- Il MIMIT conferma la proroga per il pagamento del diritto camerale 2024, ma solo per le partite Iva che applicano gli ISA, forfettari inclusi.
- La scadenza per il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio è fissata al 1° luglio, mentre c’è tempo fino al 31 luglio 2024 per i soggetti interessati dalla proroga.
- Gli importi del diritto camerale di quest’anno sono stati sostanzialmente confermati e devono essere versati tramite modello F24.
Si avvicina la scadenza per il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio, un tributo dovuto da ciascuna impresa iscritta nel Registro delle Imprese e da ciascun soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Il calendario ordinario fissa al 1° luglio la scadenza per tutte le imprese, ma la recente proroga del MIMIT fa slittare la data a fine mese per i soggetti ISA e i forfettari.
Gli importi del diritto annuale sono stati confermati dal MIMIT senza variazioni rispetto all’anno precedente, mentre rimane ferma la possibilità di saldare il tributo entro i 30 giorni successivi alla scadenza con l’applicazione di una maggiorazione minima.
Scopriamo quali sono gli importi fissi e variabili del diritto camerale 2024, qual è la scadenza da rispettare e come effettuare il pagamento con modello F24.
Indice
Diritto camerale 2024: la proroga al 31 luglio per le partite Iva
Alla luce del concordato preventivo biennale, è stata confermata la proroga al 31 luglio per il pagamento del diritto camerale 2024 per le partite Iva che applicano gli ISA e per i forfettari. Il termine rimane fissato al 1° luglio 2024, invece, per tutti gli altri soggetti non interessati dalla proroga.
A confermare lo slittamento della scadenza del diritto annuale alla Camera di Commercio è stata una nota del MIMIT, inviata alle Camere di Commercio, nella quale si specifica che il 31 luglio è il termine ultimo per il pagamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi.
Rimane tuttavia possibile effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria, con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% dell’importo dovuto. Così facendo, i termini slitterebbero al:
- 31 luglio per le imprese che rispettano il calendario ordinario;
- 30 agosto per i soggetti ISA e i forfettari.
Chi deve pagare il diritto annuale alla CCIAA
Sono soggetti al pagamento del diritto annuale tutti i contribuenti di cui all’art. 18, comma 4, della Legge n. 580/93, ovvero le imprese iscritte o annotate presso il Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
I seguenti soggetti sono dunque obbligati a effettuare il pagamento del diritto camerale:
- Imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese (nella sezione ordinaria e speciale);
- Società a Responsabilità Limitata (anche unipersonali);
- Società per Azioni e Società in Accomandita per Azioni;
- Società di persone;
- Società semplici agricole e non agricole;
- Società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge n 267/00;
- Gruppo europeo di interesse economico (Geie);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- Società consortili a responsabilità limitata per azioni.
Diritto camerale: la scadenza 2024
Per le imprese che hanno appena effettuato l’iscrizione presso al Camera di Commercio, il pagamento del diritto annuale avviene in automatico al momento di presentazione della richiesta (in formato digitale). Qualora ciò non avvenisse, è possibile effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi all’iscrizione, tramite modello F24.
Per le imprese che al 1° gennaio 2024 risultano già iscritte alla Camera di Commercio, invece, si applicano le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte.
Riassumendo, sono due le scadenze da ricordare per effettuare il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio: la prima riguarda le imprese non soggette alla proroga del MIMIT (calendario ordinario); la seconda riguarda i soggetti ISA e i forfettari. A queste si aggiungono le ulteriori due date per il pagamento differito.
Soggetti | Scadenza diritto annuale 2024 | Scadenza differita (con maggiorazione dell’importo) |
---|---|---|
Imprese non soggette alla proroga | 1° luglio 2024 | 31 luglio 2024 |
ISA e forfettari | 31 luglio 2024 | 30 agosto 2024 |
Diritto camerale: gli importi 2024
Per conoscere gli importi del diritto camerale 2024 dobbiamo consultare la nota n. 383421 del 20 dicembre 2023 del MIMIT che ha sostanzialmente confermato per quest’anno i valori fissati per l’anno precedente.
Bisogna tuttavia distinguere due diverse situazioni:
- imprese che pagano importi fissi;
- imprese che pagano i diritti camerali in base al fatturato.
1. Imprese che pagano importi fissi
Nella seguente tabella sono riportati tutti gli importi per le imprese che pagano in misura fissa il diritto annuale alla CCIAA, compresa anche la maggiorazione del 20% dovuta sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2023.
Per quanto riguarda le imprese con unità locali, è necessario versare anche un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, entro un limite massimo di 200 euro.
Imprese che pagano importi fissi | Sede | Unità locale |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 100€ | 20€ |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 44€ | 8,80€ |
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole | 50€ | 10€ |
Società semplici non agricole | 100€ | 20€ |
Società tra avvocati | 100€ | 20€ |
Soggetti iscritti soltanto al REA | 15€ | – |
Imprese con sede principale all’estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) | 55€ | – |
2. Importi e aliquote in base al fatturato
Per le imprese che pagano il diritto annuale in base al fatturato, il calcolo degli importi va effettuato tenendo conto delle aliquote previste dal MIMIT. Per agevolare il calcolo è disponibile anche un servizio sul sito di Unioncamere.
Le imprese con un fatturato compreso tra 0 e 100.000 euro devono versare un importo fisso di 200 euro che è però soggetto alla riduzione complessiva 50% a conclusione del calcolo, ovvero devono pagare un importo pari a 100 euro. Allo stesso modo, anche l’importo massimo è soggetto alla riduzione del 50%: per questo motivo non è mai previsto il pagamento di un importo superiore a 200 euro.
Fatturato | Importo da versare |
---|---|
da 0 a 100.000 | 200 euro |
da 100.000,01 a 250.000,00 | 200,00 euro + 0,015% |
da 250.000,01 a 500.000,00 | 222,50 euro + 0,013% della parte eccedente 250.000 |
da 500.000,01 a 1.000.000,00 | 255,00 euro + 0,010% della parte eccedente 500.000 |
da 1.000.000,01 a 10.000.000,00 | 305,00 euro + 0,009% della parte eccedente 1.000.000 |
da 10.000.000,01 a 35.000.000,00 | 1.115 euro + 0,005% della parte eccedente 10.000.000 |
da 35.000.000,01 a 50.000.000,00 | 2.365 euro + 0,003% della parte eccedente 35.000.000 |
oltre 50.000.000,00 | 2.815 euro + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000 euro) |
Pagamento diritto camerale con F24: le istruzioni
Il pagamento del diritto annuale alla CCIAA può essere effettuato con modello F24, compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali” e inserendo sotto il “codice ente” il relativo codice del Comune in cui è situata l’impresa o l’unità locale della stessa.
Così come previsto per altri tributi, l’omesso o tardivo pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di una sanzione variabile dal 10 per cento al 100 per cento dell’importo dovuto. Entro un anno dalla scadenza, comunque, è possibile saldare il debito in misura ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso.
Grazie a questo istituto, la sanzione applicata è ridotta in base al periodo trascorso dalla scadenza. I codici tributo da utilizzare per effettuare il pagamento del diritto, compresi anche interessi di mora e sanzioni, sono i seguenti:
- codice 3850 per il diritto annuale;
- codice 3851 per gli interessi moratori;
- codice 3852 per la sanzione ridotta.
Diritto camerale 2024 – Domande frequenti
La scadenza per pagare il diritto annuale alla Camera di Commercio è fissata al 1° luglio. Tuttavia, come confermato dal MIMIT, per le partite IVA che applicano gli ISA e per i forfettari è prevista la proroga al 31 luglio 2024.
Per pagare il diritto annuale della Camera di Commercio occorre compilare una delega F24 in cui inserire il codice tributo 3850, l’anno di riferimento e l’importo da versare. È possibile ottenere il prospetto F24 già compilato nella sezione “Calcola e Paga” del portale camerale.
I soggetti esonerati dal pagamento del diritto camerale sono le unità locali all’estero di imprese con sede in Italia, ma anche le associazioni, fondazioni e in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A. non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.
Laura Pellegrini
Giornalista e content editor