Imposta di registro, di bollo e sostitutiva: tutte le semplificazioni del fisco

Dall'Agenzia delle Entrate arrivano le linee guida su alcune novità fiscali che coinvolgono l'imposta di registro, di bollo e quella sostitutiva: ecco cosa cambia.

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  • L’Agenzia delle Entrate ha comunicato le ultime modifiche a tema imposte, che riguardano principalmente quella di registro, di bollo e eventuali sanzioni.
  • L’obiettivo è ancora una volta quello di semplificare il sistema di tassazione, consentendo l’autoliquidazione in alcuni casi specifici.
  • Per ridurre il numero di adempimenti che i contribuenti devono rispettare e per effettuare controlli mirati sulle dichiarazioni, vengono utilizzati strumenti digitali appositi.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n.2E del 14 marzo 20251, ha comunicato le ultime novità fiscali, che coinvolgono alcune tasse specifiche come l’imposta di registro, di bollo e quella sostitutiva. Si parla ancora una volta di semplificazioni, che consentono ai contribuenti di svolgere minori adempimenti, anche di fronte all’impiego più massiccio di strumenti digitali.

Per l’imposta di registro in particolare viene stabilita, con effetto dal 1 gennaio 2025, l’autoliquidazione con calcolo effettuato autonomamente, per tutti quegli atti per cui è obbligatoria una registrazione.

Per ciò che riguarda l’imposta di bollo invece, questa può essere versata tramite modello F24 entro il termine della registrazione, senza dover procedere necessariamente al momento della formazione dell’atto specifico. Ma vediamo tutte le novità.

Come cambia l’imposta di registro

Una delle novità principali esposte dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’imposta di registro, che si deve versare nel caso di presentazione di determinati atti specifici. Viene quindi stabilita l’autoliquidazione di questa tassa, per cui il contribuente può procedere in autonomia e non è più d’ufficio.

Questa regola generale comunque può essere non applicata in casi specifici come per atti giudiziari e registrazioni a debito. Gli uffici preposti poi possono avvalersi di strumenti innovativi e automatizzati per le verifiche e i controlli dei corretti versamenti.

In caso di omesso o parziale versamento della tassa, scatterà la richiesta di saldo del debito, di un importo che include la parte non pagata, una sanzione e gli interessi. Il contribuente ha quindi tempo 60 giorni per procedere e se salda quando dovuto in questo periodo può accedere alle riduzioni di un terzo della sanzione.

Cessione di azienda: le novità

Il comunicato specifica anche nuova modalità di determinazione della tassazione sui beni in caso di cessione di azienda. Sono coinvolte da questo cambiamento tutte le situazioni in cui un’azienda viene ceduta da un soggetto ad un altro.

Tenendo conto che durante il trasferimento possono passare al nuovo soggetto beni immobili, macchinari, strumentazione e così via, possono ora essere applicate aliquote diverse, previste nei trasferimenti a titolo oneroso, in base ai beni che sono presenti e alle rispettive quote, come riporta la circolare:

“É ammessa la separata applicazione delle aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo della stessa, a condizione che, per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo.”

La diversa ripartizione deve essere comunque provata tramite documentazione apposita, altrimenti si applica l’aliquota fiscale più alta prevista in relazione ai singoli beni ceduti o venduti. La stessa novità si può sfruttare anche per la cessione di un ramo d’azienda.

Imposta di bollo: cosa cambia

Arrivano delle novità anche riguardo all’imposta di bollo e sostitutiva, per cui viene disposto che:

  • per tutti gli atti da registrare entro un termine fissato dal TUR (testo unico dell’imposta di registro), l’imposta di bollo può essere versata alla conclusione della registrazione prevista per lo stesso con Modello F24. In precedenza questo adempimento andava effettuato entro la formazione dell’atto;
  • si può utilizzare il contrassegno telematico nel caso di pagamento con documenti analogici, presentati per la registrazione in formato originale all’Agenzia delle Entrate.

Inoltre la dichiarazione legata all’imposta di bollo può essere corretta tramite una nuova comunicazione, anche se la prima indicava un importo differente. Viene quindi ammessa una dichiarazione integrativa in caso di errori o omissioni, ma solo se non si sono conclusi i termini dell’accertamento.

Semplificazioni fiscali: altre novità

Tra le ulteriori novità indicate nella circolare, viene confermata la gratuità di alcune operazioni di consultazione che prima erano a pagamento, ovvero quelle previste per i servizi ipotecari e catastali nell’interesse dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Vengono semplificate le procedure di accesso alle banche dati ipotecaria e catastale, anche tramite l’abolizione di spese aggiuntive sui servizi erogati digitalmente. Viene anche specificato che in caso di decesso di un titolare di diritto su un immobile, l’aggiornamento dell’intestazione catastale viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, senza che i nuovi titolari debbano presentare ulteriore domanda e senza oneri da sostenere.

Vengono infine fissate nuove sanzioni, a conseguenza della riforma introdotta lo scorso anno, sulle imposte relative alla registrazione degli atti. In caso di omessa dichiarazione la sanzione scende ad un massimo del 120% dell’imposta da pagare (abolendo quella precedente che poteva arrivare fino al 240%). La modifica comporta una diminuzione delle percentuali anche per le omissioni meno gravi.

Ulteriori novità fiscali sono state approvate con altri decreti, come la proroga dell’adesione al concordato preventivo biennale al 30 settembre 2025, con alcune modifiche al calcolo delle imposte da versare, con maggiorazione nel caso in cui la differenza tra reddito concordato con il fisco e il ricavo effettivamente percepito superi 85 mila euro.

  1. Circolare n.2E del 14 marzo 2025, Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it ↩︎

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Valeria Oggero

Giornalista

Giornalista pubblicista, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle Partite Iva. La curiosità mi ha portato a collaborare con agenzie web e testate e a conoscere realtà anche diversissime tra loro, lavorando come copywriter e editor freelancer.

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