- L’esenzione IVA prevede la non applicabilità dell’IVA sulla cessione di beni e di servizi, con il relativo esonero del versamento dell’imposta indiretta.
- Le operazioni esenti d’IVA sono indicate nel DPR 1972 n. 633 nell’articolo 10 e in quelli 8 e 15.
- Per emettere una fattura elettronica esente IVA, è necessario compilare l’apposito campo, oltre a inserire un codice di “motivazione”.
L’IVA è una tassa indiretta che si applica sul valore aggiunto generato da tutte le cessioni a titolo oneroso di beni e servizi, al momento dell’acquisto del consumatore finale. Conoscere come funziona è indispensabile per gestire la tua attività professionale o d’impresa e per emettere in modo corretto una fattura elettronica.
Infatti, non sempre questa imposta deve essere inserita nel documento fiscale: vi sono dei casi in cui l’IVA non si applica. In questo contesto si parla di esenzione IVA. Dovrai fare attenzione a compilare nel modo corretto la fattura e indicare al suo interno che l’attività in essere è esente dall’imposta indiretta.
Questa è una procedura che, se da un lato oggi è stata semplificata grazie ad appositi accorgimenti nei software di fatturazione elettronica, spesso può portare in errore.
In questa guida avrai le informazioni necessarie per comprendere cos’è l’esenzione IVA, quando si applica e come emettere un documento fiscale in modo corretto, evitando di creare una successiva nota di variazione.
Indice
Esenzione IVA: definizione
La terminologia esenzione IVA fa riferimento a un sistema normativo in base al quale alcune attività vengono esonerate dal versamento regolare dell’IVA ordinaria o ridotta.
Dal punto di vista tecnico si parla di una non applicabilità di questa imposta, in quanto forma di deroga al principio di applicazione della tassazione indiretta previsto dal Testo Unico IVA. Quindi non sarai tenuto a eseguire la dichiarazione IVA in base mensile o trimestrale e a inserirla in fattura.
Infatti, l’IVA si applica nel momento in cui in un’operazione commerciale sono presenti i seguenti requisiti:
- soggettivo: la transazione viene attuata da persona fisica o giuridica che svolge attività commerciali, agricole o professionali;
- oggettivo: è prevista una cessione di beni e servizi a titolo oneroso;
- territoriale: si impone un’operazione che sia rilevante ai fini fiscali sul territorio italiano.
Nel caso in cui manca uno di questi elementi, si determina l’esenzione IVA. Il fine del legislatore è quello di evitare l’applicazione dell’imposta nel caso in cui questa vada a gravare principalmente sul consumatore.
Differenza tra attività esenti IVA, non imponibili e imponibili
Un’operazione imponibile è quella che prevede l’applicazione dell’IVA. Quindi, l’imposta sul valore aggiunto sarà a carico di chi effettua la vendita di un bene o servizio, tranne nel caso del reverse charge, oppure nello split payment.
Questi due istituti prevedono un’inversione del pagamento dell’IVA che avverrà da parte dell’acquirente e non del fornitore. Inoltre, l’ordinamento fiscale ha previsto una serie di operazioni non imponibili.
Anche queste non prevedono l’applicazione dell’IVA, ma non devono essere confuse con le attività esenti. Infatti, si parla di non imponibilità con riferimento a una serie di prestazioni svolte in ambito internazionale come quelle di export, soggette a particolari trattati, oppure inerenti a cessioni che avvengono in ambito UE.
Invece, le operazioni esenti IVA si riferiscono principalmente alla cessione di beni e servizi che avvengono in Italia o in ambito comunitario.
Quali sono le operazioni esenti IVA?
A regolare il sistema di esenzione IVA vi è il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, conosciuto come Testo Unico sull’IVA. In particolare, devi prendere come riferimento l’art 10 integrato dall’art 8 per ciò che riguarda le esenzioni delle cessioni all’esportazione e dall’art 15.
Nella tabella seguente abbiamo riassunto le operazioni esenti presenti nell’art 10, che più frequentemente vanno a incidere nel calcolo dell’IVA di un’attività professionale o imprenditoriale.
Operazioni esenti IVA | Descrizione |
Attività finanziare e assicurative | Pagamenti bancari, giroconti, operazione sulle azioni, obbligazioni, cessioni di crediti, valute estere ecc. |
Operazioni collegate alle scommesse e alle vincite | Gioco lotto, lotterie nazionali, vincite di concorsi o di premi |
Locazioni, affitti e cessioni di terreni e aziende agricole | Si fa riferimento a terreni non edificabili, ma anche a cessione di fabbricati da parte direttamente dell’impresa costruttrice |
Operazioni a carattere sociosanitario | Consulenza, sostegno medico, attività di diagnostica clinica, riabilitazione, operazioni mediche, trasporto su ambulanze |
Prestazioni educative e didattiche dell’infanzia e della gioventù | Per gli istituti scolastici pubblici e privati, compresi la formazione e l’aggiornamento |
Cessioni di oro di investimento, lingotti e monete | Si prevede l’oro fisico, comprese le cessioni di certificati in oro o di altri strumenti di investimento |
Prestazioni previdenziali a favore del dipendente | Pensioni, TFR e altre forme di welfare aziendale |
Infine, l’art 15 definisce la non applicabilità alle somme collegate a interessi moratori, a beni ceduti a titolo di sconto e ai rimborsi spese. Sono anche esenti gli importi utilizzati per l’acquisto di materiali per imballaggi e gli omaggi.
Esenzione IVA e fatturazione elettronica
Dal punto di vista pratico, l’esenzione IVA non fa venire meno quegli obblighi di legge riguardanti la fatturazione e la registrazione dei documenti. Infatti, queste attività anche se esenti IVA, andranno comunque a generare reddito, e come tale devono essere calcolate al fine del determinare l’imponibile su cui verrà applicata la relativa aliquota tassativa, nella dichiarazione a fine anno.
Tuttavia, al fine di evitare confusione sul calcolo dell’imponibile, nel momento in cui viene emessa una fattura su cui non si applica l’IVA, il legislatore ha stabilito la necessità di evidenziare tale condizione. Quindi devi inserire la voce esente IVA.
Con l’emissione di un documento fiscale cartaceo, era sufficiente specificare tale condizione, andando a indicare per iscritto la normativa di riferimento.
Come comportarsi con la fatturazione elettronica? Negli anni, al fine di semplificare e velocizzare la compilazione di una fattura digitale, sono stati effettuati una serie di accorgimenti anche per il campo dell’IVA. Infatti, sia se utilizzi il sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate, sia uno dei migliori software di fatturazione elettronica online, dovrai:
- inserire nel campo IVA la percentuale pari a zero;
- specificare la motivazione per cui non si applica IVA nella fattura.
In questo secondo caso devi inserire un codice che va a identificare una delle principali attività su cui non si applica l’imposta sul valore aggiunto previsto dagli articoli 8, 10 e 15.
Tabella codici esenzione IVA
L’inserimento del codice è determinante per l’invio della fattura elettronica in modo corretto. Spesso però si genera un po’ di confusione su quale voce scegliere. Per questo nella tabella seguente abbiamo inserito tutti i codici di riferimenti per motivare l’esenzione IVA.
Codice motivazione esenzione IVA | Descrizione |
Codice Iva N1 | Con riferimento alle attività ex art 15 riguardanti le somme di mora, beni ceduti, premi, omaggi e imballaggi |
Codice Iva N2 | Fatture di soggetti con regime agevolati, prestazione di beni e servizi extra UE |
Codice Iva N3 | Esportazioni di beni in UE |
Codice Iva N4 | Attività esenti previste dall’art 10, come prestazioni sanitarie, educative, giochi e scommesse |
Codice Iva N5 | Oggetti rientranti nel regime speciale di beni usati, fatture emesse da agenzie di viaggi e turismo |
Codice Iva N6 | Operazione di reverse charge |
Codice Iva N7 | IVA assolta in altro stato UE |
Esenzione IVA e regime forfettario
Il regime forfettario è oggi l’unico sistema fiscale agevolato a cui puoi accedere nel momento in cui apri una nuova partita IVA, data l’abolizione del regime dei minimi.
È un sistema nato per semplificare la gestione delle attività professionali e delle ditte individuali, prevedendo un calcolo dell’aliquote tassative che non avverrà in base agli scaglioni IRPEF, ma con l’applicazione di un’aliquota forfettaria, da cui prende il nome. Questa sarà pari al 5% per i primi 5 anni e successivamente del 15%.
Questo è un regime molto utile se inizi una nuova attività professionale, ad esempio come freelance, di project manager, o hai una partita IVA come avvocato o commercialista.
Con la Legge di Bilancio 2023 sono stati modificati alcuni dei requisiti di accesso. Infatti, si è inserita una nuova soglia di fatturato massimo pari a 85.000€ euro, rispetto ai 65.000€ previsti precedentemente.
Tra i vantaggi di questo sistema fiscale vi è anche l’esenzione IVA. Quindi se la tua attività rientra nel regime forfettario, dovrai emettere fattura elettronica senza IVA, indicando:
- capo IVA: 0%;
- codice motivazione: N2.
Invece, per l’emissione del documento cartaceo, possibile fine a gennaio 2024, per le nuove partite IVA e quelle con fatturato al di sotto dei 25.000€, si dovrà aggiungere la voce ” fattura esente IVA in quanto soggetta al regime forfettario“.
Ovviamente, dal punto di vista fiscale, oltre all’applicazione di un’imposta ridotta, non sarai tenuto alla liquidazione periodica dell’IVA. Infine, non devi compilare il bilancio a fine anno, ma avrai comunque l’obbligo di conservazione delle fatture in modalità cartacea oppure digitale.
Esenzione IVA – Domande frequenti
Le operazioni esenti IVA sono quelle riguardanti la cessione di beni e servizi espressamente definite nel DPR 633/1972, negli articoli 8, 10 e 15.
L’IVA in fattura non deve essere inserita con riferimento a quella attività esenti previste per legge e per i regimi agevolati che derogano dall’applicazione dell’imposta del valore aggiunto.
Per emettere una fattura elettronica esente IVA devi indicare nel campo dell’imponibile lo 0% e specificare la motivazione inserendo un codice apposito.
Salve, ho una ditta individuale di trasporti che fattura 84.000 euro al anno(senza iva). Si può passare al regime forfetario pagando per i primi 5 anni 5% di tasse? Oltre a questi 5% si deve pagare altre cose(inail, inps, ecc)?
Buongiorno,
il passaggio al forfettario appare possibile, la tassazione al 5% non sembrerebbe, invece applicabile. Da approfondire con il proprio commercialista.
Grazie per averci scritto