- Sono entrate in vigore nuove regole fiscali per i maestri da sci che svolgono attività di insegnamento in forma autonoma e sono iscritti al relativo Albo professionale.
- Le scuole e i professionisti potranno godere dell’aliquota IVA ridotta al 5% per lo svolgimento di attività di insegnamento anche in forma organizzata.
- L’emissione della fattura non è obbligatoria se non espressamente richiesta dal cliente e se la prestazione non ricade nel regime di esenzione.
Dal 1° gennaio 2025, salvo eventuali proroghe, gli insegnamenti sportivi proposti da Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalle singole federazioni e dal Coni saranno esenti da IVA. Tuttavia, sono già entrate in vigore le nuove regole fiscali per i maestri da sci regolarmente iscritti agli Albi professionali.
Grazie a una modifica alla direttiva europea IVA, varata nel 2022, gli Stati membri hanno avuto la possibilità di fissare aliquote agevolate IVA per le attività di insegnamento sportivo.
Il nostro Paese, per esempio, ha ridotto l’aliquota IVA al 5%, ovvero la più bassa possibile, per l’insegnamento di attività sportive invernali svolto anche in forma organizzata. Non solo: è stato confermato anche l’esonero dall’emissione della fattura elettronica per alcuni professionisti.
Scopriamo quali sono le nuove regole fiscali per le attività sportive invernali, chi può godere della riduzione dell’IVA e dell’esonero dalla fatturazione delle prestazioni individuali.
Indice
Nuove regole fiscali per i maestri da sci: le novità
Dopo un percorso normativo durato alcuni anni, Amsi (Associazione Nazionale dei Maestri di Sci1) e Colnaz (Collegio Nazionale dei Maestri di Sci2) hanno ottenuto dal Mef nuove regole fiscali per i maestri da sci.
Infatti, tra le attività che godono dell’aliquota IVA più bassa sono state aggiunte anche alcune attività sportive invernali riconosciute dalla federazione o dal Coni e svolte da professionisti iscritti in appositi Albi regionali o nazionali. Questa disposizione è in linea con quanto previsto dal decreto Omnibus che aveva introdotto l’aliquota IVA agevolata al 5% per gli sport invernali.
Tuttavia, l’IVA al 5% si applica esclusivamente alle prestazioni che non siano comprese in un regime di esenzione. La normativa, quindi, esclude le prestazioni svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, che continueranno a beneficiare di un’aliquota agevolata fino al 31 dicembre 2024.
IVA ridotta al 5% per i maestri da sci
Come si legge nelle relazioni tecnica e illustrativa allegate al decreto legge3, l’IVA ridotta al 5% si applica ai corsi di attività sportiva e invernale svolti in forma individuale o anche organizzata. Con il termine “organizzata” sono stati inclusi anche gli insegnamenti svolti dai soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro.
Per godere di questa agevolazione fiscale, però, i maestri devono avere una partita IVA attiva nel regime ordinario ed essere iscritti all’Albo nazionale o regionale. Gli effetti della riduzione dell’IVA, quindi, potrebbero vedersi maggiormente nei maestri che svolgono attività in forma autonoma e non sono associati tra loro.
Questa riduzione dell’IVA potrebbe avere degli effetti anche sul tariffario per i clienti, abbassando i costi delle lezioni e rendendo più accessibile lo sport invernale. Inoltre, l’imponibilità IVA delle loro prestazioni potrebbe permettere di detrarre l’imposta dalle spese relative all’attività, generando un credito IVA recuperabile in compensazione o con rimborso.
La svolta riguarda non solo i maestri da sci, ma anche gli insegnanti di altre attività sportive invernali, come snowboard e slittino, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Maestri da sci in regime forfettario: cosa cambia
La normativa fiscale introdotta dal decreto Omnibus non va a incidere in alcun modo sull’attività dei maestri da sci che operano nel regime forfettario, in quanto già esclusi dall’applicazione dell’IVA.
Questi professionisti non possono detrarre l’IVA dalle spese sostenute: nel regime agevolato, infatti, il 78% del fatturato annuo viene considerato imponibile e quindi base su cui calcolare le imposte e i contributi previdenziali.
Ricordiamo che per accedere al regime agevolato i professionisti devono rispettare diversi requisiti, tra cui:
- aver conseguito un fatturato annuale non superiore a 85.000 euro;
- non detenere partecipazioni in altre imprese o associazioni professionali.
Esonero dall’obbligo di emissione della fattura
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2024, è stato confermato l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per alcune prestazioni individuali.
In particolare, l’esonero riguarda l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Coni, da professionisti iscritti in appositi Albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’Iva.
Ciò significa che i maestri da sci che svolgono la propria attività in forma autonoma e sono regolarmente iscritti all’Albo professionale non sono obbligati a emettere la fattura se non espressamente richiesta dal cliente.
Questo esonero potrebbe essere esteso anche ad altre categorie di lavoratori che svolgono un servizio pubblico con frequenza e importo limitato, in quanto i costi di tali adempimenti risulterebbero maggiori dei ricavi.
- Associazione Nazionale dei Maestri di Sci, AMSI, amsi.it ↩︎
- Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, collegionazionalemaestridisci.it ↩︎
- Decreto 22 novembre 2024, Gazzetta Ufficiale, gazzettaufficiale.it ↩︎
Laura Pellegrini
Giornalista e content editor