero tradotto come “ultimo ad entrare primo ad uscire”.
In base a questo principio si considerano cedute per prime le partecipazioni più recenti. Quindi, per ottenere l’esenzione completa, tutte le tranche devono rientrare nella tempistica dei 12 mesi + 1.
2. Iscrizione nelle immobilizzazioni immateriali
L’iscrizione delle partecipazioni societarie può essere inserita in bilancio in due modi:
- tra le immobilizzazioni finanziarie;
- tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Per ottenere l’esenzione delle plusvalenze, sarà necessario che le partecipazioni rientrino nel primo gruppo. Inoltre, l’art 87 del TUIR al comma B precisa che per accedere al regime di esenzione è necessario che le cessioni delle partecipazioni siano presenti sia nell’ultimo bilancio prima delle cessione, sia in quello successivo alla vendita.
Solo in questo caso si applicherà il taglio fiscale. Quindi se effettui una cessione di una partecipazione il 20 di novembre 2022, per entrare nei requisiti previsti, dovrai registrare la vendita nel bilancio di fine anno e quindi entro il 31 dicembre 2022.
3. Residenza fiscale
Il terzo requisito per ottenere l’esenzione fiscale delle partecipazioni è quello della residenza fiscale. In base al paragrafo C del comma 1, art 87 del TUIR, una società dovrà avere:
- residenza fiscale in un Paese che non è soggetto a regimi fiscali agevolati;
- il requisito di residenza fiscale deve essere presente almeno per i tre periodi di imposta prima della cessione della partecipazione.
In mancanza di uno dei due elementi indicati, non potrai beneficiare dell’esenzione.
4. Esercizio di impresa commerciale
L’ultimi requisito richiesto è quello della commerciabilità dell’impresa. Per la definizione di attività commerciali, devi prendere come riferimento l’art 2195 del Codice Civile, in cui sono indicate le attività che devono prevedere l’iscrizione al Registro delle Imprese alla Camera di Commercio.
Tra queste devi includere quelle di produzione e prestazione di servizi, di intermediazione di beni, di trasporto, le imprese bancarie, assicurative e quelle affini. Inoltre, vengono definite come commerciali anche le attività che non rientrano nell’art 2195, ma che prevendono la produzione di altri servizi. Per aderire al sistema di esenzione delle prestazioni il requisito commerciale deve:
- essere presente al momento della cessione, o in caso di vendita a tranche dall’inizio della liquidazione;
- essere presente per il triennio precedente alla cessione della partecipazione.
Inoltre, in quanto requisito oggettivo farà riferimento solo alla società partecipata e quindi è indifferente se la cessione avvenga a un soggetto giuridico che non abbia queste caratteristiche.
Regime PEX e minusvalenze
Se da un lato il regime di esenzione si applica sulle plusvalenze, vi sono alcuni dubbi sulla possibilità di ottenere una deduzione delle minusvalenze.
Questo termine, in contabilità, identifica una perdita collegata a un investimento finanziario o a una vendita di una partecipazione societaria. Quindi, cosa succede se effettuata la vendita si ottiene una minusvalenza?
Anche in questo caso sarà possibile applicare il regime PEX e ottenere una compensazione degli importi in perdita. In particolare, Il DPR 917/86 nell’art 68 prevede la possibilità di effettuare una compensazione di una minusvalenza, ottenuta da una cessione di una partecipazione qualificata con quella realizzata da una non qualificata.
Inoltre, potrai dedurre una minusvalenza ottenuta dalla vendita di una partecipazione non qualificata, compensandola con il guadagno di una vendita di quote qualificate.
Partecipation Exemption – Domande frequenti
Il termine Partecipation Exemption identifica una particolare forma di regime di esenzione fiscale applicabile alle plusvalenze, ottenuta dalla cessione di partecipazioni nelle società.
Il regime Partecipation Exemption si applica in presenza di determinati requisiti e solo per specifici soggetti passivi di IRES e IRPEF come descritto nella nostra guida.
La Partecipation Exemption prevede una detassazione delle imposte dirette del 95% per l’IRES, e del 41,86% per i soggetti passivi di IRPEF.
Buongiorno,
gradirei conferma in merito ad applicabilità regime PEX su strumenti finanziari quali ETF replicanti indici azionari (es. S&P 500 o MSCI World)
grazie
SF
Buongiorno,
non sembra esserci spazio all’esenzione per ETF replicanti indici azionari. Per avere una risposta certa ed esaustiva su questo argomento, si dovrebbe attivare una attività di consulenza: https://partitaiva.it/link/consulenza.
Grazie per averci scritto