Codice tributo 6935

  • Il codice tributo 6935 si riferisce al “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati a e b alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”.
  • L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, ha istituito i codici tributo necessari per portare in compensazione i crediti d’imposta per beni strumentali, tra cui il codice 6935.
  • Per portare in compensazione il credito, o indicarlo a debito in caso di ravvedimento operoso, il codice 6935 va inserito nella sezione Erario del modello F24.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, sei nuovi codici tributo per utilizzare il credito d’imposta in compensazione. Tali crediti d’imposta sono quelli relativi agli investimenti in beni strumentali e tra i codici tributo istituiti c’è il codice tributo 6935.

Il codice tributo 6935 è denominato, infatti, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati a e b alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”.

Fa, quindi, riferimento alla legge n. 178/2020 e si utilizza per portare il credito in compensazione di altre imposte da corrispondere all’Erario. Il codice andrà, quindi, inserito nel modello F24 nella sezione Erario. Ma vediamo nel dettaglio quando e come si utilizza il codice 6935 negli F24 e come si effettua il ravvedimento operoso in caso di errore.

Codice tributo 6935: cos’è e come funziona

La Risoluzione n.3/E del 13 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate riporta come oggetto:

“Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

In questa risoluzione, infatti, l’Agenzia comunica l’istituzione di sei codici tributo per portare in compensazione i crediti d’imposta riconosciuti alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che:

“A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un  credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”.

Inoltre, la normativa chiarisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, di cui ai commi 1054 e 1055, o a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058.

Ma vediamo nel dettaglio per quali investimenti è prevista la compensazione del credito d’imposta con il codice 6935.

Credito d’imposta e codice tributo 6935

La denominazione stessa del codice tributo 6935 suggerisce qual è la normativa di riferimento. Infatti, questo credito d’imposta si riferisce agli investimenti in beni strumentali nuovi diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016.

Il comma 1054 della legge del 30/12/2020 n. 178 stabilisce che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali, a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, o entro il 31 dicembre 2022 se entro la data del 31 dicembre 2021 è avvenuto il pagamento di almeno il 20% degli acconti, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo. Gli investimenti di riferimento sono:

  • beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Invece, per investimenti effettuati attraverso la stipula di contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, invece, la misura del credito d’imposta è del 15%.

Inoltre, il comma 1055 della medesima legge stabilisce che è riconosciuto un credito d’imposta del 6% alle imprese che hanno effettuato o investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Si applica per gli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B entro il limite o di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Va considerato che per il 2023 il credito si dimezza.

Codice tributo 6935: compilazione modello F24

Il codice tributo 6935 serve per portare il credito d’imposta in compensazione con altre imposte o contributi compilando il modello F24. La compilazione deve avvenire in modalità telematica per i titolari di Partita Iva.

Le modalità per pagare i modelli F24 sono:

  • in modo diretto dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi:
    • F24 web;
    • F24 online;
    • canali telematici Fisconline;
    • canali telematici Entratel;
  • con servizi di internet banking;
  • tramite intermediari finanziari abilitati.

Per compensare il credito con altri tributi con il modello F24 bisogna compilare il modello inserendo le seguenti informazioni nella sezione Erario:

  • codice tributo: indicare 6935;
  • rateazione/regione/prov/mese rif: da non compilare;
  • anno di riferimento: anno d’imposta a cui si riferisce il credito;
  • importi a debito versati: da non compilare;
  • importi a credito compensati: indicare l’importo a credito;
  • TOTALE A: la somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a debito;
  • TOTALE B: la somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario;
  • SALDO (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B);
  • codice ufficio: da non compilare;
  • codice atto: da non compilare.

Altri codici tributo

Oltre al codice 6935, con la Risoluzione N. 3/E del 13 gennaio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha istituito anche altri codici tributo. Questi sono:

  • codice tributo 6932: credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019;
  • codice tributo 6933: credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019;
  • codice tributo 6934: credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019;
  • codice tributo 6935: credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020. Codice tributo relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali. In ogni caso la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali;
  • codice tributo 6936: credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020;
  • codice tributo 6937: credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020.

Codice tributo 6935: ravvedimento operoso

Il codice 6935 può essere utilizzato sia per compensare il credito d’imposta e sia per indicare un importo a debito in caso di ravvedimento operoso.

L’istituto del ravvedimento operoso è stato istituito per permettere al contribuente che ha commesso un errore nella compilazione del modello F24 di correggere la posizione fiscale.

In tal caso bisognerà inserire nel modello F24 il credito compensato in eccesso, con la sanzione ridotta e gli interessi con i relativi codici tributo.

Codice tributo 6935 – Domande frequenti

Cosa posso compensare con il codice tributo 6935?

Il credito d’imposta a cui fa riferimento il codice tributo 6935 è generato dagli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali entro i limiti stabiliti dalla normativa.

A cosa si riferisce il codice tributo 6935?

Il codice 6935 si riferisce al credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati a e b alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020.

Come si compila il modello F24 con il codice 6935?

Il codice tributo 6935 deve essere inserito nell’apposita colonna del modello F24 nella sezione Erario insieme all’anno di riferimento, l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito e l’importo a credito da compensare.

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