- La scadenza per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche cambia in base all’importo che le partite Iva devono corrispondere.
- Nel caso in cui la somma dovuta per l’imposta di bollo era inferiore a 5.000 euro, la precedente scadenza era fissata al 30 novembre 2023. Per l’ultimo trimestre 2024 è fissata al 29 febbraio.
- In una situazione di inadempienza, l’Agenzia delle Entrate avvierà una procedura di recupero che potrebbe culminare nell’iscrizione a ruolo del debito, con conseguenze legali e finanziarie.
La data limite per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche si avvicina. Per l’anno scorso era fissata al 30 novembre 2023, mentre attualmente si avvicina la scadenza del 29 febbraio 2024 in riferimento all’ultimo trimestre 2023.
Mentre per la precedente scadenza i contribuenti hanno avuto del tempo per versare le somme cumulate, entro il 29 febbraio sarà necessario procedere al pagamento, senza possibilità di rinvii.
Indice
Scadenza versamento dell’imposta di bollo
Trimestre di riferimento | Scadenza pagamento |
Primo trimestre 2023 | 31 maggio 2023 |
Secondo trimestre 2023 | 30 settembre 2023 |
Terzo trimestre 2023 | 30 novembre 2023 |
Quarto trimestre 2023 | 29 febbraio 2024 |
L’imposta di bollo deve essere versata secondo specifiche scadenze. Riassumendo, le date da considerare per questo adempimento sono le seguenti:
- imposta di bollo per il primo trimestre: entro il 31 maggio e se l’importo non supera 5.000 euro, il versamento slitta al 30 settembre;
- imposta di bollo per il secondo trimestre: entro il 30 settembre e se l’importo non supera 5.000 euro sommando il primo e il secondo trimestre, il versamento può essere fatto entro il 30 novembre;
- imposta di bollo per il terzo trimestre: scadenza al 30 novembre;
- imposta di bollo per il quarto trimestre: scadenza il 28 febbraio dell’anno successivo.
In breve, chi deve versare una somma per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inferiore a 5.000 euro, può procedere al versamento entro la fine di novembre 2023.
Chi deve versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
La Legge 122/2022, che converte il Decreto Legge Semplificazioni, ha introdotto notevoli cambiamenti nel regime relativo all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, tra cui anche l’innalzamento della soglia minima per il pagamento entro lo scorso 2 ottobre 2023, che è stata fissata a 5.000 euro.
Ciò significa che se l’importo totale dell’imposta di bollo calcolata sulle fatture elettroniche non supera 5.000 euro, gli obbligati hanno avuto la facoltà di posticipare il versamento dell’imposta al 30 novembre del medesimo anno fiscale.
Questo aggiustamento normativo ha offerto alle aziende e ai professionisti una maggiore flessibilità nella gestione dei propri flussi di cassa, permettendo di dilazionare il pagamento dell’imposta in questione.
La misura si inserisce in un contesto più ampio di semplificazioni burocratiche e fiscali volto a sostenere l’attività imprenditoriale, specialmente in un periodo delicato e complesso come quello attuale. Per la scadenza del 29 febbraio 2024 invece non sono previsti rinvii o proroghe. A partire dal giorno 15 febbraio è possibile consultare online sul portale dell’Agenzia delle Entrate i dati con gli importi da pagare.
Come versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Per quanto riguarda le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, esistono sostanzialmente due opzioni che i contribuenti possono considerare:
- la prima opzione è quella di fornire l’IBAN del proprio conto corrente bancario attraverso la funzione “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Una volta inserite le informazioni richieste, l’importo dovuto per l’imposta di bollo verrà automaticamente addebitato sul conto indicato, semplificando il processo e riducendo la possibilità di errori manuali;
- in alternativa, è possibile optare per il pagamento tramite modello F24. In questo caso, sarà necessario inserire i codici tributo specifici per l’imposta di bollo nelle apposite sezioni del modulo. Questa modalità è più tradizionale e potrebbe essere preferita da coloro che desiderano mantenere un controllo più diretto sul processo di pagamento.
Entrambe le opzioni sono progettate per rendere il pagamento dell’imposta di bollo il più agevole e meno gravoso possibile per i contribuenti, ciascuna con i propri vantaggi e caratteristiche. La scelta tra le due dipenderà dalle preferenze individuali e dalle esigenze specifiche della gestione amministrativa e contabile dell’azienda o del professionista.
Sanzioni per mancato versamento dell’imposta di bollo
Nel contesto di mancata o incompleta regolarizzazione del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate interverrà con una specifica procedura di recupero.
In particolare, l’organo fiscale invierà al contribuente una comunicazione telematica in cui sarà indicato l’importo dovuto, comprensivo non solo del tributo mancante, ma anche di eventuali interessi e sanzioni applicabili.
A partire dalla ricezione di tale comunicazione, il contribuente disporrà di un periodo di 30 giorni per fornire ulteriori chiarimenti o documentazione a sostegno della propria posizione. Questo lasso di tempo è destinato a consentire una eventuale regolarizzazione volontaria, ad esempio tramite ravvedimento operoso, evitando così ulteriori aggravamenti in termini di sanzioni.
Se il termine dei 30 giorni dovesse scadere senza che il contribuente abbia provveduto a regolarizzare la situazione, l’Agenzia delle Entrate procederà con l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto. Questo significa che la somma diventerà un debito ufficialmente riconosciuto e perseguito a titolo definitivo, con tutte le conseguenze legali e amministrative che ciò comporta.
Imposta di bollo fatture elettroniche – Domande frequenti
Per gli individui soggetti all’obbligo, la data limite per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre del 2023 era fissata per il 30 novembre 2023, mentre per il quarto trimestre la scadenza è il 29 febbraio 2024.
La marca da bollo deve essere applicata alle fatture elettroniche, quando l’importo supera la soglia di 77,47 euro.
L’onere della marca da bollo sulla fattura grava sul debitore. Tuttavia, sia la parte che emette la fattura sia quella che la riceve senza l’applicazione corretta della marca da bollo sono solidalmente responsabili per il pagamento dell’imposta e per qualsiasi sanzione amministrativa che potrebbe derivare.
L’imposta non è dovuta nel momento in cui la fattura non supera l’importo di 77,47 euro.
Il pagamento dell’imposta di bollo ha scadenza variabile in base al trimestre di riferimento: scopri qui tutte le date.
Sì, accedendo all’area del portale ufficiale dedicata a “Fatture e ai Corrispettivi”, inserendo l’IBAN di riferimento a cui viene addebitato il costo.
Francesca Di Feo
Redattrice Partitaiva.it