Ferie non godute: quali sono le conseguenze per i datori di lavoro

In caso di ferie non godute, il datore di lavoro rischia sanzioni amministrative. Ma quali sono i termini entro cui i dipendenti devono godere dei giorni di ferie maturati? Scopri tutte le informazioni nella guida.

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  • Le ferie sono obbligatorie per legge, come stabilisce l’articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana.
  • In caso di ferie non godute dai lavoratori, il datore di lavoro può ricevere una sanzione amministrativa pecuniaria.
  • Le ferie che spettano ad ogni dipendente sono di circa 26 giorni l’anno. Il numero dei giorni può variare in base al tipo di contratto e all’anzianità.

Cosa succede in caso di ferie non godute e quali sono le conseguenze per i datori di lavoro? L’articolo 36 della Costituzione, al terzo comma recita:

Il  lavoratore  ha  diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Di conseguenza, le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore. Ciò ci fa capire l’importanza di garantire ai dipendenti un periodo retribuito di riposo, da dedicare alla vita familiare e sociale. Questi momenti di pausa, infatti, sono indispensabili per recuperare le energie psico-fisiche necessarie per svolgere la prestazione lavorativa.

Trattandosi di un diritto irrinunciabile, la Legge stabilisce delle conseguenze al mancato godimento. Infatti, in caso di mancata fruizione delle entro determinate scadenze, la normativa prevede una serie di conseguenze in capo al datore di lavoro.

Quante ferie spettano all’anno

Oltre alla legge costituzionale, anche altre normative disciplinano il godimento delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti, e lo fanno anche in maniera molto più dettagliata. Infatti, il Decreto legislativo 8 aprile 2003 numero 66 garantisce un ammontare minimo di ferie, spettante a tutti i lavoratori, pari a 12 mesi maturabili dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Nello specifico, l’articolo 10 stabilisce che:

il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica  disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma  2,  va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta  del  lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le  restanti due settimane, nei 18  mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Invece, per i lavoratori dipendenti che non lavorano per l’intero periodo di maturazione, ad esempio a fronte dell’assunzione o della cessazione in corso d’anno, scatta ugualmente il diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al servizio effettivamente prestato.

Quindi, si divide l’ammontare annuo di ferie per 12 per moltiplicare, poi, il risultato per i mesi di servizio, tenendo presente che le frazioni di mese di almeno 15 giorni sono considerate come mese intero.

Secondo la normativa vigente, la misura minima di ferie spettanti nell’anno è di 4 settimane, cioè 26 giornate. Queste, tuttavia, spettano soltanto ai dipendenti che hanno lavorato per un anno intero.

Ma il contratto collettivo può prevedere un maggior numero di giornate, arrivando anche a 32 giorni, anche in base all’anzianità.

Per i contratti part-time orizzontale i giorni di ferie spettanti sono gli stessi. Invece, per i contratti di lavoro part-time verticale o misto le giornate di ferie devono essere riproporzionate.

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Le ferie non godute si perdono?

Le 4 settimane di ferie riconosciute ai dipendenti devono essere obbligatoriamente fruite:

  • per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione;
  • per altre 2 settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Di conseguenza, per fare un esempio attuale, entro il 30 giugno 2023 devono essere interamente godute le ferie maturate nel 2021. Ma vediamo quali sono le conseguenze per i datori di lavoro se i lavoratori non godono delle ferie maturate.

Le ferie non godute non si perdono, rimangono al lavoratore, però per l’INPS è come se queste fossero state godute dal lavoratore, come vedremo tra poco.

Sanzioni per i datori di lavoro per ferie non godute

Le conseguenze pere i datori di lavoro portano, o dovrebbero portare, le aziende a porre grande attenzione alla corretta programmazione dei periodi di assenza dei lavoratori, per far si che gli stessi non arrivino a totalizzare, alle scadenze di legge, un certo numero di ferie maturate e non godute.

Esiste un periodo dell’anno in cui i dipendenti devono aver goduto di tutte le ferie maturate precedentemente. Questa scadenza è fissata al giorno 30 giugno. A questa data, qualora i dipendenti non abbiano goduto delle ferie maturate, l’azienda incorre in conseguenze economiche e non solo.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le conseguenze previste per il datore di lavoro in caso di mancato godimento delle ferie da parte dei dipendenti.   

La violazione di quanto stabilito dalla normativa sopracitata prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, comprensiva della maggiorazione del 20%, che va da 120 a 720 euro. In alternativa:

  • Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o in almeno 2 anni, la sanzione è compresa tra i 480 e 1.800 euro;
  • Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o per almeno 4 anni, la sanzione amministrativa va da 960 a 5.400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

La maggiorazione raddoppia nel caso in cui, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro è già stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per lo stesso illecito.

Il Ministero del Lavoro, tuttavia, ha precisato con la Nota del 26 ottobre 2006 che le ferie non godute entro il termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione potranno essere fruite anche successivamente, previo consenso del datore di lavoro.

Ferie non godute: danno da mancata fruizione

La mancata fruizione delle ferie rappresenta un danno per il lavoratore perché non ha la possibilità di concedersi un ottimale e necessario recupero delle energie psicofisiche.

In questi casi, il dipendente può:

  • agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale;
  • pretendere il godimento, anche se tardivo, delle ferie maturate ma non godute.

In caso di richiesta del risarcimento del danno, il dipendente deve provare sia l’ effettiva esistenza e la consistenza del danno, ma anche il nesso causale tra il danno e il mancato godimento delle ferie.

Ferie non godute e contributi INPS

La mancata fruizione delle ferie entro i 18 mesi successivi la fine dell’anno di maturazione obbliga, inoltre, il datore di lavoro a versare all’Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute. Questo vale a partire dal mese successivo a quello della scadenza del periodo di fruizione.

Ad esempio, per le ferie maturate nel 2021 e non godute entro il 30 giugno 2023, il momento impositivo parte dal mese di luglio 2023. In questo modo, nella busta paga di luglio i datori di lavoro dovranno aumentare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’importo corrispondente al compenso per ferie non godute.

Pur non essendo un compenso netto percepito dal dipendente, su questo  saranno calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali, sia per la quota a carico del lavoratore e sia per quella in capo all’azienda.

I contributi complessivi andranno poi versati dalle aziende all’INPS con modello F24 entro il successivo 21 agosto (in genere è il 20 agosto, ma per il 2023 cade di domenica). Tali contributi sono formati da quelli calcolati:

  • sulla retribuzione imponibile del mese di luglio 2023;
  • sulle ferie maturate nel 2021 e non godute entro il 30 giugno 2023.

Quando le ferie, già soggette a contribuzione anticipata, saranno godute dal lavoratore, le somme versate all’Inps verranno recuperate dal datore di lavoro portando l’importo in diminuzione.

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Ferie non godute e dimissioni

Le ferie non godute entro i termini di legge devono essere differite, poiché vige il divieto di monetizzazione. Infatti, l’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66 dell’8 aprile 2023 recita:

Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito  dalla  relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Quindi cosa succede in caso di interruzione anticipata del rapporto lavorativo? In questo caso può succedere che non sia stato possibile godere di tutte le ferie maturate dal lavoratore. Queste verranno liquidate con la relativa indennità sostitutiva.

Di conseguenza, è possibile derogare al divieto di monetizzazione delle ferie, consentito solamente in specifiche circostanze, come la cessazione del rapporto di lavoro.

Al momento della cessazione, quindi, viene corrisposta al lavoratore un’indennità sostitutiva che andrà calcolata in base alla retribuzione in atto alla cessazione del rapporto. Tale importo sarà, poi, soggetto a normale contribuzione previdenziale.

Per calcolare l’importo dell’indennità, il calcolo da fare è il seguente. Ipotizzando una retribuzione mensile 1.400 euro e 7 giorni di ferie residue, bisogna calcolare la  retribuzione giornaliera (1.400/26).

Al risultato dovrà essere moltiplicato il valore risultante per i giorni di ferie residui. Di conseguenza, in questo caso il calcolo da fare sarà: 1.400/26*7, quindi l’indennità sostitutiva sarà pari a 376,92 euro.

Per le ferie orarie, invece, occorre moltiplicare la retribuzione oraria per le ore di ferie residue. Il diritto all’indennità sostitutiva, inoltre, non si estingue in caso di morte del lavoratore. Infatti, si trasmette in via ereditaria.

Monetizzazione delle ferie non godute

Oltre al caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro, la monetizzazione delle ferie e il riconoscimento dell’indennità sostitutiva è prevista anche nelle seguenti casistiche:

  • lavoro a termine con durata inferiore all’anno: in tal caso il pagamento dell’indennità deve avvenire solo al termine del rapporto;
  • ferie che eccedono il periodo minimo legale di 4 settimane: in tal caso il lavoratore potrà scegliere tra la monetizzazione e la fruizione delle stesse.

Il diritto all’indennità sostitutiva è soggetto a prescrizione, le cui tempistiche variano in base alla diversa natura attribuita all’indennità:

  • natura retributiva: prescrizione a 5 anni;
  • natura risarcitoria: prescrizione a 10 anni;
  • natura mista (risarcitoria e retributiva): prevale la natura risarcitoria e la prescrizione e a 10 anni.

Ferie non godute – Domande frequenti

Cosa succede alla ferie non godute?

Le ferie non godute sono obbligatorie per legge, quindi, spettano al lavoratore che sotto forma di un’indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Anche dopo le scadenze dei 18 mesi, i lavoratori possono ugualmente godere delle ferie maturate.

Come mi vengono pagate le ferie non godute?

Le ferie non godute possono essere pagate solamente nei casi indicati dalla legge, e cioè in caso di interruzione del rapporto di lavoro, in caso di ferie che eccedono il periodo minimo legale di 4 settimane o per i lavori a termine con una durata inferiore all’anno.

Quando si perdono le ferie non godute?

Le ferie residue non si possono perdere, ma restano a disposizione del dipendente. Tuttavia, il datore di lavoro dovrà ugualmente versare i contributi previsti dopo il termine dei 18 mesi successivi alla maturazione, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.

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