Mancato invio LIPE: cosa fare, sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di mancato invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, o LIPE, il soggetto passivo IVA deve pagare sanzioni amministrative pecuniarie. Continua a leggere per sapere come rimediare all'omissione di tale adempimento.

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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  • In caso di mancato invio della LIPE i contribuenti rischiano sanzioni amministrative pecuniarie che possono andare da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro.
  • La LIPE corrisponde alle comunicazioni IVA delle liquidazioni periodiche, ed è un adempimento istituito nel 2016 per contrastare l’evasione fiscale sull’IVA.
  • In caso di mancato invio della comunicazione, il contribuente può correggere la sua posizione mediante il ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta.

Tra i vari adempimenti obbligatori per i soggetti passivi IVA c’è la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, o LIPE.

Sono previste delle scadenze entro cui tale comunicazione deve essere inviata. Ma cosa succede in caso di mancato invio della LIPE? Se tali scadenze non sono rispettate, il contribuente può incorrere in sanzioni piuttosto salate.

Tuttavia, l’ordinamento dà la possibilità di regolarizzare l’omissione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. In questo articolo vedremo nel dettaglio cosa succede in caso di mancato invio della LIPE e come porvi rimedio.

LIPE: cos’è e come funziona l’adempimento

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, o LIPE, è un adempimento obbligatorio per i soggetti passivi IVA. La dichiarazione è disciplinata dall’art. 21-bis del decreto legge 78/2010.

Si tratta di un documento che serve a comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.

I soggetti obbligati a inviare tale comunicazione, per via telematica, sono tutti i soggetti passivi IVA, che possono effettuare l’adempimento in autonomia o tramite intermediario. Quindi, sono obbligati a inviare telematicamente la comunicazione:

  • gli esercenti attività di impresa, arte o professione abituale;
  • le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
  • le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
  • i soggetti esteri che operano in Italia con rappresentante fiscale;
  • i soggetti esteri che operano in Italia con identificazione diretta.
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Sono, invece, esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o ad effettuare le liquidazioni periodiche e in assenza di dati da indicare. L’obiettivo di questa comunicazione è quello di favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni IVA.

L’invio della comunicazione deve essere fatto utilizzando un apposito software che genera un formato .xml che contiene i seguenti dati:

  • dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
  • dati del dichiarante.

LIPE: le scadenze

Le scadenze della LIPE sono:

  • 1° trimestre: 31 maggio;
  • 2° trimestre: 30 settembre (slittata al 2 ottobre per il 2023);
  • 3° trimestre: 30 novembre;
  • 4° trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo.

Vi è, però, la distinzione tra contribuenti che sono tenuti ad una comunicazione mensile e quelli che devono inviare la comunicazione trimestralmente. I primi presentano tre moduli nel trimestre di riferimento, mentre i secondi inviano tutto in un unico modulo.

Alla scadenza, il contribuente deve compilare un file .xml utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’apposita sezione. I contribuenti hanno anche a disposizione un software di compilazione sul sito dell’Agenzia o software di terzi.

Mancato invio LIPE: cosa succede

In caso di mancato invio della comunicazione, l’art.11, co. 2-ter del D.Lgs. n. 471/97 stabilisce che i contribuenti sono tenuti a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria.

Per evitare ciò, però, i contribuenti tenuti a effettuare questo adempimento possono inviare la LIPE correttiva, in modo da regolarizzare la violazione, entro la dichiarazione annuale IVA.

Invece, se il soggetto passivo IVA non presenta la LIPE correttiva entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, la regolarizzazione della LIPE dovrà comunque essere effettuata attraverso la dichiarazione iva o una dichiarazione IVA integrativa.

Per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati, i contribuenti devono compilare il quadro VH, in base a quanto stabilito dalla Risoluzione n. 104/E/2017. Andranno, quindi, indicati tutti i dati richiesti.

Mancato invio LIPE: le sanzioni

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Le sanzioni previste in caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione telematica della comunicazione vanno dai 500 euro ai 2.000 euro.

Tuttavia, tale sanzione può essere ridotta ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso LIPE è un istituto a cui i contribuenti possono ricorrere per regolarizzare la propria posizione fiscale. Infatti, mediante questo strumento i soggetti passivi IVA possono inviare la dichiarazione omessa e pagare una sanzione ridotta, come stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

La sanzione su cui si calcola la riduzione varia in base al giorno in cui viene regolarizzata la posizione. Infatti, se la regolarizzazione avviene entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione base ridotta. Invece, per le regolarizzazioni effettuate dopo i 15 giorni dalla scadenza, la sanzione base applicata è quella piena.

Nello specifico, la sanzione ammonta a:

  • 1/9 di 250 euro (27,78 euro) se si regolarizza l’omissione entro 15 giorni dalla scadenza;
  • 1/9 di 500 euro (55,56 euro)  se si regolarizza l’omissione entro 90 giorni dalla scadenza:
  • 1/8 di 500 euro (62,50 euro) se si regolarizza l’omissione entro un anno dalla scadenza;
  • 1/7 di 500 euro (71,43 euro) se si regolarizza l’omissione entro due anni dalla scadenza;
  • 1/6 di 500 euro (83,33 euro) se si regolarizza l’omissione oltre i due anni dalla scadenza;
  • 1/5 di 500 euro (100 euro) se si regolarizza l’omissione dopo la contestazione dell’omissione.

Per effettuare il ravvedimento operoso occorre utilizzare il modello F24.

Compilazione del modello F24

Modello F24

Il ravvedimento operoso si effettua, in questo caso, inserendo il codice tributo 8911 “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”. Il codice va inserito nella sezione Erario.

I campi da compilare sono i seguenti:

  • codice tributo: 8911;
  • rateazione/regione/prov/mese rif: da non compilare;
  • anno di riferimento: anno d’imposta per cui si effettua il pagamento;
  • importi a debito versati: indicare l’importo a debito;
  • importi a credito compensati: da non compilare;
  • TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario;
  • TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, da non compilare se non sono presenti importi a credito;
  • Saldo (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B)
  • codice ufficio: da non compilare;
  • codice atto: da non compilare.

Inoltre, nell’apposito campo del modello F24 occorre anche riportare il “codice atto” che è indicato in alto a sinistra nella lettera ricevuta dall’Agenzia delle Entrate.

Mancato invio LIPE – Domande frequenti

Cosa succede in caso di mancato invio della LIPE?

In caso di mancato invio della LIPE il soggetto passivo IVA rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 500 ai 2.000 euro.

Quando bisogna inviare la LIPE?

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA deve essere effettuata entro le scadenze del 31 maggio per il primo trimestre, 30 settembre per il secondo (slittata al 2 ottobre per il 2023), 30 novembre per il terzo trimestre e il 28 febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre.

Come rimediare in caso di mancato invio della LIPE?

Per rimediare all’omissione il contribuente può regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, mediante modello F24, pagando una sanzione ridotta che varia in base al tempo trascorso dalla scadenza.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 7 Ottobre 2023
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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