- La presa visione di una fattura elettronica è fondamentale per il diritto alla detrazione IVA.
- Questo processo è essenziale sia per il presupposto sostanziale, che riguarda l’esigibilità dell’imposta, sia per il presupposto formale, ovvero il possesso effettivo della fattura.
- La mancata presa visione tempestiva delle fatture e il mancato rispetto delle procedure in caso di mancata ricezione possono portare alla perdita del diritto alla detrazione IVA.
In un recente chiarimento, la Risposta a interpello n. 435 del 26 settembre1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul “dies a quo“, ovvero il momento da cui inizia il diritto alla detrazione IVA in relazione alle fatture elettroniche.
Questa precisazione riguarda in particolare i documenti depositati dal Sistema di Interscambio (SDI) nella sezione appositamente messa a disposizione. Al centro di questo chiarimento vi è il concetto di “presa visione” della fattura elettronica, un aspetto chiave definito nell’articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’Agenzia ha sintetizzato che il diritto alla detrazione matura con la presa visione della fattura, sia essa effettiva o presunta. Vediamo il caso specifico con i dettagli forniti dall’Agenzia delle Entrate a riguardo.
La presa visione delle fatture elettroniche per la detrazione IVA
Il criterio della “presa visione” di una fattura elettronica gioca un ruolo chiave nell’accesso alla detrazione dell’IVA. Questo concetto si riferisce al momento in cui il destinatario della fattura ne prende formalmente atto.
Tale atto non è soltanto un passaggio burocratico, ma costituisce un “presupposto formale” per la detrazione dell’IVA. In altre parole, la detrazione dell’IVA può essere esercitata solo dopo che il destinatario ha preso visione della fattura.
Nel caso specifico, una società fondata nel 2019, ha iniziato a sostenere costi significativi legati alla sua attività e a ricevere fatture passive solo durante l’anno fiscale 2021.
Tuttavia, nel corso dell’anno fiscale 2022, attraverso controlli sul proprio cassetto fiscale nell’area dedicata a fatture e corrispettivi, la società ha scoperto che il Sistema di Interscambio aveva collocato alcune fatture dell’anno fiscale 2021 in un’area di deposito temporaneo a causa di problemi tecnici.
Queste fatture, delle quali la società aveva già ricevuto copie di cortesia via email, erano emesse da operatori italiani, riguardavano prestazioni di servizio e sono state parzialmente pagate nell’anno fiscale 2021 e 2022, mentre alcune rimangono ancora insolute.
Il contribuente si interroga sulla possibilità di recuperare l’IVA sulle fatture dell’anno fiscale 2021, depositate dal SDL in una specifica area, a partire dal momento in cui ne prende visione nel 2023, anche se parzialmente pagate negli anni precedenti.
La società considera anche l’opzione di richiedere la detrazione dell’IVA per importi specifici, relativi a diversi anni fiscali, mediante la presentazione di una Dichiarazione IVA Integrativa per l’anno fiscale 2021 e includendo le fatture nel Modello IVA per il 2022.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, quando il Sistema di Interscambio non riesce a consegnare una fattura elettronica direttamente al destinatario per problemi tecnici, la fattura viene resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.
In questo caso, la data ufficiale di ricezione della fattura e quindi il momento da cui è possibile detrarre l’IVA, coincide con la data in cui il destinatario prende visione della fattura in questa area riservata. Questo processo assicura che le fatture siano considerate ricevute anche in caso di problemi tecnici nella consegna.
Nonostante il contribuente avesse ricevuto copie delle fatture, ha ritardato la presa visione di queste, posticipando così il momento in cui inizia il diritto alla detrazione dell’IVA (il “dies a quo”). Inoltre, il contribuente non ha seguito le procedure stabilite in caso di mancata ricezione delle fatture entro quattro mesi, come indicato dal decreto legislativo.
A causa di questa omissione, non è possibile estendere arbitrariamente il periodo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA fino al momento in cui il contribuente decida di prendere visione delle fatture nell’area riservata.
Presupposti per la detrazione IVA
Per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, è essenziale comprendere e soddisfare due tipi di presupposti:
- il presupposto sostanziale si riferisce all’esigibilità dell’imposta. In pratica, significa che l’IVA diventa detraibile solo quando è effettivamente dovuta;
- il presupposto formale si riferisce invece alla necessità di possedere la fattura relativa alla transazione.
Entrambi i presupposti sono fondamentali: il presupposto sostanziale assicura che l’IVA sia legittimamente detraibile, mentre quello formale garantisce la trasparenza e la correttezza nella documentazione fiscale. Il loro rispetto è essenziale per garantire la conformità alle normative fiscali e per evitare possibili sanzioni.
La presa visione di una fattura è quindi essenziale per soddisfare il “presupposto formale” necessario per la detrazione dell’IVA, secondo le indicazioni della circolare n. 1/E del 2018.
La valutazione del momento in cui inizia questo diritto deve considerare le circostanze specifiche. Nel caso in questione, il contribuente era consapevole dell’esigibilità dell’imposta e dell’emissione delle fatture e sapeva anche del malfunzionamento del sistema di ricezione e della disponibilità delle fatture nell’area riservata.
A oggi, sono passati due anni dall’esigibilità dell’imposta e il contribuente avrebbe potuto affrontare il malfunzionamento del sistema di ricezione delle fatture elettroniche e utilizzare nel frattempo le copie di cortesia.
Tuttavia, non avendo agito in tempo, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA per le prestazioni pagate nel 2021 e 2022 è scaduto. Altresì, la possibilità di integrare le dichiarazioni relative a queste fatture non è più disponibile, in quanto tale opzione è prevista solo in caso di ricezione tempestiva delle fatture, secondo la circolare n. 1/E del 2018.
Detrazione Iva e presa visione della fattura – Domande frequenti
La “presa visione” di una fattura elettronica si verifica quando il destinatario accede e riconosce formalmente la fattura nel sistema elettronico, come nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Questo atto costituisce un “presupposto formale” per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
Il diritto alla detrazione IVA inizia dal momento della “presa visione” della fattura elettronica, che può essere effettiva o presunta, nel caso in cui il Sistema di Interscambio non riesca a consegnare direttamente la fattura per problemi tecnici. Scopri qui gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Se non si prende visione tempestivamente di una fattura elettronica, si perde il diritto alla detrazione IVA per quelle fatture. È importante agire rapidamente e seguire le procedure stabilite in caso di mancata ricezione delle fatture entro i termini previsti per evitare la perdita di questo diritto.
- Risposta ad interpello n.435/2023, agenziaentrate.gov.it ↩︎
Francesca Di Feo
Redattrice Partitaiva.it