- Il codice tributo 1790 fa riferimento all’imposta sostitutiva sul regime forfettario, acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014.
- La prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva va versata con modello F24 compilato nella sezione Erario entro la scadenza del 30 giugno.
- Per ritardi o versamenti insufficienti, il contribuente può regolarizzare la sua posizione con il ravvedimento operoso pagando gli interessi e una sanzione ridotta.
La principale caratteristica del regime forfettario è il pagamento di un’imposta sostitutiva al posto di tasse come IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali, che al contrario le Partite Iva nei regimi ordinario e semplificato sono tenute a pagare. E per versare l’imposta sostitutiva si utilizza, tra gli altri, anche il codice tributo 1790.
Infatti, il codice 1790 non è l’unico che si usa per questo versamento, poiché fa riferimento unicamente alla prima rata dell’acconto. Ci sono, infatti, codici tributi che si utilizzano per pagare il saldo, o la seconda rata dell’acconto, o l’acconto in un’unica soluzione.
In tutti questi casi, il versamento deve essere effettuato dal contribuente attraverso il modello F24 compilato nella sezione Erario. Ma, in caso di ritardo o di versamento insufficiente, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per correggere la posizione fiscale e pagare gli interessi e la sanzione ridotte.
Indice
Codice tributo 1790: cos’è e a cosa si riferisce
Chi apre la Partita Iva deve scegliere il regime contabile da adottare. Questo consiste nell’insieme delle regole da rispettare e dei documenti contabili da conservare nell’esercizio dell’attività, oltre a definire il modo in cui vanno versate le imposte.
Il regime contabile scelto determina quindi anche la tassazione applicata. Proprio per tale aspetto il regime contabile forfettario rappresenta la soluzione più economica. Infatti, prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% sulla base imponibile, che nei primi 5 anni di attività è ulteriormente ridotta al 5%.
L’imposta viene, quindi, applicata alla base imponibile, calcolata con il coefficiente di redditività relativo al Codice Ateco dell’attività.
Una volta calcolata l’imposta da versare, sarà possibile suddividere il pagamento a rate. Infatti, anche nel caso dell’imposta sostitutiva, è possibile versare quanto dovuto con il sistema di acconto e saldo, a patto che l’importo da pagare superi la cifra di 51,65 euro.
Se l’importo da pagare è superiore a 51,65 euro, si divide il pagamento tra acconto e saldo ma, se l’importo da versare supera i 257,52 euro, l’acconto può essere diviso in ulteriore due rate.
Ed ecco che entra in gioco il codice tributo 1790. Questo, infatti, si utilizza per versare la prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva.
Codice tributo 1790: compilazione modello F24
I titolari di Partita Iva in regime forfettario devono utilizzare per il pagamento del primo acconto il codice 1790, con il modello F24 in via telematica, da disporre scegliendo una delle seguenti tre modalità:
- dall’Agenzia delle Entrate attraverso i servizi:
- F24 web;
- F24 online;
- canali telematici Fisconline;
- canali telematici Entratel;
- con servizi di internet banking;
- tramite intermediari finanziari abilitati.
Il modello deve essere compilato nella sezione Erario, in cui andranno inserite le seguenti informazioni:
- codice tributo: indicare 1790;
- rateazione/regione/prov/mese rif: la rata che si paga (due cifre) e il numero di rate scelto (due cifre), ad esempio se si sta pagando la seconda rata di sei si scrive 0206, invece per pagare in un’unica soluzione si inserisce la cifra 0101;
- anno di riferimento: anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa;
- importi a debito versati: da non compilare;
- importi a credito compensati: da non compilare;
- TOTALE A: la somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario;
- TOTALE B: la somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, da non compilare se non sono presenti importi a credito;
- SALDO (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B);
- codice ufficio: da non compilare;
- codice atto: da non compilare.
Codice tributo 1790: scadenza
Il pagamento dell’imposta deve essere fatto rispettando le scadenze. Le scadenze del versamento dell’imposta sostitutiva variano in base al pagamento da effettuare. Infatti, bisogna tenere presente che:
- per importi inferiori a 51,65 euro non bisogna versare l’acconto;
- per importi tra 51,65 e 257,52 euro, l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022;
- per importi superiori a 257,52 euro, il versamento dell’acconto si divide in due rate:
- il primo acconto entro il 30 giugno;
- il secondo acconto entro il 30 novembre 2022.
Di conseguenza, la scadenza per usare il codice tributo 1790 è il 30 giugno. Ma è prevista la possibilità di versare l’imposta sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza, con una maggiorazione dello 0,40 per cento.
Imposta sostitutiva: altri codici tributo
Per versare l’imposta sostitutiva nel regime forfettario e nel regime fiscale di vantaggio si utilizzano anche i seguenti codici tributo:
- codice tributo 1790: imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014;
- codice tributo 1791: imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014;
- codice tributo 1792: imposta sostitutiva sul regime forfetario – saldo -art. 1, c. 64, legge n. 190/2014;
- codice tributo 1793: imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata – art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011;
- codice tributo 1794: imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011;
- codice tributo 1795: imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, saldo – art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011.
Codice tributo 1790: ravvedimento operoso
Il titolare di Partita Iva a regime forfettario che non ha effettuato i versamenti dell’imposta entro la scadenza o ha effettuato il versamento ma in misura insufficiente rischia di pagare sanzioni a seguito di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ma l’ordinamento permette ai contribuenti di correggere la propria posizione fiscale e rimediare agli errori ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Si tratta di un versamento, sempre attraverso il modello F24, dei tributi dovuti sommati agli interessi e a una sanzione ridotta.
Per effettuare tale operazione bisogna inserire nel modello F24 i seguenti codici tributo:
- codice tributo 1790: prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva;
- codice tributo 8913: sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- codice tributo 1992: interessi sul ravvedimento imposte sostitutive.
Codice tributo 1790 – Domande frequenti
Il codice tributo 1790 si riferisce alla prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul regime forfettario, da versare con modello F24.
L’imposta sostitutiva è un’imposta unica prevista nel regime contabile forfettario, che va a sostituire i tributi previsti negli altri regimi. L’imposta sostitutiva è pari al 15% della base imponibile (5% per i primi 5 anni). Leggi qui per sapere tutte le caratteristiche del regime forfettario.
Il codice tributo 1790 deve essere usato per il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfettario, dai contribuenti, entro il 30 giugno. Leggi la guida per sapere come compilare il modello F24 per il versamento.