- L’impresa agricola è un’attività che si occupa della coltivazione del fondo, della selvicoltura, dell’allevamento di animali e delle attività a queste connesse, come stabilito dall’articolo 2135 del Codice Civile.
- Le imprese agricole sono tenute ad aprire la partita IVA e ad iscriversi presso la sezione speciale del Registro delle Imprese.
- Le imprese agricole possono essere costituite sotto forma di ditte individuali, società di persone, società di capitali o cooperative.
L’impresa agricola è un particolare tipo di attività, che gode di specifiche agevolazioni, ma che prevede anche precisi requisiti.
Questo tipo di attività, infatti, può essere costituita dall’imprenditore agricolo, sia sotto forma di ditta individuale che sotto forma di società, di capitali o di persone.
Per aprire un’impresa agricola l’imprenditore, o IAP, deve avere tutti i requisiti previsti dalla normativa. In questa guida vedremo cosa sono le imprese agricole, quali attività possono svolgere, i requisiti che devono rispettare e come si apre un’impresa agricola.
Indice
Cos’è l’impresa agricola
Per dare una definizione di impresa agricola, possiamo dire che si tratta del complesso di beni organizzati dall’imprenditore agricolo volti all’esercizio della sua attività.
Nello specifico, l’articolo 2135 del Codice Civile definisce l’imprenditore agricolo chi esercita attività come coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Rientrano quindi qui tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Il D.Lgs. 18 maggio 2001 stabilisce, inoltre, che si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi. Ne consegue che l’impresa agricola è quell’attività che si occupa della coltivazione di vegetali o l’allevamento di animali, della cura del loro ciclo biologico o delle attività connesse.
A differenza degli altri tipi di attività, le imprese agricole devono seguire regole particolari. Infatti, sono soggetti a specifici adempimenti e hanno accesso a particolari agevolazioni o contributi per l’agricoltura.
La principale caratteristica dell’impresa agricola, a differenza delle altre tipologie di impresa, è che mira principalmente alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico e non alla produzione di beni.
Da un punto di vista soggettivo, si possono distinguere due tipi di figure:
- imprenditore agricolo professionale, o IAP: svolge l’attività agricola in modo abituale, e chiede la collaborazione di manodopera esterna;
- coltivatore diretto: coltiva in modo diretto la terra e questa attività rappresenta la fonte principale del reddito.
Imprenditore agricolo professionale: i requisiti
L’imprenditore agricolo professionale, o IAP, è colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, si dedica all’attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio per almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, e i cui ricavi costituiscono almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Altro requisito necessario per ottenere la qualifica di IAP è quello di avere specifiche conoscenze professionali agricole. È, quindi, necessario avere un diploma o una laurea agraria, oppure in alternativa è necessario esercitare un’attività agricola da almeno 3 anni o aver frequentato corsi regionali.
Di conseguenza, i requisiti per ottenere la qualifica di IAP sono:
- guadagnare almeno il 50% del reddito complessivo dall’attività agricola;
- investire almeno il 50% del proprio tempo nell’attività agricola;
- possedere le competenze e le conoscenze professionali agricole, esercitare un’attività agricola e aver frequentato apposita formazione per almeno 150 ore.
Coltivatore diretto
Il coltivatore diretto è il piccolo imprenditore che svolge in modo diretto e continuativo l’attività di coltivazione di un fondo proprio, da solo o con la propria famiglia. Inoltre, la legge 203/82 stabilisce che l’attività agricola deve essere:
- stabile e svolta in modo continuativo;
- integrata, per almeno un terzo della coltivazione del fondo, dalla sua forza lavorativa e da quella della sua famiglia;
- numero di giornate annue di lavoro di almeno 104.
Impresa agricola: tipologie
Le imprese agricole possono essere costituite sotto forma di:
- ditta individuale, anche costituita in forma familiare;
- società: di persone, di capitali, oppure cooperative.
Ma vediamo quali sono i requisiti e le caratteristiche di queste forme giuridiche.
1. Impresa agricola individuale e impresa agricola familiare
L’impresa agricola individuale è una ditta individuale che svolge l’attività agricola. Tuttavia, una forma similare è l’impresa agricola familiare.
Quest’ultima, infatti, è una particolare tipologia di impresa individuale, stabilita dall’art. 230-bis del Codice Civile. Tuttavia, proprio come le ditte individuali, anche in questo caso, solamente l’imprenditore risponde con l’intero suo patrimonio personale delle obbligazioni assunte durante l’esercizio dell’attività.
Ma, a differenza delle classiche ditte individuali, le imprese familiari sono caratterizzate dalla compresenza di collaboratori familiari. Questi possono essere coniugi, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo.
I collaboratori, pur non essendo soggetti a fallimento, al contrario dell’imprenditore commerciale, hanno il diritto di intervento nelle decisioni straordinarie relative all’esercizio dell’attività aziendale in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, fino ad un massimo del 49%.
2. Impresa costituita in società
Per esercitare l’impresa agricola professionale in forma societaria sono previsti precisi requisiti stabiliti dal D. Lgs. n. 101/2005. La normativa, infatti, elenca i requisiti necessari per ottenere la qualifica di IAP per le società di persone, società di capitali e le cooperative.
Tali requisiti sono:
- i patti sociali o lo statuto devono avere come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall’articolo 2135 del Codice Civile;
- per le società di persone, almeno un socio deve rivestire la qualifica di IAP (per le SAS, società in accomandita semplice, la qualifica di IAP deve essere rivestita dai soci accomandatari);
- per le società di capitali e le cooperative, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP.
L’amministratore IAP può assumere tale qualifica solamente in una sola società. Ne consegue che non potrà essere socio in una società di persona agricola ed essere anche amministratore di una società di capitali agricola.
Impresa agricola femminile: le agevolazioni
Le imprese agricole gestite principalmente da donne sono definite imprese agricole femminili. L’impresa agricola femminile oggi gode di diverse agevolazioni e di incentivi volti a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile nel settore agricolo.
Tra le agevolazioni messe a disposizione da Stato e Regioni ci sono mutui agevolati e contributi a fondo perduto. Ogni anno vengono messi a disposizione specifici fondi, sulla base delle decisioni dello stato.
Questi contributi sono concessi principalmente da ISMEA o a livello istituzionale dal MASAF, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e dal MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tali agevolazioni sono rivolte generalmente a nuove micro, piccole e medie imprese.
Impresa agricola: come aprirne una
Per aprire un’impresa agricola sotto forma di società occorre prima di tutto costituire la società, di capitali o di persone, o la cooperativa. Invece, in caso di ditta individuale, e quindi di impresa agricola individuale, le procedure sono più semplici.
In generale, per avviare un’impresa agricola occorre:
- aprire la partita IVA per imprese agricole;
- iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese;
- aprire la posizione presso l’INPS.
L’apertura della partita IVA per le imprese agricole dà diritto ad accedere ad alcune agevolazioni in ambito fiscale. Tra queste ci sono:
- riduzione dell’imposta catastale;
- accesso ai finanziamenti statali;
- rivalutazione dei redditi fondiari.
Per l’apertura della partita IVA occorre scegliere il regime fiscale da adottare e individuare il codice Ateco relativo all’attività.
1. Regime fiscale
Al momento dell’apertura della partita IVA occorre anche stabilire il regime fiscale da adottare. In questo caso, l’impresa agricola può scegliere di adottare uno dei seguenti regimi IVA:
- regime speciale IVA: per calcolare l’imposta si applica, al totale dell’imponibile delle cessioni, una detrazione in base alle percentuali di compensazione dei diversi prodotti, per la cessione dei prodotti agricoli secondo la Tabella A, parte I, del D.P.R. 633/1972;
- regime di esonero IVA: si applica per ricavi inferiori a 7.000 euro, e con due terzi da cessioni di prodotti agricoli;
- regime ordinario: l’imposta di calcola sulla differenza dell’IVA a debito incassata e quella a credito degli acquisti per le operazioni attive.
In più, le imprese agricole hanno diritto ad accedere a diverse agevolazioni e contributi dedicati, concessi dal MASAF, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dal MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma anche dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, o ISMEA.
2. Codice Ateco
Il codice Ateco legato all’agricoltura è il seguente:
- Codice Ateco 01.50.00: coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista.
L’attività inclusa in questo codice Ateco è la produzione congiunta di raccolti e allevamento di animali senza una produzione specializzata. La dimensione delle attività non è un fattore decisivo.
Inoltre, se il raccolto o l’allevamento in una data unità è pari al 66% o più del reddito lordo standard, l’attività ulteriore non va inclusa in questa categoria, ma va assegnata alla coltivazione o all’allevamento prevalente.
Le attività escluse, invece, sono:
- coltivazione mista di raccolti: gruppi Ateco 01.1 e 01.2;
- allevamento misto di animali: gruppo Ateco 01.4.
Impresa agricola: iscrizione alla sezione speciale
Una volta effettuata l’apertura della partita IVA, un passaggio necessario è quello dell’iscrizione alla sezione speciale Agricola del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
Inoltre, questa sezione è riservata a:
- imprese agricole;
- piccoli imprenditori;
- coltivatori diretti;
- società semplici;
- imprese artigiane;
- società fra professionisti;
- start-up innovative;
- incubatori certificati;
- PMI innovative;
- alternanza scuola-lavoro;
- imprese sociali.
L’art. 2 del D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che l’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici nella sezione speciale del Registro delle Imprese svolge funzioni di certificazione anagrafica e ha una valenza di pubblicità dichiarativa.
Impresa agricola, non è soggetta a fallimento
L’imprenditore agricolo non è soggetto a fallimento, come stabilisce l’articolo 1 della legge fallimentare. Tuttavia, può essere soggetto al fallimento l’imprenditore che svolge le cosiddette “attività connesse” che lo configurano come imprenditore commerciale e non più come agricolo.
L’impresa diventa, invece, “fallibile” nel momento in cui supera i limiti dimensionali di cui all’articolo 1 della legge fallimentare. Superati tali limiti, l’impresa è soggetta a procedure concorsuali, oltre che alle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge 3/2012.
Con queste ultime, in caso di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che può portare all’insolvenza, l’imprenditore può chiedere alla Camera di commercio competente di nominare un “esperto indipendente”. Questo avrà il compito di individuare soluzioni per superare la crisi.
Se l’impresa supera i limiti dimensionali della legge fallimentare, diventa soggetta a procedure concorsuali, che secondo l’ordinamento italiano sono costituite da:
- fallimento;
- concordato preventivo:
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza;
- amministrazione straordinaria speciale.
Impresa agricola – Domande frequenti
L’impresa agricola è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore agricolo volti all’esercizio della sua attività, diretta allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale utilizzando il fondo, il bosco, o le acque dolci, salmastre o marine.
L’impresa agricola si costituisce aprendo la partita IVA e iscrivendo l’attività al Registro delle Imprese. Per farlo occorre individuare il codice Ateco e scegliere il regime contabile da adottare.
Possono aprire un’impresa agricola l’imprenditore agricolo professionale (IAP) o il coltivatore diretto. Per figurare come impresa agricola, questa deve rispettare precisi requisiti, sia per quanto riguarda la società che l’imprenditore individuale. Leggi qui per maggiori informazioni.
OTTIMO LAVORO PER LA CONOSCENZA NEL SETTORE DELLE IMPRESE AGRICOLE.