- Risulta disponibile il codice tributo per usufruire del credito d’imposta per società benefit.
- Le società benefit possono ricevere il credito di imposta solamente in compensazione.
- Il contributo consiste in un credito di imposta del 50% dei costi per la costituzione della società benefit.
È stato ufficialmente istituito il codice tributo per il credito di imposta della società benefit: “6976: credito di imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit“. A comunicarlo è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 42/e del 27 luglio 2022.
Questo nuovo codice tributo potrà essere utilizzato per utilizzare il credito d’imposta in compensazione, il cui scopo è quello di rafforzare il sistema delle società di benefit, attraverso la costituzione di nuove società di questo tipo o la loro trasformazione.
Il nuovo bonus potrà essere utilizzato tramite Modello F24. Dovrà essere utilizzato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione direttamente dall’Agenzia delle Entrate. In caso contrario l’operazione di versamento verrà rifiutata.
Indice
Credito di imposta per le società benefit
L’Agenzia delle Entrate ha dato definitivamente il via libera all’utilizzo del codice tributo per beneficiare del credito d’imposta, riservato alle società benefit, per sostenere il loro rafforzamento. Si tratta di tutte quelle società che hanno l’obiettivo di avere un impatto in positivo sull’ambiente o sulla società in cui operano.
Il Decreto Rilancio ha previsto il riconoscimento di un vero e proprio bonus, erogato sotto forma di credito d’imposta, che andrà a coprire il 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, che saranno riconosciuti dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020 al 31 dicembre 2021.
Questo particolare credito d’imposta potrà essere utilizzato unicamente in compensazione, tramite un Modello F24. Per poter utilizzare il codice tributo, lo stesso dovrà essere esposto nella sezione Erario nel documento, e dovrà essere inserito in corrispondenza delle somme indicate nella colonna: “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
I beneficiari del credito d’imposta
L’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 12 novembre 2021, provvederà a verificare che i contribuenti siano presenti negli appositi elenchi dei beneficiari del credito d’imposta, che sono stati trasmessi direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Ma soprattutto, gli uffici preposti verificheranno che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione, non sia superiore all’importo che è stato inserito nell’elenco che abbiamo appena citato. Nel caso in cui questo accada, il Modello F24 verrà scartato. Nel corso delle verifiche verrà tenuto conto delle variazioni e delle revoche che sono state trasmesse direttamente al Ministero.
In questa sede ci preme anche ricordare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2022, è stato pubblicato il Decreto del 12 novembre 2021 del Mise, che ha elencato tutte le disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit.
Cosa sono le società benefit
Che cosa si intende per società benefit? Stiamo parlando di un’attività imprenditoriale che non ha solo e soltanto lo scopo di perseguire delle finalità economiche. Ma opera in maniera responsabile, sostenibile e trasparente.
Questo tipo di approccio deve essere intrapreso nei confronti delle persone, dei territori e della comunità. Queste società devono essere trasparenti anche nelle eventuali attività culturali e sociali e possono coinvolgere enti, associazioni e altri portatori di interesse.
Il Ministero per lo Sviluppo economico, per questa particolare misura, ha messo a disposizione 10 milioni di euro, che sono suddivisi in questo modo:
- 7 milioni di euro per il credito d’imposta
- 3 milioni di euro sono finalizzati ad attività di promozione.
Attraverso un comunicato, il Mise ha spiegato che questo particolare credito d’imposta ha lo scopo di promuovere la costituzione o la trasformazione in società benefit delle imprese, che sono già presenti sul territorio nazionale.
Entrando un po’ più nello specifico, il Decreto del Mise ha disciplinato le modalità e ha delineato i criteri attraverso i quali deve essere attuato questo intervento. Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 38-ter del Decreto Rilancio ha istituito il credito d’imposta da erogare a quanti costituiranno nuove società benefit, o a quanti trasformassero delle società già esistenti.
Credito di imposta: a quanto ammonta
Attraverso il decreto, il legislatore ha previsto un credito d’imposta che possa coprire il 50% dei costi di costituzione o di trasformazione in società benefit. Tra le spese comprese vi sono anche quelle notarili e quelle relative all’iscrizione nel Registro delle Imprese. Vi rientrano anche quelle che riguardano l’assistenza professionale e la consulenza.
Ogni singolo beneficiario può ottenere un importo non superiore a 10.000 euro. Hanno modo di usufruire di questa misura:
- le società regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese, tuttavia devono risultare attive;
- gli imprenditori che abbiano sostenuto delle spese per la costituzione o la trasformazione in società benefit a partire dal 19 luglio 2020, giorno in cui è entrato in vigore il Decreto Rilancio, fino al 31 dicembre 2021;
- le società che dispongono di una sede principale o secondaria in Italia, e che soprattutto svolgano un’attività economica nel nostro paese;
- si ritrovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. Le società non devono essere in liquidazione volontaria e non devono essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non devono rientrare tra i soggetti beneficiari coloro ai quali sia stata applicata la sanzione interdittiva ai sensi dell’art.9, comma 2, lettera d, del decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
Credito di imposta società benefit – Domande frequenti
Ogni singolo beneficiario può usufruire di un contributo massimo pari a 10.000 euro, secondo le decisioni prese in merito al nuovo contributo per costituire una società benefit.
Sono quelle particolari aziende che oltre a cercare un profitto a livello economico, operano in maniera responsabile, trasparente e sostenibile rispetto all’ambiente e alla società circostante.
Complessivamente il Mise ha messo a disposizione circa 10 milioni di euro per garantire l’erogazione del contributo alle società benefit. Scopri come si può utilizzare qui.
Pierpaolo Molinengo
Giornalista