- Sul lavoro in somministrazione sono state disposte delle deroghe alle norme che limitano i rinnovi dei contratti determinati, con proroghe fino al 2025.
- Il Decreto Lavoro ha modificato il precedente Decreto Dignità per ciò che riguarda le causali per il rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato.
- Per ciò che riguarda il lavoro in somministrazione, questa modalità si può applicare per 12 mesi senza alcuna restrizione, e per ulteriori 12 mesi solamente entro certe condizioni.
Il Decreto Lavoro ha introdotto alcune novità sostanziali che riguardano i contratti a tempo determinato, rendendo più flessibile l’applicazione di questo tipo di contratti per le imprese. Di fatto ha superato le norme definite dal Decreto Dignità, garantendo, entro certe causali, diverse possibilità di rinnovo di un contratto determinato.
Anche per ciò che riguarda il lavoro in somministrazione sono state definite alcune regole specifiche, sulla possibilità di rinnovo dei contratti a tempo determinato. Il lavoro in somministrazione in particolare è uno strumento utile alle imprese proprio a causa della sua flessibilità, tuttavia sulle regole relative ai rinnovi si sono riscontrate diverse lacune.
Sulla possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato nel lavoro in somministrazione possono sorgere diverse perplessità, anche come conseguenza del Decreto Milleproroghe. Analizziamo nell’articolo questi aspetti, in riferimento anche alle nuove regole introdotte dal Decreto Lavoro.
Indice
Lavoro in somministrazione: le diverse normative
Sul lavoro in somministrazione, una regola che ha introdotto diverse perplessità è quella introdotta dal Decreto Agosto, per cui le agenzie per il lavoro in somministrazione possono applicare il contratto determinato per periodi superiori a 24 mesi, per i lavoratori che sono stati assunti a tempo indeterminato dalle stesse agenzie.
Nella pratica, coloro che sono assunti a tempo indeterminato dalle agenzie, possono lavorare con contratti a termine per le aziende. Questa pratica è stata portata avanti ordinariamente dal settore, seguendo questa regola.
Successivamente, un’attenzione specifica sul lavoro in somministrazione è stata data dal decreto Milleproroghe, intervenuto sulla questione del rinnovo dei contratti di lavoro in modo flessibile.
In un momento iniziale si prevedeva la possibilità di rinnovo senza limiti, tuttavia, anche in base alle disposizioni europee, si è poi optato di stabilire dei limiti specifici anche per le agenzie di somministrazione.
Va considerato che inizialmente era il Decreto Dignità a stabilire limiti specifici sui contratti a termine, con l’obbligo di inserire delle causali specifiche in caso di rinnovo oltre i 12 mesi, molto più stringenti rispetto a quelle previste attualmente.
Tuttavia per ciò che riguarda le agenzie per il lavoro, queste soglie erano fortemente limitanti, e sono state criticate dalle associazioni di categoria, soprattutto a causa dell’effetto collaterale dei possibili licenziamenti e interruzioni per moltissimi lavoratori, a causa di queste regole.
Di fatto la questione è rimasta irrisolta, poiché sono state disposte delle deroghe alle regole che limitano i rinnovi, prorogate diverse volte. Il decreto Milleproroghe a sua volta ha disposto lo slittamento fino a giugno 2025, rimandando e complicando ancora la questione del lavoro somministrato.
Lavoro in somministrazione e Decreto Lavoro
Il Decreto Lavoro recente ha dato delle disposizioni precise per ciò che riguarda il rinnovo dei contratti a tempo determinato, disposizioni che vanno ad influenzare anche il lavoro somministrato. In particolare questo decreto ha puntato a superare le regole restrittive del Decreto Dignità, e per questo motivo è stato recepito come vantaggioso dalle imprese, e criticato da chi difende i diritti dei lavoratori.
Per le imprese infatti ha stabilito regole più morbide per il rinnovo dei contratti a tempo determinato, fattore che invece per i lavoratori può portare ad una maggiore precarietà. Secondo questo decreto, il lavoro in somministrazione può essere utilizzato senza una causale per 12 mesi, e vengono incluse le proroghe e gli eventuali rinnovi.
Oltre i 12 mesi invece, il rapporto a tempo determinato può essere rinnovato solamente se sono presenti delle causali specifiche, secondo il CCNL in cooperazione con i sindacati, per altri 12 mesi. Le causali devono fare riferimento a situazioni specifiche dell’azienda oppure a particolari categorie di lavoratori.
Se non è presente un contratto collettivo nazionale invece, si può rinnovare il contratto in base alle esigenze aziendali da indicare nel documento, ma solamente fino al 30 aprile 2024. Fino al 5 maggio vengono di fatto annullati i contatori che fanno riferimento ai 12 mesi previsti dalla regola.
Lavoro in somministrazione: le regole attuali
Le agenzie di somministrazione e le aziende comunque devono rispettare alcune regole, ovvero: il numero di lavoratori a tempo indeterminato in somministrazione non deve superare il 20% del numero di impiegati a tempo indeterminato dell’azienda.
Va considerato che da questo conteggio sono esclusi i lavoratori in apprendistato, i lavoratori licenziati con procedure collettive, e i disoccupati che recepiscono ammortizzatori sociali, e lavoratori svantaggiati.
Ricapitolando, le regole da tenere presente per i prossimi anni sono le seguenti:
- somministrazione a tempo determinato consentita per oltre 24 mesi per lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, fino al 30 giugno 2025;
- somministrazione a tempo determinato dopo i primi 12 mesi con causali specifiche fino al 30 aprile 2024.
Agenzie di somministrazione e lavoratori stranieri
Sul lavoro in somministrazione bisogna anche chiarire l’aspetto che riguarda i lavoratori stranieri. Le agenzie per il lavoro sono considerate a tutti gli effetti come datori di lavoro, per l’assunzione di lavoratori dall’estero.
A confermarlo è una circolare recente del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con il Decreto Flussi recentemente sono state stabilite le soglie di ingresso di lavoratori dall’estero per gli anni 2023-2025, e viene ammessa la possibilità per le agenzie di avvalersi di collaborazioni con questi lavoratori.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito tale circostanze nel sito dedicato, integrazionemigranti.gov.it:
“Il rapporto di lavoro subordinato con le agenzie può essere a tempo indeterminato o determinato e le domande possono essere presentate attraverso le consuete procedure di inoltro telematico predisposta dal Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/), utilizzando l’apposita modulistica in uso appositamente adeguata .”
Anche in questi casi va stipulato un contratto, determinato o indeterminato, tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore, secondo le regole dei CCNL.
Lavoro in somministrazione – Domande frequenti
Il Decreto Lavoro ha stabilito che il lavoro in somministrazione può essere utilizzato senza una causale per 12 mesi, e vengono incluse le proroghe e gli eventuali rinnovi. Oltre i 12 mesi invece, il rinnovo può essere fatto solamente se sono presenti delle causali specifiche.
Secondo il Decreto Agosto le agenzie per il lavoro in somministrazione possono applicare il contratto determinato per periodi superiori a 24 mesi, per i lavoratori che sono stati assunti a tempo indeterminato dalle stesse agenzie. Ecco come le norme sono cambiate ad oggi.
Il lavoro in somministrazione a tempo determinato è consentito per oltre 24 mesi per lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, ma solo fino al 30 giugno 2025.
Valeria Oggero
Giornalista