- L’esterovestizione è una forma di evasione fiscale che si attua dalle società costituite in modo fittizio all’estero, ma che operano in Italia.
- Con questo fenomeno le società stabiliscono la sede fiscale in un Paese con un livello di tassazione più basso, pur continuando ad operare sul territorio italiano.
- Il comportamento elusivo e abusivo avviene nel momento in cui la società trasferisce in modo fittizio la sede fiscale in un Paese con un livello di tassazione favorevole.
L’esterovestizione è una tipologia di evasione fiscale che riguarda le società che trasferiscono la propria sede fiscale in un Paese estero con un livello di tassazione più basso. Tuttavia, per essere considerato un comportamento elusivo e abusivo, la società con sede all’estero deve continuare ad operare in Italia.
Si tratta, quindi, di una localizzazione fittizia che ha lo scopo di ridurre le imposte da pagare. Infatti, la società che opera all’estero e trasferisce la sua sede fiscale in un altro Paese non costituisce un comportamento abusivo, se rispetta tutte le regole. In questa guida scopriremo tutto ciò che c’è da sapere sull’esterovestizione e tutte le conseguenze a cui può portare.
Indice
Cos’è l’esterovestizione
L’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) stabilisce, al terzo comma, che:
“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.”
Tuttavia, per evitare di pagare le tasse in Italia, alcune società possono ricorrere all’esterovestizione, o foreign dressed companies. Il significato del termine esterovestizione indica l’evento per cui la società o il gruppo societario utilizza tecniche di pianificazione fiscale internazionale per costituire società o stabili organizzazioni all’estero.
L’esterovestizione è la localizzazione fittizia di una società all’estero che opera in Italia. Si tratta di una forma di evasione fiscale attuata dalle società che per non pagare le tasse al fisco italiano trasferiscono la residenza fiscale all’estero, e nello specifico in un Paese con un livello di tassazione più basso.
Si tratta di un reato tributario che consiste nella creazione fittizia di società con sede all’estero allo scopo di evadere le tasse sul territorio italiano.
Infatti, non c’è alcun reato nel creare una società all’estero. Il reato di esterovestizione, invece, sussiste nel momento in cui la società continua ad operare in Italia e ha trasferito la residenza fiscale solamente la fine di non pagare le tasse.
Esterovestizione: come funziona
Il concetto di esterovestizione è legato a quello della residenza fiscale delle società. Nello specifico, si definisce esterovestito il soggetto che, pur avendo la sede formale all’estero, dovrebbe considerarsi fiscalmente residente nel territorio italiano.
Per questo motivo lo Stato italiano ha stabilito alcune regole per riconoscere i soggetti esterovestiti a cui applica precise sanzioni. Stabilendo la sede fiscale all’estero, la società che opera prevalentemente in Italia è stabilita solamente formalmente all’estero, in modo fittizio, in modo da non dover pagare le tasse allo Stato italiano.
In genere, queste società stabiliscono la loro residenza in territori a fiscalità privilegiata ricorrendo a tecniche di pianificazione fiscale internazionale. Si tratta spesso di Paesi iscritti nella black list o che non consentono lo scambio di informazioni.
Esterovestizione: quando è reato?
Una società è considerata, ai fini fiscali, residente in Italia in base a diversi criteri, che sono: la localizzazione della sede legale, della sede amministrativa e dell’oggetto principale, oltre al periodo in cui vengono stabilite queste sedi.
Per costituire reato di esterovestizione devono verificarsi due condizioni:
- deve essere comprovata la natura fittizia della localizzazione all’estero della società, in quanto l’attività economica è esercitata in prevalenza nel territorio italiano, sia per quanto riguarda le decisioni strategiche che l’attività di impresa;
- la società beneficia di un effettivo risparmio sulle imposte in relazione al trasferimento della residenza.
Invece, nel caso di società estera con partecipazioni in una società italiana, l’articolo 73.5 bis del TUIR stabilisce che si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo se, in alternativa:
- sono controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o un altro organo di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.”
Di conseguenza, con la presunzione di residenza, è compito della società con sede all’estero provare la reale residenza all’estero. Infatti, in questa fattispecie l’onere della prova è invertito e grava sullo stesso contribuente.
Le verifiche della residenza
In caso di accertamento della residenza, chi controlla pone l’attenzione su: sede legale, sede dell’amministrazione e oggetto sociale. In base alla Circolare n. 28/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può fornire la cosiddetta prova contraria presentando:
- elementi di fatto.
- situazioni o atti.
Mediante questi la società dovrà dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività nel paese in cui ha stabilito la residenza. Chi controlla può procedere con verifiche seguendo uno dei seguenti orientamenti:
- formale: per accertare il luogo in cui si riuniscono il Consiglio di amministrazione o l’assemblea dei soci;
- sostanziale: basato su ulteriori elementi di rischio.
In particolare, con l’orientamento sostanziale si verificano i seguenti elementi:
- la residenza degli amministratori (se questi sono in maggioranza residenti in Italia o all’estero);
- la disponibilità di conti correnti, di contratti e utenze sul territorio;
- dove è localizzata l’organizzazione imprenditoriale;
- dove è recapitata la corrispondenza commerciale.
Esterovestizione: quali sono le conseguenze
Provata la sussistenza del reato, il legislatore ha stabilito una pena da applicare alla società esterovestita. Le violazioni che prevedono una sanzione, da un punto di vista amministrativo, sono le seguenti:
- omissione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA e delle imposte sui redditi;
- omissione delle richieste di attribuzione del codice fiscale;
- omissione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e del luogo di tenuta e conservazione dei libri, registri, le scritture ed i documenti obbligatori;
- omissione della presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi ai fini IRES;
- omissione della presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA;
- omissione della presentazione della dichiarazione annuale ai fini IRAP.
Invece, per quanto riguarda gli aspetti penali tributari, bisogna valutare la rilevanza della fattispecie delittuosa. In base all’ articolo 5 D.lgs. 74/2000, la pena prevista per l’esterovestizione è la reclusione da due a cinque anni.
Esterovestizione – Domande frequenti
Per esterovestizione si intende il comportamento illecito di una società che traferisce la propria residenza fiscale in un Paese estero con tassazione più bassa in modo fittizio solamente per non pagare le tasse al Fisco italiano.
La società esterovestita rischia una sanzione amministrativa, e i soci rischiano la reclusione da due a cinque anni. Scopri di più qui.
La legge stabilisce che sono considerati fiscalmente residenti in Italia enti e società che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio italiano.
Ilenia Albanese
Esperta di finanza personale e lavoro digitale