DDT (Documento di trasporto): guida completa alla compilazione

Il DDT è un documento fiscale necessario quando si effettuano trasferimenti di merci da un cedente a un cessionario. Scopri chi lo deve compilare e come fare.

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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Ddt, documento di trasporto
  • Il DDT è un documento commerciale che attesta il trasferimento di un bene dal soggetto venditore all’acquirente.
  • Il documento di trasporto deve essere redatto prima della spedizione in duplice copia e in forma libera, ma con alcuni elementi obbligatori previsti dal DPR 472/96.
  • In caso di mancata presenza del DDT sarai soggetto a una multa, da un minimo di 400€ a un massimo di 6.000€, oltre al fermo amministrativo del veicolo.

Se hai una partita IVA per un e-commerce o un’altra attività commerciale che prevede la spedizione di articoli, allora tra i diversi adempimenti documentali e fiscali dovrai considerare la creazione del DDT. L’acronimo identifica il documento di trasporto, un atto che seguirà la merce durante la fase di trasferimento con un veicolo e che dovrà essere rilasciato in copia al destinatario.

Non è prevista una forma specifica. Tuttavia, la legge richiede l’inserimento di una serie di dati obbligatori per identificare la tipologia di prodotti, il cedente e il cessionario. In questa guida ci sono tutte le informazioni utili su cos’è il DDT, come crearlo e quando è necessario, con esempi pratici su come compilarlo.

Cos’è il DDT, documento di trasporto

L’acronimo DDT identifica in inglese il trasportation document, tradotto come documento di trasporto. È un documento commerciale emesso dai soggetti passivi di IVA al momento di un trasferimento di una merce, e che ha la funzione di certificare il passaggio del bene dal cedente al cessionario.

Deve essere presente sia nel momento in cui decidi di trasportare un prodotto in proprio, sia se ti affidi a un trasportare terzo, il quale si assumerà la responsabilità della consegna.

Il DDT ha una funzione sia di natura fiscale, sia dal punto di vista civilistico. Infatti, nel primo caso deve essere disponibile per verifiche e controlli, permettendo il riconoscimento della merce e dei soggetti che hanno compiuto la transazione commerciale.

Inoltre, attesta il trasferimento di merci dal venditore all’acquirente. Infine, offre una garanzia in caso di smarrimento della merce, danneggiamento o mancata consegna.

Cos'è il DDT

Documento di trasporto: quando è obbligatorio

Il DDT oggi è utilizzato in sostituzione alla bolla di accompagnamento. Dal punto di vista legislativo dovrai fare riferimento al DPR 14 agosto 1996 n. 472.

La norma, oltre a indicare quando è obbligatorio utilizzare questo documento commerciale, prevede alcune direttive su come deve essere inviato, le modalità per compilarlo e le sanzioni in caso di sua mancanza.

Il documento di trasporto deve essere utilizzato obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • emissione di fattura differita;
  • vendita di beni con trasporto;
  • trasferimento di beni, anche se non soggetti alla vendita;
  • operazioni di vendita all’estero.

Infatti, nel caso di emissione di una fattura con pagamento eseguito in un tempo diverso rispetto a quello della transazione, il DDT attesta dal punto di vista fiscale la conclusione dell’operazione, e il trasferimento del prodotto dal cedente al cessionario.

Inoltre, è necessario nel momento in cui effettui una vendita di articoli con il trasporto, oppure di beni che non prevedono il relativo pagamento, come nel caso di omaggi, reso di prodotti e articoli in conto visione.

Infine, puoi utilizzarlo anche per la vendita di prodotti all’estero. In questo caso il documento di trasporto è impiegato sia per la fatturazione differita, quando consentito, sia come dimostrazione dell’avvenuta consegna o mancato trasporto.

Quando non deve essere emesso il DDT

In alcune situazioni, anche se è prevista una vendita con il trasporto, si deroga all’utilizzo del DDT. Ciò avviene quando il cessionario emette ricevuta fiscale. L’esempio tipico è la cessione dei tabacchi, dei carburanti, dei lubrificanti e dei giornali.

Devi considerare anche il caso di prestazioni per il trasporto di bagagli o le operazioni a bordo di aerei, navi e treni. In tutti questi casi, nella ricevuta fiscale saranno presenti tutti i dati che vanno a creare il DDT e quindi, non è necessario un secondo documento che attesti il trasporto del bene.

Documento di trasporto: come si compone

Andiamo ad analizzare l’aspetto pratico su come compilare il documento di trasporto. Dovrai emetterlo in duplice copia: una da conservare in archivio e l’altra da consegnare al cessionario. Inoltre, può essere redatto in forma libera.

Ciò significa che potrai scegliere di utilizzare uno dei tanti DDT in PDF presenti online, oppure personalizzare il documento di trasporto in Word o in Excel. Inoltre, non è obbligatorio stamparlo, ma potrai anche inviarlo al cessionario in formato digitale.

Tuttavia, è importante che il DDT sia compilato sempre prima dell’inizio del trasporto. Inoltre, nel caso di creazione di un documento digitale, questo dovrà essere facilmente reperibile dal trasportatore in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.

Quindi quasi sempre conviene allegare una copia alla spedizione, che verrà consegnata dal trasportatore all’acquirente. In questo modo si è tutelati anche in caso di controlli.

Cosa deve contenere il ddt

Cosa deve contenere il documento di trasporto

Se da un lato il DPR 472/96 non prevede una forma precisa di compilazione del DDT, dall’altro nella norma vengono indicati alcuni elementi che dovranno essere necessari ai fini fiscali e civilistici. Nella tabella seguente abbiamo riassunto quali sono quelli richiesti, al fine di rendere valido un documento di trasporto.

VoceDescrizione
Numero del documentoDevi inserire un codice progressivo e univoco che dovrà identificare il documento
Data della vendita e dell’invioDevi indicare quando è stata eseguita la transazione e la data di spedizione del prodotto
Dati del cedenteIn questa sezione devono essere presenti i tuoi dati, compresa l’indicazione del codice IVA
Dati del cessionarioFornitore o persona fisica che riceve la merce
Descrizione dei prodottiDevi specificare la tipologia di articoli in modo che siano ben identificabili
Quantità, numero di colli e pesoÈ necessario segnare il numero di oggetti trasportati e se sono divisi in colli, oltre al loro aspetto esteriore
Dati del trasportatoreChi effettua la consegna
Data di consegnaSe diversa da quella dell’inizio della spedizione

Come precisato, l’inserimento di questi dati è obbligatorio per legge, ma la forma è libera. Quindi potrai creare un qualunque schema per il tuo documento di trasporto.

Tipologie di DDT

Il DDT è necessario anche nelle situazioni in cui vi è un trasferimento di un prodotto da un soggetto a un altro, ma senza prevedere un corrispettivo in denaro.

L’esempio più tipico è quello di un reso di un articolo, oppure della mancata consegna per merce danneggiata. In ambedue le situazioni il documento di trasporto attesta che il prodotto è stato restituito facendo decorrere la tempistica per l’emissione di una nota di credito.

Andiamo a vedere quali sono i casi:

  • DDT per omaggio: si prevede l’invio di prodotti al cliente a titolo gratuito;
  • DDT per conto visione: è il caso in cui invierai degli articoli al cliente che devono essere visonati e successivamente acquistati;
  • DDT per reso: verrà emesso quando devi ritirare un prodotto che viene restituito dal cliente per difetti o in base al diritto di recesso;
  • DDT per riparazione: invio di articoli che devono essere soggetti a riparazione e poi spediti nuovamente al cliente;
  • in conto lavorazione: sono le merci grezze che devono essere inviate a un fornitore per essere completate e poi spedite al cliente.

Trasporto merci senza il DDT: sanzioni

L’emissione del DDT è obbligatoria per il trasferimento delle merci, mentre non lo è la sua presenza. Quindi, non dovrai per forza consegnarlo in formato cartaceo. Tuttavia, anche se utilizzi un DDT digitale, il consiglio è quello di stampare una copia fisica per il trasportatore.

Infatti, in caso in cui hai emesso il documento di trasporto, ma questo non è presente sul camion o altro veicolo utilizzato per il trasferimento o non è reperibile in altro modo, sarai soggetto a una multa che va dai 400€ ai 1.200€, con l’aggiunta del fermo amministrativo del veicolo.

In ogni caso c’è ancora una possibilità da considerare: avrai 60 giorni di tempo per presentare il DDT originale e con data precedente alla spedizione.

Invece, se hai omesso di creare il documento di trasporto, la multa sarà dai 2.000€ ai 6.000€, con il reato di illecito amministrativo, e nei casi più gravi l’applicazione di un fermo amministrativo per un massimo di 3 mesi.

Come conservare il ddt

Come conservare il documento di trasporto

Per la conservazione dei documenti devi distinguere tra:

  • DDT cartaceo;
  • DDT digitale.

Nel primo caso una copia dovrà essere allegata alla fattura che identifica la vendita e conservata in linea di massima per 10 anni.

Invece, se emetti un DDT digitale, devi rispettare le direttive AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) utilizzando appositi sistemi e modalità per l’archiviazione. Se vuoi approfondire questo argomento, leggi la nostra guida su come conservare i documenti elettronici.

Documento di trasporto digitale e fatturazione elettronica

Dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte la partita IVA ha portato anche a profondi cambiamenti nell’utilizzo del DDT.

Infatti, sono sempre di più le aziende che hanno deciso di adottare il documento di trasporto digitale, da inviare in concomitanza con quello fiscale. Ciò velocizza i pagamenti, prevede una certezza di consegna e soprattutto permette una maggiore semplicità per organizzare l’attività contabile di un’impresa con un numero elevato di spedizioni. In questo caso dovrai distinguere tra:

  • invio a un soggetto con partita IVA;
  • DDT a una persona fisica.

Per quanto riguarda le tempistiche dell’invio del documento fiscale, ti potrebbe interessare anche il nostro articolo sulla fattura elettronica tardiva.

Dal punto di vista pratico, nel momento in cui emetti  la fattura elettronica a un soggetto che possiede un codice SDI, inviandola attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate o utilizzando un software di fatturazione elettronica, potrai allegare il DDT all’interno del formato XML.

Invece, nel caso di soggetto sprovvisto di partita IVA o che non ha accesso a un sistema elettronico di fatturazione, è consigliabile creare una versione del documento di trasporto in PDF e inviarla via e-mail come allegato alla fattura.

DDT – Domande frequenti

Quando si emette il DDT?

Il documento di trasporto (DDT) dovrà esser emesso ogni volta che vi è un trasferimento di merci da un soggetto cedente a un cessionario. Scopri quando è obbligatorio nella nostra guida.

Come compilare il DDT?

La compilazione del DDT è in forma libera, ma prevede dei dati obbligatori in base al DPR 472/96, che potrai trovare leggendo la nostra guida.

Qual è la differenza tra fattura e documento di trasporto?

Il DDT e la fattura sono due documenti contabili, ma nel primo non viene indicato l’importo pagato.

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Gennaro Ottaviano

Esperto di economia aziendale e gestionale

Laurea in Economia Aziendale presso il Politecnico di Lugano, appassionato di borse, mercati e investimenti finanziari. Ho competenze di diritto e gestione societaria, con esperienze amministrative. Scrivo di diritto, economia, finanza, marketing e gestione delle imprese.
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
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Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

13 commenti su “DDT (Documento di trasporto): guida completa alla compilazione”

  1. A riguardo della presunta obbligatorieta’ di un documento di trasporto che accompagna la merce.

    Dato che lavoro in un magazzino di ricevimento dove giunge la maggior parte della merce da Austria e Germania, almeno meta’ di questa merce ed il corrispondente autotrasportatore sono sprovvisti di un documento di trasporto e si procede allo scarico in base ad una lista di spedizione/shipment list o lista di imballaggio/packing list, ed il cosiddetto CMR e’ compilato in modo approssimativo ed incompleto tanto da non essere sufficiente ad identificare la merce (nella sezione della descrizione, il cedente tedesco scrive soltanto il numero dei colli/bancali).

    Il documento di trasporto si chiedera’ in seguito allo scarico, a mezzo di posta elettronica, al cedente che lo inviera’ nello stesso giorno od il giorno successivo o quando avra’ voglia di farlo (per bonta’ sua).

    Non mi risulta che la Guardia Di Finanza abbia fermato e contestato le centinaia di autoarticolati, che circolano nel corso dell’anno, e tanto meno mi risulta che siano state emesse delle contravvenzioni civilistiche o tributarie a tale riguardo.

    Vogliate gentilmente spiegare questo contesto che dimostra che l’obbligatorieta’ dell’accompagnamento di un documento di trasporto o di un CMR, entrambi correttamente compilati, alla merce sia soltanto una presunzione accademica.

    Rispondi
    • Buongiorno,
      il DdT non è sempre obbligatorio, solo in alcuni casi. Il trasferimento di merce può essere certificato anche da altri documenti attestanti il trasporto, oppure dalla fattura. I documenti digitali devono essere trasmessi lo stesso giorno.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
      • Quindi, siamo passati dalla perentorieta’ della bolla di accompagnamento, in cui il controllo della guardia di finanza della merce in itinere determinava la sanzione per mancanza della bolla o per quantita’ e descrizione non dichiarate correttamente, al lassismo generalizzato in cui i comportamenti fortemente elusivi od evasivi sono ritenuti normali???

        Rispondi
  2. Buongiorno,
    dovendo trasferire da un magazzino centrale ad un ristorante (stessa proprietà) diversi articoli (come per es. Latta di Olio, cannuccia, bicchieri, prodotti di pulizia), c’e’ la possibilità di omettere la voce relativa al PESO

    Rispondi
    • Buongiorno,
      è importante individuare il bene in modo preciso. Ad esempio per un bicchiere si inserisce numero e tipo.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  3. Buongiorno,
    cosa succede se all’interno del ddt sono elencati dei codici in più e quindi merce non fisicamente presente nella spedizione?

    Rispondi
    • Buonasera,
      il DdT è da rettificare in modo che sia leggibile e giustificabile il motivo della rettifica.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
    • Buongiorno,
      in linea di massima la forma dei documenti che accompagnano la merce è libera. Dal sito della agenzia delle entrate: “L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura diemettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;”

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  4. Buongiorno, un cliente (partita iva) può uscire da un negozio/magazzino senza in mano un documento di trasporto? Il DDT può essere emesso alcune ore dopo che il cliente è uscito dal nostro punto vendita? grazie mille

    Rispondi
    • Buongiorno,
      non pensiamo sia possibile, il divieto tassativo è per l’emissione della fattura e per gli adempimenti successivi.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi

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