- L’Ecotassa è un’imposta applicata sulla nuova immatricolazione di veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 grammi per chilometro (g/km).
- L’imposta dev’essere versata una tantum contestualmente all’immatricolazione del veicolo.
- L’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici tributo per il pagamento dell’Ecotassa con modello F24.
L’Ecotassa, introdotta nel 2019 per incentivare la mobilità sostenibile e ridurre le emissioni di CO2, impone un’imposta aggiuntiva a chi acquista un veicolo nuovo con alte emissioni. Calcolata in base al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, è parte delle misure mirate a disincentivare l’uso di veicoli ad alto impatto ambientale, per incoraggiare l’acquisto di mezzi a basse emissioni e la mobilità sostenibile.
Fino a oggi, la risoluzione n. 31/E del 26 febbraio 2019 aveva istituito un singolo codice tributo specifico per consentire il pagamento autonomo dell’imposta.
Va considerato che con la risoluzione n. 53 dell’11 novembre 20241, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i codici tributo, così da averne uno per il versamento ordinario dell’imposta tramite modello F24 Elide, uno per le sanzioni e uno per gli interessi. Vediamo ora in dettaglio le novità introdotte e gli aspetti da considerare per procedere correttamente con il pagamento.
Indice
Come funziona l’Ecotassa
Prima di addentrarci nelle novità, è però utile fare una premessa sul funzionamento e sui criteri di applicazione dell’Ecotassa, che scatta per tutti i nuovi veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 grammi per chilometro (g/km). Chi acquista un’auto con emissioni superiori a tale limite dovrà dunque corrispondere l’imposta, il cui valore varia in base alle fasce di emissioni:
- emissioni tra 161 e 175 g/km di CO2: imposta di 1.100 euro;
- emissioni tra 176 e 200 g/km di CO2: imposta di 1.600 euro;
- emissioni tra 201 e 250 g/km di CO2: imposta di 2.000 euro;
- emissioni tra 251 e 290 g/km di CO2: imposta di 2.500 euro;
- emissioni superiori a 290 g/km di CO2: imposta di 2.800 euro.
Le fasce si applicano esclusivamente ai veicoli di nuova immatricolazione, sia acquistati sia importati dall’estero. Non sono invece soggetti all’Ecotassa i veicoli usati già registrati in Italia e sono esenti dall’imposta le auto elettriche, ibride e altre categorie specifiche che vedremo in seguito. L’Ecotassa, inoltre, si applica una sola volta, esclusivamente al momento dell’acquisto e della registrazione del veicolo.
Come calcolare l’importo dell’Ecotassa
Il calcolo dell’Ecotassa è basato sulle emissioni ufficiali di CO2 del veicolo, che possono essere reperite nel certificato di conformità fornito dal produttore o nel libretto di circolazione.
È anche possibile trovare queste informazioni sul sito del Ministero dei Trasporti o dell’Agenzia delle Entrate, che aggiornano regolarmente i valori di CO2 per ciascun modello di auto.
Per esempio, se un acquirente decide di acquistare un veicolo che produce emissioni pari a 180 g/km, l’importo dell’Ecotassa sarà di 1.600 euro. L’imposta è fissa per ciascuna fascia e non subisce variazioni in base ad altre caratteristiche del veicolo.
Chi deve pagare l’Ecotassa
L’Ecotassa è a carico dell’acquirente, il quale è tenuto a versarla al momento della prima immatricolazione del veicolo e questa va pagata una tantum.
Il tributo è obbligatorio per tutti i cittadini italiani e stranieri che acquistano un nuovo veicolo da immatricolare, purché il livello di emissioni sia superiore alla soglia minima di 160 g/km. Non riguarda, invece, l’acquisto di auto usate già registrate nel territorio italiano, poiché l’Ecotassa è dovuta solo alla prima immatricolazione.
L’obbligo di pagamento è sia per i privati sia le aziende che acquistano veicoli a elevate emissioni per la propria flotta e riguarda in particolare:
- la maggior parte delle automobili a benzina, incluse molte di uso comune;
- veicoli commerciali con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km;
- auto diesel con motori potenti e cilindrate elevate;
- fuoristrada, SUV e auto di lusso di grandi dimensioni.
I veicoli esenti dall’Ecotassa includono invece:
- camper e caravan;
- auto destinate al trasporto di persone con disabilità;
- auto per il trasporto funebre.
Quando deve essere pagata l’Ecotassa
Il pagamento dell’Ecotassa deve solitamente avvenire contestualmente alla prima immatricolazione del veicolo. Ciò significa che, una volta acquistato il veicolo, l’acquirente ha l’obbligo di versare l’importo prima che il veicolo possa essere ufficialmente registrato al PRA e che possano essere assegnate le targhe.
Per gli acquisti effettuati tramite concessionari, è consuetudine che questi includano il pagamento dell’Ecotassa nelle spese accessorie, tuttavia è sempre consigliato verificare che il pagamento sia stato correttamente effettuato per evitare problemi successivi con l’Agenzia delle Entrate o con il PRA.
Nuovi codici tributo per il pagamento dell’Ecotassa con modello F24
A partire dall’11 novembre di quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto tre codici tributo specifici per ogni casistica, andando a sostituire quelli precedenti. I codici tributo da utilizzare su modello F24 Elide in base alla natura del versamento sono:
- A600, ai sensi dell’art. 1, commi 1042 e 1042-bis della legge n. 145/2018, come “Atto di accertamento”;
- A601, ai sensi dell’art. 1, commi 1042 e 1042-bis della legge n. 145/2018, come “Atto di accertamento – sanzioni”;
- A602, ai sensi dell’art. 1, commi 1042 e 1042-bis della legge n. 145/2018 – “Atto di accertamento – interessi”.
Questi codici vanno utilizzati per pagare quanto dovuto successivamente a controlli effettuati dallo Stato con conseguente applicazione di sanzioni e interessi per il mancato pagamento dell’imposta.
- Risoluzione n.53/E dell’11 novembre 2024, Agenzia delle Entrate ↩︎
Spett Redazione,
la mia vettura, una Audi A6 era già stata immatricolata in Italia nel 2009 e, all’atto della Prima Immatricolazione, non era stata richiesta alcuna Ecotassa (non esistendo allora il triburo).
Successivamente, l’Auto è stata spostata in Slovacchia e ritargata. Nel 2015, trovandomi per lavoro all’estero la acquistai e la riportai in Italia nel 2019 , dove, per permanere, fui costretto a ritargarla, da termini di legge, cosa eseguita, tra l’altro, con grave esborso.
Oggi, il Fisco mi chiede 2000 euro per l’Ecotassa, più penali, per un totale di 3036 euro.
A parte la scorrettezza di una procedura unica in tutta l’Unione Europea, vista la prima immatricolazione italiana, mi sembra che la richiesta del Fisco sia scorretta, in quanto la legge prevede che ” il pagamento dell’ Ecotassa si debba solamente contestualmente alla Prima Immatricolazione”, nel nostro caso Italia, 2009…
E’ corretta la disamina o dovro subire ingiustamente l’ennesima gabella nazionale?
Grazie molte per il vostro prezioso supporto.
RC
Buongiorno,
in effetti il suo caso potrebbe essere un bug del sistema della agenzia delle entrate. Consigliamo di contattare l’ufficio della agenzia delle entrate per chiarimenti e valutare una istanza di annullamento in autotutela, in subordine di consultare un commercialista per presentare un ricorso.
Team partitaiva.it
Buon pomeriggio, più che un commento avrei bisogno di un chiarimento. Ho acquistato un’auto soggetta ad ecotassa nel maggio del 2019 e non essendo stato informato dalla concessionaria di questa incombenza, non ho versato il tributo. Il giorno 8 dicembre scorso l’Agenzia delle Entrate mi ha notificato tramite raccomandata la richiesta di pagamento della tassa (1600 euro) aumentata da multa e interessi legali per circa 900 euro. Visto che sono passati 5 anni e mezzo dall’immatricolazione, posso considerare prescritta la sanzione o sono tenuto al suo pagamento?
Grazie
Cordialmente, Dott. Luigi Trovò
Buonasera,
i tributi non versati seguono, in generale, i termini di prescrizione quinquennale, ai sensi dell’articolo 2948, comma 4, del Codice Civile, che prevede la prescrizione di cinque anni per le “prestazioni periodiche o annuali”. Tuttavia, il termine di decorrenza parte dall’anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente). Tale norma stabilisce che “le disposizioni in materia di obbligazioni tributarie devono essere interpretate secondo criteri di chiarezza e con decorrenza dal periodo d’imposta successivo”.
Nel Suo caso, avendo acquistato e immatricolato il veicolo nel maggio 2019, il termine di decorrenza per la prescrizione è iniziato il 1° gennaio 2020, e quindi l’Agenzia delle Entrate avrebbe avuto tempo fino al 31 dicembre 2024 per notificare un atto di accertamento.
L’atto notificato l’8 dicembre 2024, se regolarmente notificato, interrompe i termini di prescrizione, rendendo la richiesta dell’Agenzia delle Entrate legittima. Purtroppo, la mancata informazione da parte della concessionaria non è considerata motivo valido per l’annullamento del tributo, in quanto la responsabilità di pagamento dell’imposta grava esclusivamente sull’acquirente.
Le consigliiamo di:
Verificare la regolarità della notifica, accertandosi che la data e le modalità siano conformi alla normativa.
Effettuare il pagamento utilizzando i codici tributo aggiornati (A600, A601, A602) nel modello F24 Elide, in caso non emergano irregolarità.
Team partitaiva.it