- Per gli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, è possibile accedere, per la ristrutturazione, all’IVA ridotta del 10%.
- La misura prevista dalla Legge n. 488/99 è volta a sostenere il settore dell’edilizia.
- L’applicazione dell’IVA agevolata al 10% è prevista esclusivamente sulle prestazioni relative agli interventi di ristrutturazione e non sulla vendita di beni, salvo specifici casi.
Per la ristrutturazione di immobili a destinazione abitativa, la normativa stabilisce che è possibile applicare l’IVA agevolata al 10%.
Questa misura, prevista dall’articolo 7 Legge n. 488/99, ha l’obiettivo di sostenere il settore dell’edilizia favorendo, così, gli interventi di manutenzione o ristrutturazione di immobili a destinazione abitativa.
Tuttavia, non tutti i tipi di interventi e non tutte le spese legate alla ristrutturazione godono dell’IVA al 10%. In questo articolo vediamo nel dettaglio tale agevolazione, in quali casi e prevista e quando, invece, non lo è.
Indice
IVA al 10% per la ristrutturazione: come funziona
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prevista la possibilità di usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%. Questo è quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) e 2, della Legge n. 488/99, che riduce al 10% l’aliquota ordinaria del 22% per determinate tipologie di operazioni relative alla ristrutturazione.
Tale agevolazione non vale per tutti i tipi di ristrutturazioni di immobili. Infatti, è prevista esclusivamente sulle prestazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Ne consegue, quindi, che si applica l’IVA al 10% invece dell’IVA al 22% per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.
Sono, invece, esclusi dall’agevolazione i lavori di manutenzione su beni immobili a destinazione non abitativa e quindi gli immobili di categoria catastale diversa da A/1 fino ad A/9 e A/11.
L’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa incaricata dei lavori e, talvolta, anche sulla cessione dei beni. Il principale requisito dell’applicazione dell’IVA agevolata è l’esistenza di un contratto di appalto. Tuttavia, come vedremo di seguito, non è l’unico requisito previsto dalla normativa.
Requisiti per l’IVA al 10%
Per poter richiedere l’agevolazione dell’IVA, il primo presupposto necessario è l’esistenza di lavori in contratto di appalto. L’agevolazione dell’IVA ridotta al 10% è prevista per le prestazioni di servizi e, escluse rare eccezioni, non sulle operazioni di cessioni di beni.
Sono quindi incluse diverse fattispecie:
- prestazioni di servizi;
- acquisto di materiali.
Quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta IVA si applica su tali beni soltanto entro certi limiti.
Infatti, in questi casi l’aliquota ridotta è prevista sui beni fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni stessi. Questo limite deve essere, quindi, individuato sottraendo dalla somma complessiva della prestazione il valore dei beni significativi. Ma vediamo nel dettaglio su quali operazioni si applica l’IVA al 10% sui lavori di ristrutturazione.
IVA al 10%: quali lavori sono ammessi
La riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 10% si applica sulle prestazioni di servizi relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzate sulle unità immobiliari abitative.
La misura è prevista per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera per la realizzazione degli interventi di:
- restauro;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione;
- di acquisto di beni, escluse le materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro.
Ma, entrando più nel dettaglio, per quanto riguarda la cessione di beni, l’IVA ridotta si applica solamente se questi sono ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Ma, per i beni “di valore significativo”, l’IVA ridotta è applicata soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni.
Beni significativi: quali sono
I “beni significativi” sono quelli individuati dal decreto 29 dicembre 1999. L’elenco è il seguente:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
La Legge di Bilancio 2018 fornisce ulteriori indicazioni su come individuare correttamente il valore dei beni significativi in casi specifici. Ad esempio nel caso in cui l’appaltatore fornisce anche componenti e parti staccate degli stessi beni. Pensiamo a beni come tapparelle o materiali di consumo necessari all’intervento.
La normativa precisa che la determinazione del valore deve essere fatta sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto all’opera principale.
A dare ulteriori chiarimenti ci pensa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 2016. L’Agenzia spiega che in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere compresi nel valore del bene ma in quello della prestazione e quindi prevedono l’IVA al 10%.
In assenza di tale autonomia, invece, i beni devono essere calcolati insieme a quelli significativi. La Legge di Bilancio 2018, inoltre, ha previsto che la fattura emessa dall’appaltatore deve riportare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi”.
Calcolo del valore dei beni significativi
L’IVA agevolata al 10% si applica sui beni significativi solamente sulla differenza tra:
- il valore complessivo della prestazione;
- il valore complessivo dei beni stessi.
Di conseguenza, bisogna scorporare il valore dei beni significativi, poiché una parte del valore è assoggettata a IVA agevolata al 10%, mentre la parte rimanente prevede l’applicazione dell’IVA ordinaria al 22%.
Per far un esempio, in caso di lavori di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia viene fornita dall’impresa che realizza i lavori, in tal caso l’IVA sarà al 10%, entro i limiti dei beni significativi, anche per la stessa della caldaia. Invece, se tale caldaia viene acquistata dal committente, l’IVA rimane al 22%.
IVA agevolata al 10% per la ristrutturazione: quando non è prevista
Non si applica la riduzione dell’IVA al 10% sui beni che non presentano precise caratteristiche. Infatti, tale agevolazione non è prevista per quei beni che non possiedono le caratteristiche di “bene finito”.
Si tratta di prodotti riconducibili alle categorie dell’arredo bagno e dell’accessoristica in generale, così come gli elettrodomestici. Questi beni prevedono, infatti, l’applicazione dell’IVA ordinaria al 22%.
Non si applica l’IVA agevolata al 10% a:
- materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
- prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
In quest’ultimo caso, la ditta subappaltatrice è tenuta a emettere fattura applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale. Quest’ultima, invece, successivamente fatturerà la prestazione al committente applicando l’IVA al 10% ove ricorrano i presupposti sopracitati.
L’aliquota IVA ordinaria al 22% è, inoltre, prevista per la cessione di materie prime, come il cemento, di semilavorati, come le piastrelle, anche se i prodotti venduti sono necessari per costruzioni di case non di lusso o per interventi di recupero del patrimonio edilizio che rientrano nel campo dell’agevolazione.
Su quali immobili si applica l’IVA agevolata
L’agevolazione, come abbiamo anticipato all’inizio di questa guida, è prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su immobili a uso abitativo privato.
Tuttavia, l’agevolazione sulla ristrutturazione con IVA al 10% spetta anche per interi fabbricati, se più del 50% della superficie dei piani sopra terra viene destinata ad abitazione privata. Questo a condizione che gli interventi siano effettuati sulle parti condominiali.
Usufruiscono dell’agevolazione anche:
- le pertinenze di immobili abitativi, anche se la pertinenza è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa;
- gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso previsti dalla legge n. 659/1961, purché costituiscano stabile residenza di collettività, indipendentemente dalla classificazione catastale;
- gli edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa.
Gli immobili esclusi dall’applicazione dell’IVA agevolata
L’IVA rimane ordinaria al 22% per i corrispettivi dei lavori di manutenzione sui fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche non residenziali. Questo è, ad esempio, il caso di scuole, caserme, e così via, oltre alle unità immobiliari della categoria A/10, in cui rientrano uffici e studi privati.
Sono, quindi, esclusi dall’IVA agevolata gli immobili non residenziali. Questo vale indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’immobile e dal fatto che questi siano parte di un fabbricato che abbia prevalente destinazione abitativa. Sono, inoltre, esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dalla legge n. 488/1999:
- gli interventi per cui è già previsto un trattamento di esenzione IVA (articolo 10, DPR n. 633/72);
- gli interventi già soggetti ordinariamente all’IVA al 10%, come quelli di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
IVA al 10% per la ristrutturazione: come si richiede
Per l’applicazione del 10% dell’IVA per i lavori di ristrutturazione bisogna effettuare una richiesta. Infatti, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata non è automatica, anche qualora sussistano i presupposti.
Quindi, per poter applicare l’IVA al 10% il proprietario dell’abitazione, o l’inquilino della stessa, deve presentare una specifica dichiarazione all’impresa incaricata dei lavori di ristrutturazione edilizia.
Questo è un modello in carta libera con cui il proprietario si assume la responsabilità per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta applicata.
IVA 10 % ristrutturazione – Domande frequenti
L’aliquota al 10% sulle ristrutturazioni si applica sugli interventi recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili a uso privato.
L’IVA agevolata al 10% si applica per la ristrutturazione di fabbricati e immobili residenziali previsti dalla normativa, sulle prestazioni di servizi e sull’eventuale acquisto di materiali.
Per i cosiddetti beni significativi l’IVA agevolata al 10% si applica solamente sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il valore complessivo dei beni stessi.
L’IVA agevolata si applica solamente per immobili di tipo residenziale, tuttavia vanno considerate alcune eccezioni, che abbiamo indicato in questo articolo.
L’accesso all’IVA agevolata al 10% è previsto sulle ristrutturazioni di immobili abitativi privati, tuttavia non è automatico, bisogna presentare una specifica richiesta.
Sì se l’immobile è a destinazione abitativa e si può chiedere l’IVA agevolata sulla manodopera e sugli acquisti effettuati dall’impresa, tuttavia non si applica sugli acquisti del committente.
amministratore di condominio, negli anni, per vari interventi edilizi nei condomini, le ditte hanno applicato normalmente l’VA al 10% in modo automatico e senza nulla chiedere; recentemente invece, due ditte per lavori diversi nello stesso stabile, chiedono all’amministrazione una dichiarazione di responsabilità per applicare tale riduzione
Buongiorno,
la richiesta della ditta appare legittima, a maggior ragione se servono informazioni in possesso del condominio e non della ditta.
Grazie per averci scritto
ESPOSIZIONE MOLTO PRECISA E DETTAGLIATA, FACILMENTE COMPRENSIBILE IN OGNI SUA PARTE.
GRAZIE.
Flavio Marano