- Il contratto a progetto è stato abrogato dal Jobs Act nel 2015, ma concretamente restano attuabili delle modalità simili per lo svolgimento del lavoro subordinato.
- A parità di alcune condizioni è possibile svolgere una collaborazione coordinata e continuativa anche se si è titolari di partita Iva e di redditi da lavoro autonomo.
- Un professionista non iscritto ad alcun Ordine specifico può lavorare nella modalità co.co.co rispettando alcune condizioni.
I titolari di partita Iva, sempre più di frequente, decidono di svolgere contemporaneamente più di un’attività professionale per arrotondare i compensi mensili, ma non sempre contratti di diverse tipologie possono coesistere tra di loro. Lavoro autonomo con partita Iva e contratto a progetto sono compatibili?
A parità di alcune condizioni, i lavoratori autonomi possono accedere ai contratti simili a quello a progetto e svolgere anche la propria attività con partita Iva, ma ci sono dei limiti che occorre rispettare per non incorrere in sanzioni.
Per questa tipologia di contratto non è richiesta l’iscrizione ad appositi Albi professionali, ma devono essere ben fissate la durata della collaborazione, la descrizione del progetto e il corrispettivo che viene pagato al professionista.
Indice
Contratto a progetto con partita Iva: quando è possibile?
Si può accedere a un contratto a progetto anche con la partita Iva? La risposta è affermativa, nonostante questa tipologia contrattuale sia stata abrogata nell’ottobre 2015: ci sono infatti delle particolari situazioni che consentono di accedere ancora oggi a collaborazioni per singoli progetti con questa forma contrattuale.
Questo è possibile per:
- accordi collettivi nazionali, ovvero i contratti stipulati dai sindacati per specifiche esigenze dei settori produttivi;
- collaborazioni professionali intellettuali, cioè con liberi professionisti iscritti ad Albi;
- collaborazioni di componenti di organi di amministrazione e di controllo delle società;
- collaborazioni di partecipanti a collegi e commissioni;
- collaborazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Ad oggi, comunque, esistono delle tipologie contrattuali simili per coordinare il lavoro su singoli progetti (per esempio le collaborazioni coordinate e continuative), mentre i contratti a progetto posti in essere prima dell’abrogazione possono proseguire regolarmente.
Contratto a progetto con partita Iva: serve l’iscrizione all’Albo?
Il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello 65/2008, ha chiarito che i soggetti titolari di redditi da lavoro autonomo (e quindi titolari di partita Iva), ma non iscritti a nessun Albo professionale, “possono agire in regime di Co.co.pro, solo se questa collaborazione non rientra nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente”.
Per fare un esempio possiamo considerare il caso di un libero professionista che svolge la sua attività in forma autonoma, è titolare di partita Iva e riceve una proposta di contratto a progetto per un’altra determinata attività, diversa da quella che sta svolgendo.
Sarebbe sbagliato precludere questa possibilità di integrazione al reddito autonomo qualora il professionista non rientri tra i casi di incompatibilità descritti dal Ministero. A tal fine potrebbe essere utile conoscere i limiti e le normative sulla coesistenza di partita Iva e lavoro dipendente.
Se quindi il professionista non è iscritto ad alcun Albo professionale e svolge un’attività con partita Iva diversa da quella prevista per il progetto, non vi sono impedimenti che possano precludere la possibilità di svolgere entrambe le attività.
Contratto a progetto con partita Iva: come funziona
Una volta confermata la possibile coesistenza di lavoro autonomo con partita Iva e contratto a progetto, bisogna chiarire anche gli altri adempimenti burocratici: per esempio il versamento dei contributi previdenziali.
Per quanto riguarda il versamento dei contributi relativi al co.co.co, sarà il datore di lavoro a occuparsi dell’accantonamento degli stessi, che verranno indicati nella busta paga.
I contributi relativi all’attività autonoma del professionista, invece, saranno da versare alla cassa previdenziale apposita (dove prevista). Andranno poi dichiarati i versamenti assistenziali e previdenziali già effettuati dal datore di lavoro: in questo modo, quindi, si dovranno versare alla cassa solo i contributi soggettivi.
Qualora non vi sia una cassa previdenziale autonoma, i ricavi relativi all’attività autonoma saranno soggetti a contribuzione per il tramite della gestione separata INPS, a cui andranno comunque comunicati gli obblighi già assolti da parte del datore di lavoro nell’ambito del contratto a progetto.
Contratto a progetto e lavoro autonomo: i casi di incompatibilità
Esistono delle precise condizioni da soddisfare per poter accedere a un contratto a progetto proseguendo anche la propria attività di lavoro autonomo con partita Iva.
Secondo quanto delineato dal Ministero, lavoro autonomo e contratto a progetto sono compatibili solo a precise condizioni:
- non è richiesta l’iscrizione del professionista presso Albi professionali (avvocati, commercialisti, giornalisti, ecc);
- l’attività in oggetto nel contratto non deve essere la medesima per cui si lavora in forma autonoma.
Contratto a progetto: caratteristiche e cosa prevede
Il contratto di collaborazione a progetto (cosiddetto co.co.pro.), abrogato dal Job Act nel 2015, era disciplinato dall’articolo 61 della Legge Biagi, che ne definiva le caratteristiche. Spesso questa tipologia di contratto veniva utilizzata dalle aziende per mascherare rapporti di lavoro subordinato.
Il contratto a progetto, nella sua versione originale, si poneva come obiettivo quello di aiutare le imprese a raggiungere un determinato risultato (appunto un progetto) tramite la collaborazione con professionisti del settore.
In questa tipologia contrattuale, dovevano risultare ben chiare alcune condizioni:
- la durata della prestazione, determinata o determinabile;
- la descrizione del progetto, il suo contenuto e il risultato finale;
- il corrispettivo e i criteri utilizzati per la sua determinazione, non ché i tempi e le modalità per l’effettuazione dei pagamenti;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione della prestazione lavorativa;
- le misure per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.
Oggi a sostituzione di questo contratto si utilizza il co.co.co, per cui l’autonomo deve accertarsi di non far entrare in concorrenza le due attività. Inoltre, nel caso di partita Iva forfettaria, non bisogna superare 30.000 euro annui percepiti dal contratto di collaborazione subordinato.
Contratto a progetto con partita Iva – Domande frequenti
Il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente.
Un professionista titolare di partita Iva che non sia iscritto ad alcun Albo professionale può agire in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo se questa collaborazione non rientra nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente.
I lavoratori con contratto progetto, per definizione, sono coloro che per ogni settore o attività possono svolgere professioni intellettuali che richiedono un’iscrizione all’albo. Possono essere, inoltre, partecipanti a collegi e commissioni o atleti che svolgono la loro professione sportiva in autonomia.
Laura Pellegrini
Giornalista e content editor