- La NASpI fornisce supporto economico ai lavoratori disoccupati involontariamente, basato su contributi previdenziali versati e retribuzioni precedenti.
- Destinata a diverse categorie di dipendenti, la NASpI viene erogata anche in caso di licenziamento per giusta causa, ma con modalità leggermente diverse.
- La durata e l’importo della NASpI dipendono in ogni caso dai contributi versati dal lavoratore e sono le stesse per qualunque tipologia di licenziamento.
Il sistema previdenziale italiano offre una tutela specifica per coloro che si trovano improvvisamente senza lavoro e senza la possibilità di ottenere un impiego a breve termine, ovvero l’indennità di disoccupazione, più comunemente conosciuta come NASpI.
La misura, introdotta con il decreto legislativo del 4 marzo 2015, prevede quindi l’erogazione di un sostegno economico mensile calcolato su diversi parametri e destinato ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente, sia per un licenziamento per motivi oggettivi che per uno con giusta causa.
Tuttavia, ci sono delle sottili differenze nelle modalità di erogazione del sostegno a seconda delle circostanze che seguono la cessazione del rapporto di lavoro.
Indice
Cos’è la NASpI
La NASpI, acronimo di “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego“, è una prestazione economica di disoccupazione introdotta con l’obiettivo di offrire un sostegno temporaneo ai lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio impiego.
Questo ammortizzatore sociale è gestito dall’INPS e si rivolge a una vasta gamma di lavoratori dipendenti che versano contributi previdenziali, inclusi, ad esempio, quelli a tempo determinato e indeterminato, stagionali, apprendisti e altri che vedremo in seguito, purché:
- abbiano perso il lavoro;
- siano immediatamente disponibili ad accettare offerte di lavoro o a partecipare a iniziative di riqualificazione professionale.
Per accedere alla NASpI, il lavoratore deve:
- aver perso il proprio impiego in modo non volontario;
- aver maturato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Una volta approvata, la durata della prestazione è strettamente collegata al numero di settimane di contributi versati negli ultimi quattro anni. Il calcolo dell’importo della NASpI si basa sulle retribuzioni percepite dal lavoratore nel periodo di riferimento, prendendo in considerazione l’ultimo anno di stipendio.
Chi può prendere la NASpI
La NASpI si rivolge a tutti i lavoratori con rapporto subordinato che hanno perso il lavoro a prescindere dalle condizioni di licenziamento, tranne che a:
- lavoratori con contratti a tempo indeterminato in enti statali o locali (Pubblica Amministrazione);
- lavoratori stagionali nel settore agricolo con contratti a termine;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità (a meno che non decidano di optare per la NASpI in alternativa all’assegno).
Tuttavia, vi sono delle differenze nel trattamento, più specificatamente, nei tempi di erogazione del sostegno, in base alla tipologia di licenziamento. Vediamo quali sono.
NASpI e licenziamento volontario
Molti dubbi possono sorgere a proposito della percezione della NASpI in caso di licenziamento volontario. Cosa succede se il lavoratore sceglie di rinunciare al proprio posto di lavoro? Può richiedere la NASpI?
Secondo il regolamento intorno a questa norma, non è possibile ricevere l’indennità se il licenziamento è volontario. Risulta particolarmente importante quindi ricordare questa regola, nel momento in cui si decide di lasciare la propria occupazione.
NASpI e licenziamento per giustificato motivo
Non tutti sanno che la decorrenza della NASpI inizia in diversi momenti a seconda delle circostanze che seguono la cessazione del rapporto di lavoro.
Il licenziamento per giustificato motivo può essere oggettivo o soggettivo. Il giustificato motivo soggettivo riguarda la sfera comportamentale del lavoratore, non raggiungendo però la gravità necessaria per configurare una giusta causa.
Il giustificato motivo oggettivo, invece, è legato a esigenze produttive, organizzative e di lavoro, come la riduzione del personale per crisi aziendale. In entrambi i casi, il lavoratore licenziato per giustificato motivo ha diritto a ricevere la NASpI, a condizione che soddisfi gli altri requisiti previsti per l’accesso a questo sostegno, come il numero minimo di settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni.
Se la domanda per la NASpI viene presentata entro otto giorni dalla fine del rapporto di lavoro, l’indennità ha inizio dall’ottavo giorno successivo a tale data.
Qualora la domanda venga invece inoltrata dopo l’ottavo giorno, l’indennità inizierà dal giorno successivo alla presentazione della domanda, purché questa avvenga nei tempi previsti dalla legge.
NASpI e licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa si verifica quando un lavoratore viene licenziato a causa di un comportamento particolarmente grave, tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Questo include, ad esempio, casi di furto, violenza sul luogo di lavoro, gravi insubordinazioni e altre violazioni significative delle obbligazioni contrattuali. Ad ogni modo, anche il lavoratore licenziato per giusta causa ha diritto a ricevere la NASpI
Per i licenziamenti per giusta causa, la NASpI inizia però a decorrere dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento se la domanda è presentata entro tale termine, o dal giorno dopo la presentazione della domanda se questa avviene oltre il trentottesimo giorno, ma sempre nei limiti temporali stabiliti dalla normativa.
NASpI e licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
Esiste la situazione per cui il licenziamento avviane dopo o durante un periodo di prova: in questi casi è possibile accedere all’indennità fornita dall’INPS?
Se sono rispettati tutti gli altri requisiti, il lavoratore può procedere alla richiesta di accesso a questa misura, se è il datore di lavoro ad aver deciso di concludere il rapporto in essere. Questo invece non è possibile se è il lavoratore a decidere di concludere il periodo di prova o a rinunciare ad una assunzione successiva.
Durata della NASpI
A prescindere dalle circostanze che hanno determinato il licenziamento del lavoratore, la durata della NASpI è determinata in base al numero di settimane di contributi versati negli ultimi quattro anni, e l’indennità viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di queste settimane contributive.
Non si considerano, per il calcolo della durata, i periodi di contribuzione che hanno già generato prestazioni di disoccupazione, così come non si conteggiano le contribuzioni che hanno prodotto prestazioni uniche anticipate. Tuttavia, i contributi versati dopo l’ultima indennità di disoccupazione ricevuta contribuiscono al calcolo per una nuova NASpI.
Durante il periodo di percezione, i beneficiari accumulano contributi figurativi, che contano ai fini della previdenza sociale.
È inoltre prevista la possibilità, per chi decide di intraprendere un’attività autonoma, d’impresa individuale, o di diventare socio lavoratore di una cooperativa, di richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione, a seguito dell’accettazione della domanda.
Licenziamento e NASpI – Domande frequenti
Sì, un lavoratore licenziato per giusta causa può avere diritto alla NASpI. Tuttavia, la NASpI inizia a decorrere dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento se la domanda è presentata entro tale termine. Se la domanda viene presentata oltre il trentottesimo giorno, l’indennità inizia dal giorno successivo alla presentazione, sempre che questa avvenga nei limiti temporali stabiliti dalla normativa.
La NASpI è destinata ai lavoratori subordinati che hanno perso il lavoro senza colpa, inclusi apprendisti, soci di cooperative, personale artistico e lavoratori a termine delle pubbliche amministrazioni. Non spetta, invece, ai lavoratori a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, ai lavoratori stagionali agricoli, ai lavoratori extracomunitari stagionali, a chi ha i requisiti per il pensionamento e ai titolari di assegno di invalidità che non scelgono la NASpI.
La durata della NASpI è calcolata sulla base delle settimane di contributi versati negli ultimi quattro anni, corrispondendo alla metà. La durata non considera i periodi di contribuzione che hanno già generato prestazioni di disoccupazione o le contribuzioni usate per prestazioni anticipate. I contributi versati dopo l’ultima indennità di disoccupazione ricevuta sono utili per il calcolo di una nuova NASpI.
Francesca Di Feo
Redattrice Partitaiva.it