- Il danno differenziale fa riferimento ad un risarcimento aggiuntivo, rispetto a quello erogato dall’INAIL, richiesto da un lavoratore a fronte di danni subiti da altri soggetti, come ad esempio il datore di lavoro.
- Si può applicare il danno differenziale se il lavoratore ha subito conseguenze solo in parte risarcibili tramite INAIL, ovvero di entità maggiore.
- Il danno riflesso fa invece riferimento al pregiudizio che un soggetto subisce in modo collaterale a seguito di un danno commesso ad un parente vicino.
In ambito lavorativo la legge prevede che nel caso in cui venga arrecato un danno ad un soggetto, intervengano alcuni indennizzi specifici, come quelli disposti dall’INAIL. In alcuni casi tuttavia si parla di danno differenziale, quando la copertura INAIL non basta a risarcire il danno del lavoratore.
In caso di infortunio o malattia infatti, scatta l’indennizzo dell’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Questo però può non bastare a copertura dei pregiudizi subiti effettivamente dalla vittima. Pensiamo ad esempio ai casi in cui il datore di lavoro arreca un danno ai dipendenti non rispettando le norme di sicurezza negli ambienti lavorativi.
Cosa dice la legge a questo proposito? Risulta possibile ottenere un risarcimento aggiuntivo. Inoltre, alcuni danni possono essere arrecati anche in modo secondario ad altri soggetti: in questo caso si parla di danno riflesso. Facciamo chiarezza su questi due aspetti, verificando quali sono le situazioni in cui si può parlare dell’uno o dell’altro.
Indice
Cos’è il danno differenziale
Il concetto di danno differenziale si inserisce nel contesto lavorativo nel momento in cui avviene un infortunio sul lavoro oppure a proposito delle malattie professionali. L’ambiente di lavoro talvolta può infatti mettere potenzialmente in pericolo la sicurezza e la salute dei dipendenti: per questo motivo per legge i datori di lavoro sono obbligati a seguire tutta una serie di norme.
I datori devono necessariamente iscriversi all’INAIL, ovvero l’ente che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non solo per la tutela dagli infortuni, ma anche per i casi di malattia professionale.
Gli obiettivi dell’INAIL sono quelli di ridurre il rischio di infortunio e le leggi italiane predispongono anche norme specifiche per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, oltre a assicurare tutti i lavoratori impiegati in attività considerate a rischio. Inoltre, questi ultimi vengono tutelati anche in vista di un reinserimento lavorativo.
Nonostante l’INAIL garantisca questi indennizzi, è possibile che tali somme, erogate in modo automatico, non risarciscano del tutto il danno al lavoratore. Qui si inserisce il danno differenziale, che per definizione è un vero e proprio risarcimento per i dipendenti che hanno subito un danno maggiore rispetto a quanto indennizzato dall’INAIL.
Danno differenziale INAIL
Per andare più nello specifico, il danno differenziale è un’aggiunta rispetto all’erogazione già corrisposta dall’INAIL. Per questo motivo si può dire che il danno differenziale è il credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito che per il medesimo abbia già percepito un indennizzo dall’INAIL.
Si parla di un credito risarcitorio residuo, oltre quello corrisposto dall’ente. Se quest’ultimo ha costituito in favore del danneggiato una rendita, è necessario procedere in questo modo:
- determinare qual è la quota destinata al ristoro del danno biologico;
- separarla dalla quota destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
- valutare le quote destinate ad eventuali danni morali o esistenziali.
Bisogna quindi separare le quote e procedere poi con un calcolo specifico per determinare la rendita, che viene garantita mese per mese.
Calcolo del danno differenziale
Come si effettua il calcolo per determinare il danno differenziale? Come abbiamo visto, bisogna procedere prima di tutto separando le diverse quote di ristoro. In riferimento al danno biologico, si deve proseguire come segue:
- sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittime prima della liquidazione;
- capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite INAIL, secondo D.M. 22 novembre 2016 (Cass. Ord. 25618/2018; Cass. 5607/2017; Cass. Ord. 26913/2016; Cass. Ord. 17407/2016).
Per calcolare qual è il danno differenziale, rispetto alle somme già indennizzate dall’INAIL, si deve sottrarre al danno complessivo di cui il lavoratore è vittima, quello indennizzato dall’ente.
Esiste poi la possibilità che l’ente abbia già corrisposto al lavoratore la somma complessiva per il risarcimento a fronte del danno subito: in questo caso non si applica alcun danno differenziale, in quanto la copertura INAIL è sufficiente.
Danno differenziale: la prova
Va ricordato che il danno differenziale si applica a seguito di un evento che effettivamente ha provocato un danneggiamento al lavoratore, come un infortunio o una malattia professionale, non del tutto rimborsabile tramite indennità INAIL.
Se il lavoratore intende chiedere un risarcimento aggiuntivo, rispetto a quello corrisposto dall’ente, può rivolgersi ad una realtà sindacale competente oppure ad uno studio legale specializzato. Per ottenere il risarcimento tuttavia deve dimostrarne l’applicabilità, ovvero ha l’onere della prova.
Deve quindi dimostrare che ha subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dall’INAIL, oltre alla responsabilità del datore di lavoro o di un soggetto terzo. Ricordiamo infatti che il danno differenziale si applica solamente nel caso in cui la responsabilità è del datore o di soggetti terzi.
Esempio di applicazione del danno differenziale
Prendiamo come esempio il caso in cui al lavoratore viene riconosciuta una rendita annua complessiva pari ad € 29.366,92 a seguito di un infortunio sul lavoro. La quota di rendita per danno biologico permanente è pari ad € 15.002,98, ovvero € 1.250,248 mensili, mentre la restante parte viene corrisposta a titolo di danno patrimoniale.
Teniamo conto che la rendita è stata riconosciuta con decorrenza da febbraio 2022 e che i ratei di rendita già riscossi dalla vittima alla data della domanda per il danno differenziale, ottobre 2023, per la quota di danno biologico, sono pari a € 25.004,96 (1250,248 per 20 mesi).
Secondo i criteri vigenti, il valore ottenuto va rivalutato alla data della domanda e, quindi, si arriva a € 25.875,55. Il valore della rendita va invece capitalizzato in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite INAIL, di cui al D.M. 22 novembre 2016.
I coefficienti presi in considerazione fanno riferimento al D.M. 22 novembre 2016. In questo caso si prende in considerazione il coefficiente contenuto nella tavola 4: rendita unitaria annua anticipata con frazionamento mensile e regime indennitario “D.B.”, gradi di inabilità dal 61% al 100%.
Teniamo conto che in questo esempio al momento del sinistro l’età della vittima è di 61 anni, quindi il coefficiente da applicare è di 13,5388. A questo punto moltiplicando il valore della quota di rendita di danno biologico (€ 15.002,98) per il coefficiente individuato (13,5388) si ottiene la somma di € 203.110,34.
Detto valore, per come anticipato in premessa, va cumulato con l’ammontare dei ratei già riscossi e capitalizzati 25.875,55. Quindi: 203.110,34 + 25.875,55 = 228.985,89.
Questo è l’importo che va decurtato dal danno non patrimoniale complessivo calcolato sulla base dei parametri della responsabilità civile.
Danno differenziale per responsabilità medica
Esiste un’eventualità per cui ad arrecare un danno non sia un datore di lavoro, ma un medico professionista. Si parla ad esempio di casi di errata diagnosi, che portano poi a dei danni al paziente, oppure di responsabilità medica di altro tipo.
In questo caso il danno differenziale fa riferimento solamente al danno alla salute del paziente arrecato da azioni colpose del medico, non al danno complessivo riscontrato. Nella pratica, il paziente in questo caso si trova davanti ad un danno di tipo naturale (ad esempio dovuto ad una malattia cronica) e ad uno causato dal professionista. Il danno differenziale fa riferimento a questa fattispecie.
In questo caso il calcolo è semplice: si procede dal danno complessivo, alla sottrazione del danno che il paziente avrebbe ricevuto nonostante le cure e l’intervento adeguato del medico.
Danno differenziale e danno riflesso: differenze
Il concetto di danno differenziale non va confuso con quello di danno riflesso, che si riferisce ad un altro tipo di situazione: vediamo nello specifico cosa si intende in quest’ultimo caso. Nella circostanza di infortunio sul lavoro o incidente, ad essere danneggiate potrebbero essere, in modo indiretto, anche le persone più vicine alla vittima.
Pensiamo ad esempio ai familiari: se un infortunio sul lavoro provoca un danno permanente, anche i parenti più prossimi ne potrebbero essere coinvolti, non solo per il danno relativo al patimento d’animo, ma anche a causa di ripercussioni specifiche che vanno a modificare le abitudini quotidiane.
Il danno riflesso fa quindi riferimento alle vittime secondarie dell’evento specifico, per cui è possibile richiedere un risarcimento ulteriore. Per quantificare questo tipo di danno, si possono tenere presenti le tabelle del 2019 disposte dal Tribunale di Roma.
Ai prossimi congiunti di una persona che ha subito, a causa di un fatto illecito, delle lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione alla particolare situazione affettiva della vittima.
Trattandosi anche di uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, il danno non è accertabile con metodi scientifici e può essere individuato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.
Come specifica l’ordinanza del 17 maggio 2023, n. 13540 Cass. Civ., sez. III, il giudice del rinvio deve far riferimento alle tabelle che prevedano le modalità specifiche per la quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
Le tabelle del Tribunale di Milano si sono aggiornate adeguandosi alle indicazioni della Corte, prevedendo una liquidazione “a punti ” in riferimento al danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale, ma non hanno fatto altrettanto per la liquidazione del danno dei congiunti del soggetto principale coinvolto.
Il parente della vittima deve quindi procedere a dimostrare quali sono i danni arrecati in modo secondario, nel caso specifico.
Come calcolare il danno riflesso
Abbiamo visto come si calcola il risarcimento nel caso del danno differenziale, vediamo come invece si può effettuare il conteggio per il danno riflesso. I parametri da considerare sono i seguenti:
- relazione di parentela con il soggetto danneggiato, o presenza del coniuge;
- numero di soggetti connessi e coefficienti connessi;
- età del soggetto danneggiato;
- età del coniuge;
- percentuale del danno biologico.
Riprendiamo lo stesso esempio di un caso specifico, visto prima in merito al danno differenziale. Poniamo che la vittima abbia 61 anni di età, il coniuge 51 e che la percentuale di danno della vittima sia del 100%. Teniamo conto dell’indennità di accompagnamento, di 5.500 euro, così suddivisi:
- 3.000 euro di danno morale soggettivo;
- 2.500 euro per il danno da alterazione delle condizioni di vita, per l’assistenza aggiuntiva a carico del danneggiante.
Facciamo un rapido calcolo del punteggio: complessivamente sono 28 punti, ovvero 20 per la relazione
parentale, 4 per età del danneggiato e 4 per l’età del coniuge. Tale punteggio va moltiplicato per il coefficiente di 1 secondo alcuni parametri (numero dei soggetti e coefficienti connessi).
Il valore ottenuto, pari a 28, si moltiplica per il punto base 5.500 e poi per la percentuale di invalidità riconosciuta 100% quindi il conteggio finale è il seguente:
- 28 x 5.500 x 100% = 154.000
Danno differenziale – Domande frequenti
Il danno differenziale indica il risarcimento aggiuntivo, rispetto a quello erogato automaticamente dall’INAIL, richiesto da un lavoratore a fronte di danni subiti da altri soggetti, come ad esempio il datore di lavoro.
Il danno riflesso fa riferimento al risarcimento che i congiunti della vittima possono richiedere in alcuni casi specifici. Ecco come funziona e come si calcola.
Il danno differenziale si calcola separando le diverse quote riferite al danno biologico, patrimoniale e morale. Poi si deve verificare la rendita già erogata dall’INAIL, capitalizzando le somme in base a coefficienti specifici.
Nel primo caso si tratta di un risarcimento aggiuntivo che si può richiedere oltre all’indennizzo INAIL, se quest’ultimo non copre tutto il danno. Il danno riflesso fa riferimento alle conseguenze per i parenti della vittima.
I danni morali si possono chiedere nel caso in cui vengano violati diritti sanciti dalla costituzione, e soprattutto se il fatto illecito si configura come reato.
1) Storia complicata. Sintetizzo. Ora anni 69, malattie non riconosciute, tutte Tabellate . In appello CTU inesperto, riconoscendo 7 M. P. da sovracc biomecc. in cassiera di supermercato, in assenza di qualunque DVR e norme di sicurezza, stabilisce 25% per danno biolog. civilistico e 16% per indennizzo Inail,
da me considerato ancora troppo bassi. Cosa significa, premesso che Inail ancora mai dato nulla perché bocciato qualche anno fa le mie pratiche ? Che il danno differenziale sarebbe il 9% ? Il che sarebbe ulteriormente assurdo, anche perché prima della richiesta di chiarimenti da parte del giudice, il CTU ritenendo di non dover fissare % di indennizzo, nonostante fosse chiesto, aveva stabilito il solo 25% per DdL. Richiesto di calcolare anche % indennizzo ha confermato per DdL 25 e appunto 16 per Inail. Si può interpretarlo come 41-16=25?
2) Ctp di controparte sostiene che rizoartrosi e tendinopatie della spalla non hanno origine lavorativa : allora t. sovraspinoso, t. Capolungo bicipite, borsite sub acromion deltoidea, acromion claveare e periartrite scapolo omerale in gruppo 2, Lista 1, cosa sarebbero,
3) io vorrei chiedere 70 civilistico e 30indennizzo, perché malattie sovraccarico sono gravi e tut. bilaterali
4) Che tipo di danni scorporo da civilist e in che quota per essere credibile, in che %, che anche Inail indennizzerà ?
Mi può rispondere entro domani mattina? La prego , mi aiuti, sto facendo da me suggerendo ad avvoc e med-legale , che non sanno nulla e fin’ora sono riuscita a salvare la causa… Faccia un’opera buona, per favore L.P.
Buongiorno,
per approfondimenti sulla sua richiesta può contattarci scrivendo alla mail [email protected], per valutare con uno dei nostri professionisti il suo caso.
Grazie per averci scritto