- Il codice tributo 6917 si riferisce al Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 decreto legge n.34/2020.
- Il codice si può utilizzare a credito nel modello F24 per compensare altri debiti con l’Erario inserendo l’importo del credito d’imposta nella colonna “importi a credito compensati” del modello F24.
- Il modello F24 deve essere compilato dal contribuente nella sezione Erario per crediti da compensare.
Il codice tributo 6917 è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 14 settembre 2020, n. 52/E. Questo codice permette di portare in compensazione il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione stabilito dall’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche noto come Decreto Rilancio.
Per compensare il credito con altri tributi, il contribuente deve inserire l’importo a credito nell’apposita colonna del modello F24 nella sezione Erario.
Ma vediamo in che modo compilare tutte le voci del modello F24, i limiti del credito d’imposta stabilito dalla legge e come funziona il ravvedimento operoso.
Indice
Codice tributo 6917: cos’è e a cosa si riferisce
L’agevolazione, prevista nel decreto “Rilancio”, ha introdotto il credito d’imposta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione dei lavoratori e degli utenti. Questa misura è prevista fino ad un massimo di 60mila euro per beneficiario.
L’art. 125 stabilisce che il credito d’imposta è previsto nella misura del 60 per cento sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative a:
- sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti.
Per utilizzare il credito d’imposta è stato, quindi, istituito con la Risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate il codice tributo 6917.
I soggetti interessati al credito d’imposta e che possono, quindi, usufruirne sono:
- gli esercenti;
- attività d’impresa, arte o professione;
- gli enti del Terzo Settore;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale purché siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale 11 settembre 2020, n. 302831/2020, ha fissato a 15,6423 per cento la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta.
Come usufruire del credito d’imposta
Ci sono alcuni limiti e alcune procedure da seguire per poter usufruire del credito d’imposta per sanificazione.
Infatti, per usufruire del credito, il soggetto deve presentare il modello di “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” da inviare in modalità telematica in modo diretto o con un intermediario. Entro 5 giorni il contribuente riceve una ricevuta della presa in carico.
I soggetti che rispettano i requisiti per accedere al credito d’imposta devono documentare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020.
Bisogna, tuttavia, tenere presente che l’ammontare massimo del credito d’imposta a cui si ha diritto è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Infine, per usufruire del credito bisogna utilizzare il modello F24.
Codice tributo 6917: compilazione modello F24
Il modello F24, da utilizzare in modalità telematica per i titolari di Partita Iva , si può compilare in tre modalità:
- dall’Agenzia delle Entrate attraverso i servizi:
- F24 web;
- F24 online;
- canali telematici Fisconline;
- canali telematici Entratel;
- con servizi di internet banking;
- tramite intermediari finanziari abilitati.
In questo caso, la sezione da compilare è la sezione Erario, in cui vanno inserite le seguenti informazioni:
- codice tributo: indicare 6917;
- rateazione/regione/prov/mese rif: : da non compilare;
- anno di riferimento: anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa;
- importi a debito versati: da non compilare;
- importi a credito compensati: indicare gli importi a credito da compensare;
- TOTALE A: la somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario, da non compilare se non sono presenti importi a debito;
- TOTALE B: la somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario;
- SALDO (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B);
- codice ufficio: da non compilare;
- codice atto: da non compilare.
Codice tributo 6917: ravvedimento operoso
Il codice 6917 può essere utilizzato in due casi:
- per indicare un importo a credito da compensare;
- per indicare un importo a debito nel caso di ravvedimento operoso.
L’istituto del ravvedimento operoso è previsto dalla legge e permette al contribuente che ha commesso un errore nella compilazione del modello F24 di correggere la posizione fiscale e, di conseguenza, di rimediare al danno.
Di conseguenza, quindi, se il codice 6917 è stato utilizzato per un importo superiore a quanto dovuto e bisogna restituire all’Erario l’eccedenza, e inserire nel modello F24 il credito d’imposta da restituire con la sanzione ridotta e gli interessi con i relativi codici tributo.
Codice tributo 6917 – Domande frequenti
Il credito d’imposta per sanificazione, istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche noto come Decreto Rilancio, può essere utilizzato dal contribuente in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6917.
Possono usufruire del credito d’imposta per sanificazione gli esercenti attività di impresa, gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per portare in compensazione il credito d’imposta per sanificazione, il contribuente deve utilizzare il modello F24 compilandolo nella sezione Erario e indicando l’importo da compensare nella colonna importi a credito compensati.