- L’IRES è l’imposta sul reddito delle società.
- Questa tassa è disciplinata dal decreto legislativo n. 344 del 2003 ed è in vigore dal 1° gennaio 2004.
- In precedenza era in vigore l’IRPEG, ovvero l’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
L’IRES è l’imposta sul reddito delle società, introdotta in Italia al fine di rendere uniforme la tassazione nel nostro Paese a quella di tutti gli enti e le società che operano all’interno dell’Unione Europea.
L’imposta ha subito una serie di piccole modifiche nel corso del tempo, come per esempio la riduzione delle aliquote: la Legge di Stabilità del 2016 ha infatti portato all’abbassamento dell’aliquota IRES dal 27,50% al 24%.
Chi sono i soggetti tenuti al pagamento dell’IRES nel 2024? Come si calcola questa imposta? Ecco cosa sapere in merito e chi sono i contribuenti che in Italia non sono tenuti al versamento dell’IRES.
Indice
Chi paga l’IRES
L’imposta sul reddito della società, come si può intuire, non viene applicata alle società di persone, ma unicamente alle società di capitali. Mentre l’IRPEF è un’imposta progressiva, l’IRES è un’imposta proporzionale, con un’aliquota fissata dalla legge.
In relazione all’articolo 72 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sul Reddito, l’IRES viene pagata dai soggetti che possiedono redditi in denaro o in natura, ovvero:
- reddito di lavoro dipendente;
- redditi da lavoro autonomo;
- redditi di capitale;
- redditi fondiari;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi.
Sono tenuti al pagamento dell’IRES dunque:
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato italiano;
- gli enti pubblici e privati residenti in Italia;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, per i redditi che sono stati prodotti in Italia.
Chi non paga l’IRES
Ai sensi dell’articolo 74 del TUIR, comma 1, modificato dal decreto legge 124 del 2019, articolo 57, non devono pagare l’IRES, poiché esonerati per legge, i seguenti soggetti:
- gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i Comuni e le unioni di Comuni;
- i consorzi tra enti locali;
- le associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo;
- le Province e le Regioni e le comunità montane.
IRES 2024: calcolo e aliquota
L’aliquota IRES corrisponde al 24% (tale valore è stato fissato dalla Legge di Stabilità del 2016). Quello che cambia è la modalità di calcolo della base imponibile in relazione ai differenti soggetti passivi.
In particolare, il calcolo della base imponibile IRES varia in base alle seguenti macro-categorie:
- società di capitali ed enti commerciali residenti;
- enti non commerciali residenti;
- società ed enti non residenti.
1. Società di capitali ed enti commerciali residenti
Nel primo caso, quindi per le società di capitali residenti, vengono applicati dei regimi speciali che dipendono dalla specifica tipologia di attività esercitata. Il reddito complessivo prodotto dalle società di capitali e gli enti commerciali residenti viene definito reddito d’impresa, a prescindere dalla sua natura (art. 81 del TUIR).
L’articolo 83 del TUIR prevede che, per il calcolo della base imponibile, si debbano aggiungere le variazione in diminuzione e in aumento al risultato del conto economico. Tra le variazioni in aumento (costi non deducibili o parzialmente deducibili) troviamo:
- 80% dei costi per carburanti e assicurazioni, che sono deducibili al 20%;
- 20% spese traffico telefonico, deducibili all’80%;
- 25% spese di rappresentanza, quali vitto e alloggio;
- 20% canone Internet;
- 100% multe e ammende.
Tra le variazioni in diminuzione (ricavi non imponibili o costi non dedotti nei precedenti esercizi) ci sono il 100% dei crediti di imposta non tassabili e super-ammortamenti.
2. Enti non commerciali residenti
La base imponibile per gli enti non commerciali residenti è data dalla somma di:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi.
A tali redditi si dovranno sottrarre le perdite relative all’attività commerciale che si svolge.
3. Società ed enti non residenti
Nell’ipotesi delle società e degli enti non residenti, il calcolo della base imponibile IRES prende in considerazione soltanto i redditi derivanti dalle attività svolte in Italia. In particolare:
- ai soggetti con un’organizzazione stabile, si applicano gli stessi principi previsti per le società di capitali e gli enti commerciali;
- gli enti commerciali vengono tassati con le regole del reddito fondiario, di capitale e dei redditi diversi;
- gli enti non commerciali vanno incontro a tassazione soltanto per i redditi prodotti in Italia. Valgono le stesse regole applicate ai residenti.
Scadenze pagamento IRES
I soggetti tenuti al pagamento dell’IRES dovranno presentare ogni anno la dichiarazione IRES entro il 30 novembre, tramite il modello Redditi SC, utilizzando il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si può accedere al sito tramite SPID, CIE o CNS, oppure con le credenziali rilasciate da Entratel/Fisconline. Nel momento in cui si invia la dichiarazione, il controllo automatico da parte del sistema rileva la presenza di eventuali errori di compilazione.
Dopo aver ricevuto la conferma di presentazione della dichiarazione, sarà possibile pagare l’IRES tramite modello F24. Si può pagare in un’unica rata se la cifra totale non supera 103 euro. Altrimenti le scadenze previste sono le seguenti:
- 30 giugno (che per il 2024 slitta al 1 luglio): si versa il saldo dell’anno precedente e il primo acconto, pari al 40% dell’imposta dovuta e che può anche essere versato entro il 30 luglio, con una maggiorazione dello 0,40%;
- 30 novembre (che per il 2024 slitta al 2 dicembre), in cui si versa il secondo acconto, pari al 60% della cifra totale. Questa è anche la scadenza nel caso di pagamento in un’unica soluzione.
Quest’anno è stata decisa una proroga dell’acconto per i soggetti ISA al 31 luglio 2024, a causa del nuovo concordato preventivo biennale, per favorirne l’applicazione.
Codici tributo IRES
Ecco quali sono i codici tributo IRES da indicare in fase di pagamento, sul modello F24:
- 2003: saldo IRES;
- 2001: acconto prima rata IRES;
- 2004: acconto prima rata addizionale IRES;
- 2006 : saldo addizionale IRES;
- 2018: acconto prima rata maggiorazione IRES società di comodo;
- 2020: saldo maggiorazione IRES società di comodo;
- 2025: saldo addizionale IRES per intermediari finanziari;
- 2041: acconto addizionale IRES per intermediari finanziari.
IRES – Domande frequenti
L’IRES è l’imposta sul reddito delle società e diversi soggetti devono provvedere al suo pagamento ogni anno.
L’IRES può essere pagata in una sola rata o in due rate, nel rispetto della scadenza generale del 30 giugno e del 30 novembre. Quest’anno entrambe le scadenze slittano di qualche giorno.
Per legge alcuni soggetti sono esonerati dal pagamento dell’IRES: si tratta delle amministrazioni dello Stato, dei Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo, Province e Regioni.
Buongiorno
Secondo voi un Trust trasparente con beneficiari individuati con solo immobili non a reddito siti in Italia è soggetta al pagamento sia di IRPEF che di Ires oppure per quest’ultima si è esenti??
Ringrazio
Buongiorno,
il trust è generalmente qualificato come ente non commerciale per cui determina la base imponibile sommando i redditi che appartengono alle varie categorie, alla stregua di una persona fisica. Gli enti di natura non commerciale sono esenti da Ires per i redditi immobiliari.
Grazie per averci scritto