- La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 stabilisce le direttive per adattarsi alle nuove regole introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dal Decreto Agevolazioni in materia di compensazioni F24.
- Dal 1° luglio 2024, ogni operazione di compensazione tramite modello F24 dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
- Contestualmente, non sarà più possibile utilizzare la compensazione per saldare debiti fiscali se il contribuente presenta carichi pendenti superiori a 100.000 euro, a meno che non si risolvano le cause.
Le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2024 e il Decreto Agevolazioni istituiscono, nell’ambito della compensazione dei crediti su F24, l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e l’esclusione dalla compensazione per contribuenti con debiti erariali superiori a 100.000 euro, misure mirate a ridurre l’evasione fiscale e a migliorare l’efficienza del sistema tributario.
Per i contribuenti, sarà quindi necessario adeguarsi alle nuove disposizioni secondo le istruzioni operative fornite dalla circolare n. 16/E del 28 giugno 20241, guida essenziale per navigare tra le nuove regole e assicurare la conformità alle normative vigenti, che semplificheremo in questo articolo.
Indice
Nuove regole per la compensazione dei crediti F24
Prima di parlare delle novità introdotte con la recente legge di bilancio, chiariamo cosa si intende con “compensazioni” per i contribuenti meno esperti. Si tratta di un meccanismo attraverso il quale i contribuenti possono utilizzare i crediti fiscali maturati per compensare, cioè ridurre o estinguere, i debiti tributari o contributivi dovuti allo Stato.
Processo che avviene tramite la presentazione del modello F24, modulo standardizzato utilizzato per il pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali e premi assicurativi. I contribuenti possono maturare crediti fiscali attraverso varie modalità, come eccessivi versamenti di imposte, crediti derivanti da dichiarazioni dei redditi, rimborsi IVA, ecc.
Quando devono effettuare un pagamento, compileranno il modello F24 inserendo sia i debiti (le somme dovute) che i crediti (le somme a loro vantaggio). Il modulo permette di indicare quali crediti vengono utilizzati per compensare i debiti.
I crediti indicati nel modello F24 vengono quindi utilizzati per ridurre l’importo dei debiti da pagare. Se il saldo complessivo risultante dalla compensazione è positivo (cioè i debiti superano i crediti), il contribuente deve pagare la differenza. Se il saldo è negativo o zero, non è dovuto alcun pagamento aggiuntivo.
L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) introduce modifiche alla disciplina delle compensazioni di crediti fiscali, con l’obiettivo di razionalizzare le procedure e contrastare l’evasione. Modifiche ulteriormente integrate dal Decreto Agevolazioni.
La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate fornisce oggi le istruzioni operative dettagliate per l’applicazione di queste nuove norme.
Compensazione dei crediti F24: obbligo di utilizzo dei servizi telematici
A partire dal 1° luglio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare tramite compensazione di crediti dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, eliminando l’opzione cartacea.
Disposizione che si applica anche alle compensazioni parziali e alle compensazioni verticali all’interno dello stesso tributo, come gli acconti e saldi IRES a credito. In caso di compensazioni con saldo positivo, non sarà più possibile utilizzare i servizi telematici degli intermediari della riscossione convenzionati.
Come si legge nella circolare, l’obbligo mira a garantire maggiore controllo e trasparenza nelle operazioni di compensazione, facilitando la prevenzione e il contrasto delle frodi fiscali.
Compensazione dei crediti F24: esclusa per debiti superiori a 100.000 euro
Dal 1° luglio 2024, sarà inoltre esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
La disposizione, prevista dal decreto Agevolazioni, rappresenta una deroga al principio generale di estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione previsto dall’articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Rilevano quindi tutti i carichi affidati all’agente della riscossione relativi a imposte erariali, accessori e somme recuperate a fronte dell’utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti. Importi che però contribuiscono al raggiungimento della soglia solo se:
- il termine di pagamento del debito è scaduto;
- non vi sono provvedimenti di sospensione in essere;
- non sono presenti piani di rateazione in corso;
Il contribuente potrà ripristinare la facoltà di avvalersi della compensazione solo dopo aver rimosso completamente le cause che hanno portato alla sospensione della facoltà stessa. Questo include il pagamento totale dei debiti scaduti o la regolarizzazione dei piani di rateizzazione.
Per fare un esempio, se un contribuente ha due debiti, uno di 110.000 euro e uno di 50.000 euro, su cui per il primo è attivo un piano di rateizzazione, non scatta l’esclusione dalla compensazione.
Le disposizioni introdotte si coordinano con il divieto alla compensazione orizzontale già previsto, che limita la compensazione in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
Un’altra possibilità indicata dal fisco è quella del ripristino di una situazione di sospensione della compensazione. Questo è possibile quando i debiti del contribuente scendono sotto la soglia dei 100.000 euro, grazie a piani di rateizzazione oppure per sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi.
- Circolare n.16/E del 28 giugno 2024, Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it ↩︎
Francesca Di Feo
Redattrice Partitaiva.it