- Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate i forfettari potranno attivare la delega ai servizi di fatturazione elettronica mediante la verifica dei dati della dichiarazione dei redditi.
- Fino ad oggi, l’attivazione delle deleghe sui servizi di fatturazione elettronica era possibile solo attraverso la verifica dei dati delle dichiarazioni IVA.
- A partire dal 1 gennaio 2024 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutte le Partite Iva, anche con il regime fiscale forfettario.
Con il provvedimento del 17 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le regole per il conferimento della delega agli intermediari per i servizi di fatturazione elettronica, una novità che riguarda anche i contribuenti forfettari.
In base alle nuove disposizioni, contenute all’interno del provvedimento, in assenza delle dichiarazioni IVA, l’attivazione delle deleghe agli intermediari può essere fatta anche con la verifica della dichiarazione dei redditi.
Le modifiche al documento ufficiale con le specifiche tecniche per l’invio delle deleghe sui servizi di fatturazione elettronica1 si sono rese necessarie dal momento in cui, a partire dal 2024, anche tutti titolari di partita IVA con regime forfettario saranno obbligati a emettere la fattura elettronica.
Indice
Delega dei servizi di fatturazione: come funziona
I titolari di partita IVA hanno la possibilità di delegare gli intermediari nella gestione della fatturazione elettronica. I servizi per cui è valida la delega sono anche:
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
- registrazione dell’indirizzo telematico;
- fatturazione elettronica e conservazione delle fatture;
- accreditamento e censimento dispositivi.
Per ogni servizio, gli operatori economici possono delegare fino a un massimo di quattro soggetti e la delega ha una validità di due anni.
Il conferimento della delega è eseguibile mediante la comunicazione delle dichiarazioni IVA. Tuttavia, negli ultimi anni si è riscontrata un’importante criticità in questo sistema.
Infatti, i titolari di partita IVA in regime forfettario o in regime di vantaggio non avevano la possibilità di attivare la delega mediante questo tipo di comunicazione. Per tale motivo oggi l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con importanti novità per i forfettari.
Nuova procedura del conferimento delle deleghe per forfettari
Fino ad ora, per delegare un intermediario per i servizi di fatturazione, le verifiche si basavano solamente sulle dichiarazioni IVA. Infatti, per attivare le deleghe finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, la procedura prevedeva un controllo su questi documenti.
Tuttavia, poiché a partire dal 1° gennaio 2024 sarà obbligatorio per tutti i titolari di partita IVA utilizzare le fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto modificare i meccanismi di delega.
Infatti, se dal luglio 2022 erano tenuti a ricorrere alla fatturazione elettronica i forfettari con un fatturato superiore a 25.000 euro annui, dal prossimo anno non sarà più previsto alcun esonero.
Poiché i forfettari sono soggetti che non sono tenuti alle dichiarazioni IVA, l’Agenzia delle Entrate ha individuato un altro modo per attivare le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione.
Per tale motivo, con il provvedimento direttoriale n. 373040/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le modalità messe a disposizione dei forfettari. Oggi i forfettari possono procedere attraverso la dichiarazione dei redditi.
Questo vale per i titolari IVA:
- In regime forfettario;
- In regimi di vantaggio.
Vediamo nel dettaglio come funziona la nuova procedura di delega.
Come funziona la nuova procedura per la delega
Per attivare la delega telematica dell’intermediario, il titolare di partita IVA in regime forfettario o di vantaggio deve indicare i dati di riscontro contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno solare precedente all’interno della comunicazione telematica da inviare all’Agenzia delle Entrate.
I titolari di partita IVA in regime forfettario dovranno indicare nel Modello Redditi PF diversi importi contabili in base alla dichiarazione presentata. Diventa rilevante quindi il reddito complessivo lordo relativamente al Quadro LM della dichiarazione.
Il soggetto che sottoscrive la richiesta di delega dovrà, inoltre, presentare un documento di identità tra:
- carta di identità;
- passaporto;
- patente;
- altro documento.
Una volta effettuati i dovuti controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’attivazione della delega avverrà in modo telematico e in tempo reale.
Servizi di delega e validità
Per richiedere l’attivazione della delega, il sottoscrittore deve indicare il tipo di servizio per cui intende delegare l’intermediario, tra quelli che abbiamo visto prima. La delega ha una validità massima di due anni a partire dalla sua sottoscrizione.
Tale delega viene comunicata dall’intermediario in modalità telematica a conferma dell’avvenuta attivazione. Tuttavia, in assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, la richiesta viene automaticamente scartata dall’Agenzia delle Entrate.
Invece, in caso di errori, l’Agenzia delle Entrate specifica nelle che nella verifica della congruenza degli importi indicati è ammessa una tolleranza di 5 euro.
Delega forfettari senza dichiarazione dei redditi
Qualora il forfettario non abbia presentato alcuna dichiarazione dei redditi relativa all’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega, in tal caso ha a disposizione altre modalità di richiesta della delega.
Infatti, in base a quanto stabilito dall’articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973, n. 600, la richiesta di attivazione della delega all’intermediario può essere effettuata anche mediante invio di un apposito modulo da parte del titolare della partita IVA.
L’invio del modulo, compilato nelle parti richieste, può essere effettuato:
- dal portale “Fatture e corrispettivi”;
- personalmente presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate;
- mediante invio di una PEC presso l’indirizzo [email protected] allegando le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori delle deleghe.
Oltre al documento, inviando la richiesta tramite PEC il titolare di partita IVA dovrà inoltrare all’Agenzia anche:
- la copia della delega cartacea compilata e sottoscritta;
- la copia del documento di identità del delegante;
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui si attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione del modulo, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nel modulo stesso e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione.
Fatturazione elettronica forfettari – Domande frequenti
I forfettari che intendono delegare i servizi di fatturazione elettronica agli intermediari devono presentare un’apposita comunicazione mediante la dichiarazione dei redditi con la Dichiarazione Redditi PF.
I forfettari devono presentare, nella Dichiarazione Redditi PF, un’apposita documentazione relativa alla richiesta di delega nei confronti dell’intermediario, inserendo anche i documenti di identità richiesti. Una volta verificati i dati, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’attivazione della delega.
Gli intermediari possono occuparsi per conto dei clienti della consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, dei duplicati informatici e dei dati rilevanti ai fini IVA, della registrazione dell’indirizzo telematico, della fatturazione elettronica e conservazione e altro ancora.
Con la riforma del fisco e alcuni decreti specifici, dal prossimo anno cambiano alcuni adempimenti per i forfettari: la fatturazione elettronica diventa obbligatoria per tutti, cambiano le presentazioni delle deleghe per gli intermediari e i forfettari non riceveranno più le CU.
Ilenia Albanese
Esperta di finanza personale e lavoro digitale